L’inibitoria delle azioni esecutive nei confronti dei garanti di società in composizione negoziata: bilanciamento tra interessi e buona fede dei garanti
Chiara Ravina
04 Settembre 2025
La pronuncia in commento, in linea con l’orientamento prevalente in tema di condizioni e presupposti per l’estensione delle misure cautelari e protettive nei confronti dei garanti della società in composizione negoziata, aggiunge che è indispensabile bilanciare l’interesse della società debitrice con quello dei creditori chirografari garantiti a non vedere alterata la garanzia ad opera degli stessi soci/garanti, dei quali occorre valutare la buona fede ai sensi dell’art. 4 c.c.i.i.
Massima
In tema di concessione della misura cautelare atipica di inibitoria all'escussione delle fideiussioni prestate dai garanti-soci di impresa in composizione negoziata, va confermato l'orientamento per cui i provvedimenti cautelari non sono funzionali soltanto a scongiurare la potenziale disgregazione aziendale o patrimoniale dell'impresa; essi possono essere altresì finalizzati ad impedire che venga inciso il patrimonio di terzi che, nella prospettazione del progetto di piano dovrebbe, almeno in parte, essere posto al servizio della ristrutturazione dell'impresa.
È pur tuttavia indispensabile porre in equilibrio due contrapposte esigenze. Quella della società in crisi a trattare con i propri creditori su un piano di simmetria e parità delle posizioni nell'ottica della regolazione della crisi, mantenendo ferme e inalterate le garanzie esterne in precedenza prestate per l'esercizio dell'attività di impresa. Quella contrapposta, ma non recessiva, dei creditori chirografari garantiti a non scontare, durante il periodo di efficacia della misura, l'alterazione e, se del caso, finanche il prosciugamento della garanzia ad opera dei garanti medesimi.
La misura cautelare atipica del blocco della escussione delle garanzie è concretamente concedibile solo in quanto possa stimarsi verosimile che il patrimonio dei garanti non corra rischio alcuno di essere sottoposto a variazioni di entità e di contenuto. Diversamente, nel corso della composizione negoziata potrebbe mutare il potere contrattuale del creditore garantito e determinarsi uno squilibrio di posizioni atto ad incidere sui termini delle trattative.
Con riferimento ai soggetti legittimati a chiedere la misura cautelare dell'inibitoria della escussione di garanzie/azioni esecutive contro i soci-garanti, va esclusa la legittimazione attiva in capo ai singoli soci-garanti, sulla base del disposto degli artt. 18 e 19 c.c.i.i. che individuano la possibilità per l'imprenditore che accede alla composizione negoziata di richiedere al Tribunale le misure protettive e cautelari del percorso intrapreso, ma non consente ad altri soggetti, seppur interessati e coinvolti, di agire in proprio per richiedere – avvalendosi di questi precipui strumenti – la difesa e conservazione del proprio patrimonio. Nulla osta a che gli stessi si avvalgano, a protezione in via d'urgenza dei propri diritti, della tutela cautelare ordinaria prevista dal codice di rito.
Il caso
Il provvedimento in commento è stato emesso nel contesto di una procedura di composizione negoziata nell'ambito del procedimento per la concessione di misure cautelari exart. 19 c.c.i.i.
La società in composizione negoziata (una S.r.l.), dopo aver formulato un'istanza di conferma delle misure protettive richieste contestualmente alla nomina dell'esperto ai sensi dell'art. 18 c.c.i.i., depositava, a distanza di circa due mesi, un ulteriore ricorso per la concessione di misure cautelari. Tale ricorso veniva presentato insieme a tre soggetti che agivano in qualità di socie e fideiussori della società in composizione negoziata.
