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La delibera in commento assume grande interesse nell'evolvendo panorama giurisprudenziale sui contratti pubblici atteso che, pur in linea con le più recenti tendenze ermeneutiche, chiarisce in modo limpido la stretta connessione tra l'esigenza di una corretta costruzione del quadro economico di gara e la responsabilità della Stazione appaltante in ipotesi di risoluzione del contratto per mancanza di copertura finanziaria.
Difatti, la Corte muove dalla valorizzazione dei principi contenuti nel nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) che impone la programmazione triennale e la preventiva individuazione delle risorse necessarie (artt. 14 e 37), sicché l'affidamento di un servizio non può essere subordinato, di anno in anno, all'approvazione del bilancio, pena la violazione del principio di certezza e sostenibilità della spesa.
Precipitato logico di una tale considerazione è l'illegittimità di qualsivoglia clausola contrattuale che trasfonda la responsabilità della mancata o scorretta programmazione finanziaria sull'operatore economico aggiudicatario dell'appalto.
Tuttavia, la delibera in oggetto si apprezza non solo per le conclusioni, armoniche con le più recenti decisioni del Consiglio di Stato, secondo cui l'assenza di programmazione rende illegittima la procedura di gara (Cons. St., n. 5161/2021), bensì soprattutto per l'iter argomentativo seguito che, nell'enucleare i diversi profili di illegittimità di una clausola di tal fatta, cristallizza i limiti inderogabili tracciati dal nuovo Codice dei contratti pubblici all'autonomia negoziale della P.A.
In primo luogo, infatti, la Corte rileva la nullità della clausola di rinuncia preventiva a qualsivoglia pretesa nei confronti della Stazione Appaltante recedente per sopravvenuta mancanza di copertura finanziaria, recepita nel contratto, in quanto essa introduce un requisito di partecipazione alla gara atipico, in spregio al principio generale di tassatività delle cause di esclusione previsto dall'art.10 del D.lgs.n.36/2023.
In secondo luogo, il Collegio ravvisa un insanabile contrasto con gli artt.122 e 123 del D.lgs. n.36/2023 che disciplinano in modo inderogabile le conseguenze economiche del recesso o della risoluzione nonché la chiara violazione del principio di difesa giurisdizionale e del buon andamento della P.A. sanciti a livello costituzionale dagli artt.24 e 97.
Infine, il Collegio stigmatizza il descritto modus operandi della Stazione appaltante rilevandone l'effetto negativo sull'assetto concorrenziale della gara, posto che, indipendentemente dall'accertamento ex post della nullità della clausola escludente, la scarsa tutela assicurata agli operatori economici ben ha potuto dissuadere questi ultimi dal parteciparvi.
A ben vedere, i limiti all'autonomia negoziale valorizzati dalla Corte costituiscono chiara applicazione dei principi fondamentali sanciti espressamente dal nuovo Codice dei contratti pubblici e della loro reciproca interconnessione, tale per cui la violazione di uno si riverbera inevitabilmente sugli altri.
Invero, una clausola di tal fatta contrasta chiaramente con i principi di buona fede e tutela dell'affidamento, sanciti dall'art.5.
L'esito inevitabile di una lex specialis difforme dalle garanzie normative è l'effetto anticoncorrenziale e, pertanto, la lesione con il principio, di derivazione eurounitario, dell'accesso al mercato, disposto dall'art.3 che, a sua volta, richiama “i principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”.
Nondimeno, il Collegio sottolinea come l'introduzione della clausola de qua in un contratto di appalto mini al principio della fiducia reciproca intercorrente tra la Stazione appaltante e l'operatore economico, cristallizzato nell'art.2 del nuovo Codice, in linea con quanto, in tempi recentissimi, affermato dal Consiglio di Stato (Cons. St., n. 7571/2024) secondo cui l'Ente committente è tenuto a verificare preventivamente la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla esecuzione del contratto di talchè l'intervento pubblico conduca, nel modo più rispondente possibile all'interesse collettivo e nel rispetto delle regole di correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa, al risultato prefissato.
Il principio del risultato, dunque, coerentemente con la collocazione primaria che il legislatore ha voluto riconoscergli all'art.1, diviene il faro ermeneutico di qualsivoglia disposizione contrattuale e, nel contempo, obiettivo cui si può pervenire soltanto garantendo il rispetto degli altri principi: la buona fede, l'affidamento, la fiducia e l'accesso al mercato.
Il Collegio, dunque, si pone in linea con una giurisprudenza evolutiva che tende a leggere l'autonomia contrattuale della P.A. come rigidamente limitata dalle regole di contabilità pubblica e dai principi costituzionali e che valorizza i principi generali del nuovo Codice quali indefettibili filtri per la valutazione della legittimità dell'azione amministrativa.
Ne è derivato, quale conseguenza necessaria, il divieto per l'Amministrazione di trasferire sull'appaltatore i rischi derivanti dalla mancata programmazione o dalla carenza di fondi e la piena responsabilità della Stazione appaltante che, così facendo, abbia agito in violazione dei principi informatori della materia dei contratti pubblici.
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