I confini tra l'azione di rivendicazione e di restituzione del bene

La Redazione
09 Settembre 2025

Il tribunale di Napoli, nella sentenza del 3 settembre 2025, ha delineato i confini tra l'azione di rivendicazione e l'azione di restituzione del bene, richiamando precedenti pronunce della Corte di cassazione, anche a Sezioni Unite.

Si ha azione di rivendicazione quando venga richiesta la consegna o il rilascio di un bene immobile nei confronti di chi dispone di fatto del bene in assenza, anche originaria, di un titolo.

Invero, la Cassazione (cfr. Cass. civ., sent. n. 705/2013; Cass. civ., sez. un., sent. n. 7305/2014), a composizione del contrasto giurisprudenziale in precedenza insorto, ha affermato che l'azione di restituzione ha ad oggetto il solo adempimento dell'obbligazione di ritrasferire il bene che sia stato in precedenza trasmesso dall'attore al convenuto in base ad un titolo contrattuale, quale la locazione, il comodato, il deposito o altro, mentre nel caso in cui nella condanna al rilascio venga richiesta nei confronti di colui il quale disponga, di fatto, del bene in assenza originaria di qualsiasi titolo la domanda deve essere qualificata come domanda di rivendicazione, la quale è fondata non già su di un rapporto obbligatorio valido solo nei rapporti fra le parti in causa, bensì è posta a tutela di un diritto di proprietà tutelabile erga omnes, da ciò il maggiore rigore probatorio richiesto per la prova della titolarità attiva del rapporto controverso.

Deve, pertanto, essere qualificata l'azione proposta come azione di rivendicazione, essendo stata chiesta la restituzione dei beni immobili indicati negli atti di citazione introduttivi dei giudizi riuniti assumendo che gli stessi sarebbero occupati dalla convenuta, senza allegare il venir meno di un negozio giuridico, il quale avrebbe giustificato la consegna del bene e la relazione di fatto sussistente fra lo stesso ed il convenuto.

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