Sul dies a quo per il calcolo degli oneri concessori in caso di condono
08 Settembre 2025
Due cittadini hanno impugnato davanti al T.A.R. Lazio il provvedimento comunale che intimava il pagamento di oblazione e oneri di urbanizzazione, contestando sia il riferimento al momento del rilascio del condono anziché alla domanda (1986), sia la condotta dilatoria del Comune che aveva chiesto documenti già depositati. Innanzi tutto, il Collegio (Tar Lazio, Sez. II Quater, n.15779/2025) ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, ritenendo che l'atto impugnato fosse immediatamente lesivo in quanto collegato a sanzioni rilevanti (diniego della sanatoria e iscrizione a ruolo delle somme) e al decorso del termine per l'integrazione documentale richiesta nonché al pagamento delle somme ingiunte. Quanto al merito, in relazione all'individuazione del dies a quo per la quantificazione degli importi dovuti al Comune, il Collegio ha ritenuto rilevante la distinzione tra le somme richieste a titolo di oblazione, da quelle a titolo di oneri concessori. Con riferimento alle prime (oblazione), in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità ha ritenuto rilevante la data di presentazione della domanda di condono. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno provato, di aver corrisposto tale somma in uno con l'istanza di condono per cui l'importo integrativo richiesto, (comprensivo di interessi) non era dovuto. Invece, sugli oneri concessori, il Collegio ha evidenziato un contrasto giurisprudenziale: secondo un primo orientamento, a cui ha aderito il Collegio, il contributo in sanatoria va calcolato sulle tariffe vigenti alla data della domanda, secondo un secondo orientamento del Consiglio di Stato alla data del rilascio del condono. La Corte cost., ord. n. 105/2010, ha affermato come, in teoria, il riferimento possa essere ancorato a diversi momenti (inizio o completamento dell'abuso, entrata in vigore delle norme statali o regionali, domanda o perfezionamento della sanatoria). Nel caso di specie, riguardante la Regione Lazio che non ha fissato il dies a quo, si applica la disciplina nazionale come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa. Il Collegio ha argomentato che il privato che si avvale del condono edilizio deve conoscere ex ante, al momento della domanda, l'ammontare degli oneri per valutare se sanare o demolire l'abuso; consentire all'Amministrazione la quantificazione a distanza di decenni frustra l'esigenza di certezza e l'affidamento del cittadino, snatura la ratio del condono di “fiscalizzare” gli abusi e genera effetti distorsivi. Se da un lato l'Amministrazione potrebbe non avere interesse alla conclusione tempestiva del procedimento perché il decorso del tempo potrebbe generare oneri maggiori; dall'altro tale comportamento illegittimo dell'Amministrazione, violativo dei principi di buon andamento e certezza del diritto ex art. 2 L. 241/1990, genera un indebito vantaggio economico per il Comune, che può pretendere oneri di urbanizzazione sempre più elevati in ragione del tempo trascorso, e un grave svantaggio per il privato, che oltre a non conseguire il bene della vita (permesso in sanatoria) per molto tempo, vede immobilizzata la propria ricchezza, soggiacendo nel contempo a pretese creditorie indefinite. Ad avviso del Collegio, tale modus operandi frustra l'operatività del silenzio assenso ex art. 35, comma 17, L. 47/1985, avuto riguardo al termine perentorio di mesi 24 dal pagamento di tutte le somme dovute a conguaglio. Se tale importo non è reso noto al privato in un termine predeterminato e non procrastinabile (la data di presentazione della domanda di condono), il silenzio assenso non si potrà mai formare. Infatti, se l'Amministrazione può richiedere l'aggiornamento degli oneri concessori fino alla data di rilascio del permesso in sanatoria, la disciplina del silenzio assenso ex art. 35 di fatto è inapplicabile. Il Collegio non condivide l'orientamento secondo cui gli oneri urbanistici sorgerebbero solo con il provvedimento di condono: l'immobile abusivo esiste già al momento della sua ultimazione e il relativo carico urbanistico va valutato dalla data della domanda di condono. Inoltre, non è pertinente richiamare i principi sullo ius superveniens nel procedimento amministrativo che riguardano l'applicazione di nuove norme e non l'adeguamento delle tabelle degli oneri di urbanizzazione. Inoltre, il Collegio ha precisato che il criterio che lega la determinazione degli oneri concessori al momento del rilascio del permesso in sanatoria rende di fatto inoperante il termine prescrizionale di 36 mesi previsto dal citato art. 35, comma. 17, poiché il conguaglio può essere sempre richiesto come condizione della sanatoria, vanificando così la ratio della norma che prevede la prescrizione dell'eventuale diritto al conguaglio se non esercitato entro 36 mesi. In proposito il Collegio ha evidenziato una differenza tra gli oneri concessori ordinari (art. 16 TUE) e quelli per il permesso in sanatoria: solo in quest'ultimo caso gli oneri sono determinati provvisoriamente e soggetti a conguaglio, mentre nell'ordinario è previsto un acconto seguito da un unico saldo su un importo già predeterminato ex ante. Pertanto, il Collegio non ha condiviso l'orientamento secondo cui gli oneri sorgerebbero solo con il rilascio del titolo in sanatoria, anche perché l'immobile abusivo genera carico urbanistico già al momento della sua ultimazione e dunque il dies a quo della quantificazione degli oneri coincide con la data della presentazione della domanda di sanatoria. Il criterio che fa riferimento al momento di presentazione dell'istanza di condono garantisce l'uguaglianza (artt. 3 e 23 Cost.), evitando che due abusi identici comportino oneri diversi solo in base alla maggiore o minore tempestività dell'Amministrazione nel definire il procedimento. In conclusione, il T.a.r. per il Lazio ha accolto il ricorso, per cui ha respinto la pretesa comunale del conguaglio abnorme richiesto a distanza di 30 anni dalla prima quantificazione. |