Agosto 2025: responsabilità dei sindaci, dell’amministratore in conflitto di interessi e del socio; società estinte e accertamenti tributari; postergazione dei finanziamenti

La Redazione
08 Settembre 2025

Non si ferma la Cassazione nel mese di Agosto: si segnala una pronuncia in materia di debiti tributari della società estinta e accertamento verso il socio, e un'altra con specifico riferimento alle s.a.s. Diverse pronunce si occupano di responsabilità degli organi sociali e in particolare di: controllo dei sindaci sull'attività degli amministratori; diligenza e responsabilità dell'amministratore di s.r.l. e interessi in conflitto e responsabilità concorrente dei soci che autorizzano il compimento di atti dannosi; nozione di finanziamenti dei soci, ai fini della postergazione, nell'ambito dei gruppi e delle fondazioni; esterovestizione. In sede penale, la Cassazione si è occupata di bancarotta semplice e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Rilevanti penalmente gli atti dispositivi formalmente leciti ma connotati da fraudolenza

Cass. Pen. – Sez. III – (10 luglio) 29 agosto 2025, n. 29943

In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 74/2000, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione. La nozione di "atti fraudolenti" comprende tutti quei comportamenti che, quand'anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio, dovendosi cioè ravvisare l'esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione.

Debiti tributari della società estinta, accertamento nei confronti del socio

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 27 agosto 2025, n. 24023

In caso di debiti tributari pendenti di una società estinta, l'Amministrazione fiscale può procedere alla notifica dell'accertamento al socio amministratore, per debiti anche prima della definitiva estinzione della società, ossia della decorrenza del quinquennio dalla cancellazione della società, in forza della disciplina dettata dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 -che integra l'art. 2495 c.c. ai fini estintivi della società stessa in relazione della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi.

Il controllo dei sindaci e l'accertamento della responsabilità

Cass. Civ. – Sez. I – 27 agosto 2025, n. 24004

La responsabilità del sindaco, atteggiandosi come concorso omissivo nel fatto illecito altrui, richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi del giudizio di responsabilità. E quindi (i) dell'inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo; (ii) dell'evento da associare alla conseguenza pregiudizievole derivante dalla condotta dell'amministratore; (iii) del nesso causale, da considerare esistente ove il regolare svolgimento dell'attività di controllo del sindaco avrebbe potuto impedire o limitare il danno. Il sindaco non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso che si sia determinato pendente societate, per una sorta di posizione generale di garanzia, ma solo ove sia accertato che, se si fosse attivato utilmente in base ai poteri di vigilanza che l'ordinamento gli conferisce e alla diligenza che l'ordinamento pretende, il danno sarebbe stato evitato.

Responsabilità dell'amministratore di s.r.l. per scelte imprudenti e in conflitto di interessi

Cass. Civ. – Sez. I – 27 agosto 2025, n. 23963

L'amministratore di una s.r.l. è tenuto ad agire, ex artt. 2476, comma 1, e 1176, comma 2, c.c., con la diligenza dovuta in ragione della natura dell'attività svolta e senza incorrere in conflitto d'interessi con la società che amministra, con la conseguenza che:  da un lato, integra l'illecito di cui all'art. 2476 c.c. il fatto che l'amministratore (nell'esecuzione dei pagamenti dovuti alla società serba) abbia fatto prevalere un interesse extrasociale, che oltre ad essere incompatibile con quello della società, sia stato per la stessa pregiudizievole, d'altro lato, il principio dell'insindacabilità nel merito delle scelte di gestione (cd. business judgement rule) non esclude la responsabilità contrattuale nei confronti della società tutte le volte in cui l'operazione intrapresa dall'amministratore sia stata caratterizzata da irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese.

La cancellazione della s.a.s. determina la chiusura dell'accertamento tributario verso i soci

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 27 agosto 2025, n. 23939

In tema di contenzioso tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese e la conseguente estinzione prima della notifica dell'avviso di accertamento e della instaurazione del giudizio di primo grado determina il difetto della sua capacità processuale ed il difetto di legittimazione a rappresentarla dei soci, sicché l'accertamento del difetto di legitimatio ad causam sin da prima che venga instaurato il primo grado di giudizio esclude ogni possibilità di prosecuzione dell'azione limitatamente alla società.