Nel ricorso, la società in composizione negoziata e le due socie-garanti chiedevano al tribunale di dichiarare l'improcedibilitàdelle esecuzioni avviate da alcuni creditori sui conti correnti delle socie-garanti, sul presupposto che i patrimoni personali di queste ultime fossero funzionali ad apportare risorse necessarie per sostenere il piano di risanamento della società e che le esecuzioni pendenti potessero mettere a rischio il tentativo di risanamento.
Nell'ambito del procedimento si costituivano i creditori delle socie-garanti, i quali chiedevano il rigetto della misura cautelare sulla base di due ordini di circostanze: in primis, l'impegno delle socie-garanti a sostenere il risanamento della società in composizione negoziata era stato formulato soltanto dopo la notifica del pignoramento presso terzi e, per di più, in modalità generica e incoercibile. In secondo luogo, circa un anno prima, le tre garanti si erano rese protagoniste di una operazione all'esito della quale il loro patrimonio personale era stato sottratto alla disponibilità dei loro creditori particolari, senza neppure essere messo a servizio del piano di risanamento della società in composizione negoziata. In particolare, tale operazione si era articolata nei seguenti passaggi: 1) costituzione di due società immobiliari con capitale sociale minimo, 2) conferimento di alcuni dei loro immobili in tali società; 3) pochi giorni prima dell'udienza del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo notificato dai creditori pignoranti - all'esito del quale il tribunale era tenuto a pronunciarsi sulla provvisoria esecutorietà del decreto – concessione di ipoteca volontaria per Euro 900.000,00 a favore di una società terza a garanzia delle future forniture, 4) in pendenza della composizione negoziata della S.r.l., variazione di forma giuridica di altra società ad essa riferibile e delibera di aumento di capitale sociale da euro 1.000,00 a euro 50.000; 5) saldo a zero di quattro conti correnti ancora attivi, in cui i creditori pignoranti avevano tentato il pignoramento presso terzi (oggetto dell'istanza di improcedibilità ex art. 19 c.c.i.i.).
Nel corso del procedimento emergeva altresì una condotta contraria a buona fede anche della stessa società in composizione negoziata, la quale - nell'immediatezza dell'accesso alla composizione negoziata e all'ombrello delle misure protettive - senza notiziare il suo maggiore creditore dell'intenzione di intraprendere questa strada, aveva promesso a questi un pagamento, seppur parziale, mai intervenuto e aveva rappresentato la possibilità di una collaborazione con il proprio advisor per cercare una soluzione alla crisi, senza poi dare seguito ed inducendo la controparte ad un clima di sfiducia.
Nel contesto sopra descritto, il Tribunale di Milano ha rigettato la misura cautelare richiesta dalla società in composizione negoziata e dalle socie-garanti sul presupposto che la misura cautelare atipica del blocco della escussione delle garanzie è concretamente concedibile solo in quanto possa stimarsi verosimile che il patrimonio dei garanti non corra rischio alcuno di essere sottoposto a variazioni di entità e di contenuto. Presupposto assente nel caso di specie, ove invece detto patrimonio era stato sottratto ai creditori personali delle tre socie – attraverso una serie di operazioni collegate – e non messo a servizio del risanamento della società in composizione negoziata. Sotto questo profilo il tribunale ha dato rilievo al fatto che l'impegno delle socie a sostenere, con propri beni personali, il piano di risanamento della S.r.l. in composizione negoziata fosse stato manifestato solo successivamente alla notifica del pignoramento presso terzi e, per di più, con modalità del tutto generiche mediante il rilascio di una dichiarazione di intenti con un orizzonte temporale di tre anni.
