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La sentenza è di particolare interesse in quanto evidenzia la disciplina applicabile ai contratti esclusi dall'ambito applicativo del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) e, nella specie, ai contratti di locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili.
In punto di rinnovo tacito di detti contratti, difatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si ritiene ammissibile «… l'operatività del meccanismo della rinnovazione tacita del contratto di locazione, previsto dalla legge n. 392 del 1978, art. 28, anche dopo la scadenza del primo sessennio. Non è, dunque, incompatibile con il principio secondo il quale la volontà della Pubblica Amministrazione deve essere necessariamente manifestata in forma scritta, dovendosi ritenere che l'obbligo della forma scritta, assolto ab origine con la stipula del contratto validamente permanga e continui a costituire il fattore genetico anche per i sessenni successivi alla conclusione del contratto, in difetto di diniego di rinnovazione da parte del locatore o di disdetta da parte del conduttore alla prima scadenza o di disdetta, ad opera di uno dei contraenti, alle scadenze successive…» (Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2023, n. 9579). Il medesimo orientamento teorico è stato più di recente condiviso anche dalla giurisprudenza contabile, richiamando le argomentazioni addotte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. per la Campania, n. 529/2024).
Viceversa, non trova diretta applicazione al caso di specie il principio, espresso dal Consiglio di Stato, secondo cui la disposizione che vieta il rinnovo tacito dei contratti pubblici (cfr. art. 44 l. n. 724/1994, applicabile nel caso esaminato dai giudici amministrativi), sarebbe espressiva «di un precetto di portata generale in base al quale il rinnovo dei contratti pubblici scaduti deve essere considerato alla stregua di un contratto originario, necessitante della sottoposizione ai canoni dell'evidenza pubblica, atteso che la procrastinazione meccanica del termine originario di durata del contratto ha l'effetto di sottrarre, in maniera intollerabilmente lunga, un bene economicamente contenibile alle dinamiche fisiologiche del mercato» (Cons. Stato, n. 1626/2023); si tratta, infatti, di un'affermazione che riguarda i soli contratti di fornitura di beni e servizi, assoggettati alla disciplina dell'evidenza pubblica poi confluita nel Codice appalti.
Orbene, i contratti aventi ad oggetto la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili sono ricompresi nel novero delle “esclusioni specifiche” dal Codice dei contratti pubblici (cfr. art. 56, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 36/2023), dal che discende l'inapplicabilità, ai fini della relativa stipula, delle disposizioni del Codice, fermo comunque il rispetto dei principi, di matrice interna come euro-unitaria, che ispirano l'azione dei soggetti pubblici.
Pertanto, benché la selezione del contraente sia sottratta alla puntuale e cadenzata disciplina delle ordinarie procedure evidenziali, la relativa attività negoziale non è affatto libera e deformalizzata, essendo invece assoggettata a vincoli di diritto di ordine teleologico, che impongono una congrua motivazione delle scelte, quanto alla relativa convenienza sia economica che funzionale.
In altri termini, pur trattandosi di contratti eccettuati dall'ambito applicativo del Codice appalti, la relativa gestazione ed esecuzione deve pur sempre essere improntata al principio del risultato, che finisce oggi per travalicare il ristretto campo applicativo del Codice dei contratti pubblici ed acquista rilievo nell'ambito dell'intera attività amministrativa in quanto precipitato operativo del principio del buon andamento, di cui all'art. 97 Cost. In tal senso pare esprimersi anche la giurisprudenza costituzionale, ove si sofferma sull'evoluzione dell'attività amministrativa nell'ultimo secolo ed evidenzia il passaggio da un'amministrazione che, secondo il modello dello Stato di diritto liberale, doveva limitarsi a dare esecuzione alla legge, a quella che è stata definita “amministrazione di risultato”, cioè un'amministrazione valutata anche per la sua capacità di raggiungere determinati obiettivi e che risponde dei risultati economici e sociali conseguiti attraverso la sua complessiva attività (C. cost., n. 132/2024).
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