La prova rigorosa della esterovestizione

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 25 agosto 2025, n. 23842

Ai fini dell'accertamento della esterovestizione, in caso di società con sede legale estera controllata da società con sede in Italia, non può costituire criterio esclusivo di accertamento della sede della "direzione effettiva" l'individuazione del luogo dal quale partono gli impulsi gestionali o le direttive amministrative, qualora esso s'identifichi con la sede (legale o amministrativa) della società controllante italiana. In tale ipotesi è necessario accertare anche che la società controllata estera non sia costruzione di puro artificio, ma corrisponda a un'entità reale che svolge effettivamente la propria attività in conformità al proprio atto costitutivo o allo statuto, non essendo le società esterovestite, perciò soltanto, prive della loro autonomia giuridico-patrimoniale e, quindi, automaticamente qualificabili come schermi.

Bancarotta semplice per l'amministratore che ritarda il fallimento

Cass. Pen. – Sez. V - (5 giugno) 12 agosto 2025, n. 29457

In tema di bancarotta semplice, sono qualificabili come operazioni gravemente imprudenti, rilevanti ai sensi dell'art. 217, n. 3, l. fall., quelle finalisticamente orientate a ritardare il fallimento, ma ad un tempo caratterizzate da grave avventatezza o spregiudicatezza, che superino i limiti dell'ordinaria "imprudenza".

Finanziamenti di enti pubblici a fondazioni: non si applica la disciplina della postergazione

Cass. Civ. – Sez. I – 4 agosto 2025, n. 22403

La postergazione del credito per la restituzione dei finanziamenti dei soci, ai sensi dell'art. 2467 c.c., e dei finanziamenti effettuati da chi esercita attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2597-quinquies c.c., in quanto fa parte della disciplina legale delle società di capitali, non si estende al - e quindi non si applica nel - diverso caso dei finanziamenti di un ente pubblico a una fondazione da lui costituita, quantunque l'atto costitutivo e lo statuto riservino all'ente pubblico un ruolo dominante nella designazione degli amministratori della fondazione.

Responsabili gli amministratori che non dichiarano la causa di scioglimento della società

Cass. Civ. – Sez. I – 1 agosto 2025, n. 22219

Gli amministratori sono tenuti, ai sensi dell'art. 2485 c.c., ad accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento: in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, gli effetti dello scioglimento della società si determinano alla data di iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa. In caso di ritardo od omissione degli adempimenti in esame, gi amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. Tale responsabilità postula, in ogni caso, la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente: è escluso, quindi, che chi sia subentrato nella qualità di amministratore debba rispondere di danni imputabili a chi lo ha preceduto nella carica; allo stesso modo, il vecchio amministratore non può essere ritenuto responsabile del pregiudizio patrimoniale discendente da una condotta illecita posta in atto dal nuovo.

Decorrenza degli interessi di mora sul rimborso di quota del socio receduto da s.r.l.

Cass. Civ. – Sez. I – 1 agosto 2025, n. 22215

In tema di società a responsabilità limitata, il termine di centottanta giorni entro cui deve essere eseguito il rimborso della quota del socio receduto, a norma dell'art. 2473, comma 4, c.p.c., è un termine a beneficio del debitore, onde la prestazione cui è tenuta la società non è esigibile prima di quel momento e fino ad allora non maturano interessi per il socio stesso.

Responsabilità solidale dei soci che autorizzano il compimento di atti dannosi

Cass. Civ. – Sez. I – 1 agosto 2025, n. 22169

L'art. 2476, comma 8, c.c. correla la responsabilità dei soci al fatto che gli stessi abbiano deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi, prevedendo così che la responsabilità sussista in conseguenza di una condotta commissiva a cui abbia fatto seguito il compimento di un determinato atto indotto, avente ad oggetto la gestione della società, ad opera degli amministratori. L'intenzionalità del socio deve avere direttamente ad oggetto l'atto compiuto dagli amministratori nella consapevolezza della sua antigiuridicità, cosicché questi diviene responsabile del danno arrecato dall'atto compiuto dagli amministratori in ragione del fatto che lo abbia deciso o autorizzato con l'intenzione di orientare in quei termini il loro operato.

Postergati anche i pagamenti di debiti infra-gruppo verso terzi

Cass. civ. – Sez. I – 1 agosto 2025, n. 22166

La nozione di "finanziamento dei soci a favore della società" di cui all'art. 2467 c.c. – applicabile anche in caso di direzione e coordinamento per effetto dell'art. 2497-quinquies c.c. – comprende finanziamenti effettuati "in qualsiasi forma” e, quindi, ogni atto che comporti un'attribuzione patrimoniale accompagnata dall'obbligo della sua futura restituzione: assumono rilevanza anche il rilascio di garanzie o il pagamento dei debiti della società nei confronti di terzi.

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