Nell'ambito dell'ordinanza, il tribunale, nel motivare la propria decisione in punto di periculum in mora della misura cautelare richiesta (i.e. blocco escussione fideiussioni di terzi), ha richiamato il principio per cui i provvedimenti cautelari sono funzionali non soltanto a scongiurare la potenziale disgregazione aziendale o patrimoniale dell'impresa, ma anche ad impedire che venga inciso il patrimonio di terzi che, nella prospettazione del progetto di piano, dovrebbe, almeno in parte, essere posto al servizio della ristrutturazione dell'impresa. D'altro canto, però, nel valutare i presupposti di concessione della misura cautelare richiesta, è necessario porre in equilibrio due contrapposte esigenze: quella della società in crisi a trattare con i propri creditori su un piano di simmetria e parità delle posizioni nell'ottica della regolazione della crisi, mantenendo ferme e inalterate le garanzie esterne in precedenza prestate per l'esercizio dell'attività di impresa; quella contrapposta, ma non recessiva, dei creditori chirografari garantiti a non scontare, durante il periodo di efficacia della misura, l'alterazione e, se del caso, finanche il prosciugamento della garanzia ad opera dei garanti medesimi.
Nel caso trattato dal tribunale di Milano, il suddetto bilanciamento ha visto prevalere l'esigenza di tutela dei creditori particolari delle socie-garanti, in quanto mancavano, nel caso di specie, elementi fattuali a sostegno della circostanza allegata dalle istanti secondo cui il patrimonio delle socie-garanti sarebbe stato messo a servizio del risanamento della società in composizione negoziata.
Infine, sotto il profilo processuale, il tribunale ha ritenuto inammissibile l'istanza formulata dalla socie-garanti, per carenza di legittimazione attiva delle stesse, sul presupposto che la sola società in composizione negoziata è legittimata a richiedere la misura cautelare. E ciò sulla base del disposto degli artt. 18 e 19 c.c.i.i. che individuano la possibilità per l'imprenditore che accede alla composizione negoziata di richiedere al Tribunale le misure protettive e cautelari del percorso intrapreso, ma non consente ad altri soggetti, seppur interessati e coinvolti, di agire in proprio per richiedere – avvalendosi di questi precipui strumenti – la difesa e conservazione del proprio patrimonio. Le socie-garanti avrebbero semmai potuto avvalersi, a protezione in via d'urgenza dei propri diritti, della tutela cautelare ordinaria prevista dal codice di rito.
Le questioni giuridiche e la soluzione
L'ordinanza del Tribunale di Milano affronta la tematica riguardante la possibilità che le misure cautelari (ma il medesimo tema si pone anche per le misure protettive) richieste dalla società in composizione negoziata possano avere ad oggetto anche il patrimonio di terzi garanti, che spesso si identificano con i soci illimitatamente responsabili delle società di persone.
Al riguardo, il tribunale di Milano si pone in linea con la giurisprudenza nettamente prevalente, la quale ammette tale possibilità sul presupposto che il patrimonio dei garanti sia anch'esso messo a servizio del piano di risanamento della società debitrice in composizione negoziata, unitamente a quello proprio della società medesima. Il dato normativo da cui prende le mosse tale giurisprudenza è l'ampia definizione di “misure protettive” e di “misure cautelari” di cui all'art. 2 lett. p) e q) c.c.i.i. condizionate al raggiungimento dello specifico scopo del risanamento e del salvataggio aziendale; nonché il tenore degli artt. 18 e 19 c.c.i.i., in particolare, dell'art. 18 c.c.i.i. ai sensi del quale, all'esito delle misure protettive, i creditori non possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari non soltanto sui beni dell'imprenditore in composizione negoziata, ma altresì sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa. Con ciò potendosi ragionevolmente desumere, in via interpretativa, che la misura protettiva e/o cautelare possa avere ad oggetto anche il patrimonio di terzi, nella misura in cui tale patrimonio vada a beneficio dell'attività di impresa e del suo risanamento.
