Tassazione di una prestazione lavorativa dei soci qualificata come finanziamento alla società

La Redazione
10 Settembre 2025

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Firenze affronta un'interessante fattispecie relativa alla tassazione di una prestazione lavorativa dei soci di una società di capitali, che è stata qualificata come finanziamento alla società. Nel risolvere la controversia fiscale, la sentenza richiama la disciplina civilistica della postergazione, ex art. 2467 c.c., evidenziandone le peculiarità nel caso di specie.

In tema di postergazione dei finanziamenti alla società, stante l'amplissima formula dell'art. 2467 c.c., che riconosce la postergazione ai finanziamenti dei soci “in qualsiasi forma effettuati”, dal punto di vista civilistico anche una prestazione di servizi può avere causa di finanziamento; dal punto di vista fiscale, il pagamento della prestazione deve essere naturalmente assimilato, sotto il profilo della tassazione, ad una prestazione di lavoro dipendente. E ciò a prescindere dal fatto che il corrispettivo venga pagato non immediatamente, ma dopo un certo lasso di tempo (differimento che costituisce il finanziamento alla società). Quando il corrispettivo viene pagato, lo stesso non può che essere sottoposto a tassazione, in misura proporzionale alla parte di corrispettivo effettivamente pagato dalla società ai soci.

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