Archiviazione della composizione negoziata da parte della CCIAA: effetti sulle misure protettive
03 Settembre 2025
Prima dell'udienza di comparizione delle parti fissata dal Tribunale per la conferma delle misure protettive richiesta da una società nell'ambito di un “percorso” di composizione negoziata, si verificavano le seguenti circostanze: 1) l'esperto nominato depositava, nell'ambito della procedura, un parere nel quale si esprimeva in senso negativo quanto alla richiesta di conferma delle misure protettive; 2) il medesimo redigeva la propria relazione finale ai sensi dell'art. 17, comma 8, c.c.i.i., nella quale dava atto della ritenuta assenza di concrete prospettive di risanamento; 3) il segretario generale della Camera di commercio disponeva, su richiesta dell'esperto, l'archiviazione del procedimento. Il giudice delegato del Tribunale di Roma, nel pronunciarsi in ordine alla eventuale conferma delle misure, osservava che la suddetta archiviazione «impone decisione di non luogo a provvedere sulla richiesta di conferma delle misure protettive (…) in ragione della evidente funzione servente – e, quindi cautelare – che dette misure istituzionalmente assolvono» in relazione alle trattive in cui si sostanzia la composizione negoziata ex artt. 12 e ss. c.c.i.i. Laddove – prosegue il giudice – l'obiettivo del superamento della condizione di squilibrio patrimoniale e/o economico-finanziario o di crisi o di insolvenza non sia perseguibile perché l'iter procedimentale che avrebbe dovuto pervenire al suo conseguimento ha trovato anticipata definizione, «deve escludersi che le conseguenti limitazioni che le misure protettive determinano per i creditori quanto all'ordinario esercizio di facoltà direttamente connesse e costituenti estrinsecazione delle pertinenti pretese possano essere legittimamente imposte». In definitiva: l'adozione da parte della Camera di commercio di un provvedimento di archiviazione della procedura di composizione negoziata, nell'ambito della quale è stata richiesta la conferma delle misure protettive, preclude la possibilità di accogliere le tali misure, attesa l'evidente carenza del carattere della loro necessaria funzionalità al «buon esito delle trattative» postulata dall'art. 18, comma 4, c.c.i.i., e impone di disporsi la cessazione dei relativi effetti ai sensi dell'art. 17, comma 8, c.c.i.i. |