A ben vedere, l'escussione del patrimonio dei garanti potrebbe in astratto risultare sempre e comunque pregiudizievole per il buon esito del risanamento della società garantita (a prescindere dal fatto che i beni dei garanti siano messi a servizio del piano di risanamento) nella misura in cui, come rilevato dallo stesso Tribunale di Milano in un'ordinanza di alcuni mesi antecedenti relativa ad un' istanza di estensione delle misure cautelari al patrimonio dei garanti (Trib. Milano 17 dicembre 2024), «Se il contraente che beneficia della garanzia se ne avvalesse, al tavolo dei negoziati oltre al creditore originario - che rimarrebbe comunque coinvolto dalla ricorrente […] – si aggiungerebbero anche i garanti escussi, soggetti finanziari estranei al vissuto dell'impresa, con obiettivi di definizione della posizione poggianti su differenti piani». Al riguardo, si richiama la pronuncia del Tribunale Brescia 17 aprile 2025, che ha accolto la domanda di estensione delle misure protettive ai terzi garanti sulla base della mera solidarietà passiva affermando che: «[…] deve essere accolta la richiesta di estensione delle misure protettive exart. 19 CCII anche nei confronti dei terzi garanti, poiché le azioni esecutive promosse dal creditore possono essere indirizzate simultaneamente sia al debitore principale che ai garanti, questi ultimi quali coobbligati solidali per le medesime posizioni debitorie, ed in quanto in concreto necessarie al raggiungimento dello scopo del risanamento aziendale».
È vero che tale rischio potrebbe essere neutralizzato chiedendo, in ipotesi, quale misura cautelare atipica, che al garante escusso venga inibito di agire in surroga nei confronti del debitore principale in composizione negoziata (v. Tribunale Genova 17 febbraio 2025), ma è indubbiamente più “immediato” prevedere una specifica misura cautelare atipica che inibisca l'escussione delle fideiussioni ovvero una misura protettiva che sospenda le procedure esecutive in corso nei confronti dei garanti.
La pronuncia in commento si caratterizza rispetto al resto della giurisprudenza in materia per aver affermato alcuni ulteriori principi.
In primis, che l'estensione delle misure al patrimonio dei terzi garanti non è conseguenza “automatica” della messa a servizio del loro patrimonio al piano di risanamento. Il tribunale di Milano, infatti, in linea con il precedente già citato del 17 dicembre 2024, afferma che è indispensabile bilanciare l'interesse della società debitrice a tenere ferme e inalterate le garanzie e quello dei creditori garantiti a non essere esposti ad un pericolo di depauperamento della garanzia ad opera dei garanti medesimi, nello spazio temporale delle trattative. Ciò significa che l'estensione delle misure al patrimonio dei garanti è ammissibile nella misura in cui non vi sia rischio – nel breve/medio termine – di un mutamento delle condizioni patrimoniali dei garanti. Sotto questo profilo, i garanti sono tenuti ad agire con trasparenza, evitando atti dispositivi che compromettano la garanzia dei creditori, in violazione dell'obbligo di buona fede di cui all'art. 4 c.c.i.i..
In secundis, che, ai fini della sospensione della procedura esecutiva contro il patrimonio dei garanti, questi ultimi devono dimostrare, in concreto, di aver effettivamente destinatorisorse proprie al risanamento dell'impresa. Sotto quest'ultimo profilo, l'ordinanza in commento appare in linea con la pronuncia del Tribunale di Genova cit. (Trib. Genova 17 febbraio 2025), ove la misura protettiva a favore del garante, che aveva dato disponibilità a fornire finanzia esterna, era stata concessa per un periodo limitato di 40 giorni, con fissazione di successiva udienza per monitorare l'effettiva evoluzione della sua proposta. Sotto questo profilo, nella fattispecie oggetto dell'ordinanza in commento, il tribunale ha rigettato la richiesta di misura protettiva del patrimonio dei garanti (i.e. sospensione procedura esecutiva contro essi) sul presupposto che l'impegno dei garanti a sostenere il piano di risanamento con risorse proprie fosse stato manifestato solo successivamente alla notifica del pignoramento e, per di più, con modalità generiche.
