Accesso all’Elenco dei gestori della crisi in mancanza del requisito dell’esperienza quinquennale: il Ministero risponde
02 Settembre 2025
In apertura del quesito si evidenzia che l'art. 356, comma 2, c.c.i.i., come modificato dal c.d Correttivo-ter (d.lgs. n. 136/2024), nel disciplinare i requisiti per l'iscrizione al nuovo elenco dei gestori della crisi d'impresa, riserva tale possibilità ai professionisti iscritti agli ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, che abbiano: a) frequentato un corso di formazione della durata non inferiore a quaranta ore; b) autocertificato, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, una «adeguata esperienza maturata non oltre l'ultimo quinquennio», in qualità di attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, anche in collaborazione con altri professionisti iscritti all'elenco. «Tale previsione – si prosegue – preclude, di fatto, l'accesso all'elenco dei gestori della crisi a numerosi professionisti qualificati, ma privi del requisito specifico dell'esperienza quinquennale, pur avendo frequentato corsi di formazione riconosciuti e investito tempo, risorse e impegno professionale per avviarsi a tale attività». In particolare, viene segnalata la situazione in cui versano «coloro che hanno frequentato corsi banditi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024, ma avviati successivamente» e «prima della pubblicazione delle nuove faq interpretative del febbraio 2025», a fronte di rassicurazioni ricevute dagli enti erogatori dei corsi circa la possibilità di accedere all'elenco con il solo corso di formazione, in linea con l'interpretazione allora vigente. Infine, nel quesito si rileva «una mancanza di disposizioni transitorie atte a disciplinare le situazioni di coloro che, trovandosi in una condizione “intermedia” tra la normativa previgente e quella successiva al decreto correttivo, rischiano oggi di vedere vanificati tempo, investimento formativo e opportunità professionali». Al Ministro si chiedeva, nella sostanza, di pronunciarsi sul punto, chiarendo se ritenesse necessario «valutare l'adozione di iniziative di carattere normativo volte a introdurre una disciplina transitoria che consenta, ai soggetti in tali condizioni, di completare il proprio percorso e accedere all'elenco secondo i requisiti vigenti al momento dell'avvio della formazione, in ossequio ai principi di affidamento, ragionevolezza e tutela del legittimo interesse professionale». Di seguito la risposta del Ministro della giustizia: «Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo con il quale l'interrogante solleva specifici quesiti in relazione all'iscrizione all'albo dei gestori della crisi d'impresa, si riferisce quanto segue. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, l'“albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese”, istituto presso il Ministero della giustizia, è stato sostituito dall'“elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese”. La nuova denominazione è stata ritenuta dal legislatore più appropriata, tenuto conto che lo strumento in questione, previsto per la raccolta e gestione delle professionalità necessarie per la conduzione degli strumenti e delle procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, non si rivolge soltanto a professioni ordinistiche. Le domande di iscrizione all'elenco sono vagliate dal competente ufficio del Ministero della giustizia alla luce dei requisiti formativi ed esperienziali previsti dall'attuale formulazione dell'articolo 356 del decreto legislativo n. 14 del 2019. L'intervento normativo non ha richiesto l'adozione di una disciplina di carattere transitorio per cui non è sorta l'esigenza di ricorrere all'emanazione di circolari o altri atti amministrativi per fornire un indirizzo interpretativo dell'articolo 356 del decreto legislativo n. 19 del 2014. Nell'ambito delle proprie attribuzioni il Ministero della giustizia si è occupato di aggiornare il contenuto informativo delle faq, pubblicate nel sito web del Ministero, per rendere agli utenti una risposta chiara ed efficace alle domande più comuni. L'aggiornamento è avvenuto in relazione alle intervenute modifiche normative e non presenta una correlazione con le rassicurazioni rese dalle università relativamente ai corsi di formazione organizzati per accedere all'elenco dei gestori della crisi d'impresa». Fonte: sito della Camera dei Deputati |