Nullità per trattazione in camera di consiglio nel contenzioso tributario: limiti alla retrocessione del giudizio

La Redazione
04 Settembre 2025

Nel contenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, su istanza ex art. 33 d.lgs. 546/1992, comporta nullità processuale e travolge la sentenza per violazione del diritto di difesa. Tuttavia, una volta rilevata in appello, non ne consegue la retrocessione al primo grado, poiché tale possibilità non è prevista dall'art. 59 d.lgs. 546/1992 e l'appello mantiene natura sostitutiva anche nel processo tributario.

In tema di contenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un'istanza di una delle parti ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che, pur travolgendo la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa, non determina, una volta dedotta e rilevata in appello, la "retrocessione" del giudizio in primo grado, poiché tale ipotesi non rientra tra quelle tassativamente previste dall'art. 59 del detto d.lgs. l'appello costituisce, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia”.

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