Da ultimo, il tribunale di Milano ha evidenziato come l'obbligo di buona fede previsto dall'art. 4 c.c.i.i impone che anche i garanti agiscano con trasparenza, evitando atti dispositivi che compromettano la garanzia dei creditori. Nel caso di specie, circa un anno prima dell'apertura della composizione negoziata, le tre garanti si erano rese protagoniste di una operazione all'esito della quale il loro patrimonio personale era stato sottratto alla disponibilità dei loro creditori particolari e non era stato messo a servizio della procedura della società. Tale circostanza ha indotto il tribunale a rigettare la richiesta di sospensione della procedura esecutiva in corso contro i garanti.
Come già detto, la pronuncia in commento si pone sostanzialmente in linea con l'orientamento prevalente in tema di condizioni e presupposti per l'estensione delle misure cautelari e protettive nei confronti dei garanti della società in composizione negoziata.
L'orientamento contrario (allo stato minoritario) che ha negato tale estensione ha motivato la propria posizione sul presupposto che le garanzie personali prestate dai fideiussori non siano equiparabili ai beni strumentali al complesso produttivo alla cui salvaguardia sono destinate le misure protettive (cfr. Trib. Avellino 5 dicembre 2022), ovvero ha previsto la possibilità di estensione solo all'ipotesi di fideiussore che assommi a sé la qualifica di imprenditore di fatto, con le conseguenze penali e civili che conseguono all'assunzione di tale veste, ma anche con la possibilità di beneficiare delle agevolazioni previste dal codice della crisi (così, Trib. Brindisi, 3 marzo 2025, est. Natali che ha ritenuto di includere, nel raggio delle misure protettive, quei beni che, pur non essendo di titolarità dell'imprenditore, siano stati concretamente asserviti all'esercizio dell'attività d'impresa, in linea con la ratio legis di preservare i valori aziendali e la loro redditività sul mercato).
Osservazioni e conclusioni
La pronuncia del tribunale di Milano oggetto di commento si caratterizza, rispetto al restante panorama giurisprudenziale in materia, per aver posto particolare enfasi sul profilo relativo alla condotta dei garanti – rispetto ai quali viene richiesta l’estensione delle misure – la quale deve essere improntata al rispetto dell’obbligo di buona fede verso i propri creditori particolari e, là dove il loro patrimonio sia posto a servizio del risanamento dell’impresa, anche dei creditori sociali. La buona fede richiesta dal tribunale si concretizza, anzitutto, nel non porre in essere atti di dismissione del proprio patrimonio in pendenza (ovvero nel periodo immediatamente antecedente) della composizione negoziata e, in secondo luogo, nel fornire un impegno concreto e attuale al sostegno del piano di risanamento dell’impresa. Presupposti, questi, che sono mancati nel caso di specie, così determinando il rigetto, da parte del tribunale dell’istanza di estensione delle misure cautelari richieste nel caso di specie ai garanti.
Un ulteriore profilo di interesse della presente pronuncia riguarda il passaggio relativo ai soggetti aventi legittimazione processuale rispetto alla richiesta di estensione delle misure. Sotto questo profilo, il tribunale specifica che tale legittimazione rimane in capo esclusivamente alla società, al cui risanamento l’estensione deve risultare, in ultima analisi, funzionale.
Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi
Oltre ai riferimenti contenuti nel testo della nota, si v. R. De Simone, L’inibitoria all’escussione di fideiussione quale misura cautelare nella composizione negoziata della crisi d’impresa, nota a Tribunale Milano, 17 dicembre 2024, in Diritto e Giustizia, 19 marzo 2025. Per una panoramica generale sulle misure protettive e cautelari anche rispetto ai terzi garanti, si v. L. Baccaglini, S. Leuzzi, Su natura, funzione e limiti delle misure protettive nel sistema concorsuale (considerazioni a margine di un recente rinvio pregiudiziale e di altre ordinanze), in dirittodellacrisi.it.
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