L’accesso alla composizione negoziata della crisi non giustifica il sequestro conservativo finalizzato alla confisca

La Redazione
03 Settembre 2025

La Corte di cassazione ha escluso che, ai fini della dimostrazione del periculum in mora su cui si fonda il provvedimento di sequestro preventivo, il giudice possa riferirsi alla pendenza di una procedura di composizione negoziata della crisi.

Secondo la pronuncia della Corte di cassazione depositata il 2 settembre 2025, la pendenza di una procedura di composizione negoziata della crisi, con concessione di misure di protezione da parte del tribunale, non è elemento che giustifica la sussistenza del periculum in mora – inteso come necessità di preservare il profitto del reato per evitare il rischio che i beni non possano più trovarsi al termine del processo – in relazione al provvedimento di sequestro conservativo finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, c.p.p.

Di seguito una breve descrizione della vicenda.

Il Tribunale di Modena, in accoglimento di un'istanza di riesame, aveva annullato con ordinanza il provvedimento di sequestro preventivo in funzione della confisca diretta e per equivalente, disposto dal Gip del medesimo Foro, quale profitto di reati tributari.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della repubblica europeo denunciando, per quanto qui interessa, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 321 c.p.p. e «la malintesa equiparazione del periculum in mora con le esigenze cautelari riguardanti il pericolo di recidiva».

Riteneva, tra l'altro, il PM, che il Tribunale avesse erroneamente valutato, ai fini di negare il periculum, alcuni «elementi che dimostrano, invece, l'esistenza di una necessità di preservare il profitto del reato diretto per equivalente», tra i quali la pendenza di una procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa e la concessione di misure di protezione da parte del tribunale fallimentare.

La Corte ha ritenuto inammissibile tale primo motivo di ricorso, affermando che la motivazione impiegata dal tribunale per escludere il periculum «non può dirsi apparente e si pone in linea con gli enunciati ermeneutici alla luce delle Sezioni Unite Ellade», avendo analizzato «specifici e puntuali elementi di fatto per escluderlo».

Si richiama infatti la pronuncia Cass. sez. un., 24 giugno 2021, n. 36959 (S.U. Ellade), che ha «affermato la necessità che il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca dia motivatamente conto della sussistenza, oltre che del fumus commissi delicti, anche del requisito del periculum in mora, da intendersi, tuttavia, in una accezione strettamente collegata alla finalità “confiscatoria” del mezzo, evidentemente diversa da quella “impeditiva” dello strumento del comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., e alla natura fisiologicamente anticipatoria che il sequestro deve necessariamente assumere, nel corso del processo, rispetto alla stessa confisca». Secondo tale impostazione, il decreto di sequestro  deve dare atto degli «elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile».

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.