Relative priority rule nel concordato minore del professionista

La Redazione
01 Settembre 2025

Il Tribunale di Roma si è pronunciato sulla questione della applicabilità della regola della priorità relativa, con riferimento all’eccedenza rispetto al valore di liquidazione, al concordato minore in continuità “professionale” proposto da un avvocato.

È da ritenersi applicabile al concordato minore in continuità “professionale” la regola della priorità relativa, con riferimento all'eccedenza rispetto al valore di liquidazione, di cui all'art. 84, comma 6, c.c.i.i.

Così ha deciso il Tribunale di Roma, pronunciando un decreto di apertura della procedura di concordato minore ex art. 78 c.c.i.i. in continuità, su ricorso di un avvocato gravato da debiti (assistiti da privilegio) relativi a contributi dovuti per la cassa forense e altri (al chirografo) relativi a rimborso di finanziamenti.

Il Tribunale riconosciuto che, nel caso di specie, l'accoglimento della proposta dipende dal riconoscimento della applicabilità, per l'eccedenza rispetto al valore di liquidazione, della relative priority rule – disposta dall'art. 84, comma 6, c.c.i.i. per il concordato preventivo – anche al concordato minore, conclude affermando che «dall'analisi delle norme non può che farsi discendere l'applicabilità anche al concordato minore in continuità la regola della c.d. relative priority rule».

Queste le argomentazioni usate dal Tribunale:

«1) ai sensi del disposto dell'art. 74 co. 4 per quanto non previsto al concordato minore “si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo, in quanto compatibili”; nulla impedisce di ritenere compatibile la disciplina della relative priority rule nel senso di far emergere, anche nel concordato minore, la distinzione tra valore di liquidazione (ossia quanto verrebbe tratto in sede di liquidazione controllata) ed eccedenza (il plusvalore che si genera solo in sede di concordato minore);

2) l'articolo 78, comma 2 bis, nel fare riferimento (con finalità, peraltro, tutt'altro che chiare) all'articolo 112 comma 2 richiama, attraverso quest'ultima disposizione, anche la distinzione tra relative ed absolute priority rule».

Con riferimento specifico all'applicabilità della suddetta regola al concordato minore in continuità non aziendale bensì professionale, cioè, come nel caso di specie, proposta da un professionista, il Tribunale afferma che «non viene ritenuta impeditiva ad applicare la regola della relative priority rule in ragione della non incompatibilità della disciplina del concordato maggiore di cui all'art. 84 co. 6 anche con tale specifica fattispecie di continuità (professionale e non aziendale): sia il professionista che l'impresa sono, difatti, soggetti assimilabili nella misura in cui sono produttivi di valori reddituali (rispettivamente redditi di lavoro autonomo e di impresa) e ciò rende compatibile ed applicabile la norma citata anche al caso del professionista».

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