Transidentità e rilascio di documenti: le conclusioni dell’avv. generale
04 Settembre 2025
Il caso riguarda una cittadina bulgara, registrata alla nascita come maschio, la quale – dopo aver intrapreso un percorso ormonale e presentando oramai lineamenti femminili – si è vista rifiutare dai giudici nazionali la modifica del sesso riconosciuto, del nome e del numero identificativo personale negli atti di stato civile, in quanto la normativa bulgara, come interpretata, non ne ammette la possibilità. La Corte Suprema di Cassazione bulgara, dubitando della compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione, ha adito la Corte di Giustizia. Nelle conclusioni depositate, l’Avvocato generale Jean Richard de la Tour suggerisce che il diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale che, come interpretata dai giudici interni nel caso di specie, non consente il riconoscimento giuridico del cambiamento di identità di genere, anche in assenza di intervento chirurgico, né la modifica del nome e del numero identificativo personale. Il diritto dell’Unione, inoltre, si oppone a prassi che precludano l’annotazione di tali modifiche nell’atto di nascita, poiché da quest’ultima dipende la possibilità di aggiornamento dei dati nei documenti d’identità. Pertanto, la menzione del sesso nei documenti di identità, fondata sull’atto di nascita, comporta che lo Stato membro debba riconoscere e annotare l’identità di genere vissuta, in considerazione della funzione dei documenti di identità: consentire l’identificazione del titolare, garantendo l’autenticità e la veridicità delle informazioni. Una normativa che neghi il riconoscimento dell’identità di genere e impedisca l’ottenimento di documenti conformi limita il diritto del cittadino di circolare e soggiornare liberamente nell’Unione. Tale limitazione può essere ammessa solo in presenza di motivazioni oggettive e proporzionate a un obiettivo legittimo – condizione che, nel caso di specie, non ricorre. L’Avvocato generale propone che spetti al giudice del rinvio – senza attendere eventuali modifiche legislative – interpretare la normativa nazionale alla luce del diritto dell’Unione, conformandosi ai principi stabiliti su libertà di circolazione, rispetto della vita privata e rilascio dei documenti di identità, o, se necessario, disapplicare la normativa interna contrastante. Infine, l’esercizio del diritto di far registrare la transidentità nello stato civile, per ottenere documenti conformi all’identità di genere, non deve essere subordinato alla prova di avvenuto trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale, poiché tale prescrizione lederebbe il diritto all’integrità personale e al rispetto della vita privata. |