Mandato d’arresto europeo: lo Stato non può rifiutarne l’esecuzione senza il consenso dello Stato di emissione
05 Settembre 2025
Con la sentenza pronunziata il 4 settembre nella causa C-305/22 / C.J. la Corte ha fornito risposta a una questione da lungo tempo al centro della attenzione degli operatori e che aveva in più occasioni visto confrontarsi le avverse posizioni e prassi applicative in particolare delle giurisdizioni italiana e rumena. Nel caso di specie, un cittadino rumeno era stato condannato dalla Corte d'appello di Bucarest a una pena detentiva, divenuta definitiva in relazione alla quale era stato successivamente emesso un mandato d'arresto europeo ai fini dell'esecuzione di tale condanna. Il 29 dicembre 2020 tale persona era stata arrestata in Italia, ma l'autorità giudiziaria (nella specie la Corte di appello di Roma) ne aveva rifiutato la consegna, procedendo, invece, secondo una prassi da tempo consolidata, al riconoscimento della sentenza di condanna e all'esecuzione sul proprio territorio, ritenendo che ciò potesse accrescere le possibilità di reinserimento sociale dell'interessato, il quale risultava risiedere legalmente nel nostro Paese. La Corte italiana aveva proceduto a detrarre dalla durata iniziale della pena i periodi di detenzione già scontati in Italia, disponendo nei confronti del condannato gli arresti domiciliari con contestuale sospensione condizionale. Dal canto loro, le autorità giudiziarie rumene si erano opposte tanto al riconoscimento della sentenza di condanna quanto alla sua esecuzione in Italia, ribadendo che il mandato dovesse ancora essere considerato in vigore ed eseguibile. Rispondendo ai diversi quesiti pregiudiziale formulati dalla Corte d'appello di Bucarest, la Corte di giustizia ha affermato che l'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, e gli artt. 4, 22 e 25 della decisione quadro 2008/909/GAI, relativi all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: da un lato, il rifiuto dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione (previsto all'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584), fondato sul motivo di non esecuzione facoltativa, di consegnare una persona oggetto di mandato d'arresto europeo presuppone che tale autorità giudiziaria rispetti le condizioni e la procedura previste dalla stessa decisione quadro 2008/909, per quanto riguarda il riconoscimento della sentenza di condanna e la presa in carico dell'esecuzione, mentre, dall'altro lato, lo Stato di emissione conserva il diritto di eseguire la stessa pena nel caso in cui, senza aver rispettato le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione rifiutasse la presa in carico del mandato d'arresto europeo. |