Prime applicazioni della decisione delle Sezioni Unite “Massini”: più difficile la confisca di denaro per reati di bancarotta
11 Settembre 2025
Massima In tema di reati fallimentari, laddove si intenda procedere a confisca di somme di denaro quale profitto del delitto di bancarotta per distrazione, non essendo prevista per tali reati la possibilità di procedere a confisca per equivalente, è possibile disporre l’apprensione coattiva del denaro solo a titolo di confisca diretta ed a tal fine occorre dimostrare l’esistenza di un diretto nesso di derivazione del denaro appreso rispetto ai reati per cui si procede, accertando la diretta derivazione della somma dai reati quale profitto. Il caso In sede di merito, nell’ambito di un procedimento per bancarotta fraudolenta patrimoniale, veniva sequestrata una somma di denaro sottoposta ad apprensione coattiva in quanto ritenuta profitto del reato fallimentare ed in vista dell’esecuzione della confisca di detto profitto. Il destinatario del provvedimento di sequestro era un soggetto non indagato per il reato fallimentare. In particolare, il provvedimento ablatorio attingeva le somme di denaro presenti su un conto corrente intestato ad uno studio legale, di cui l’indagato aveva una partecipazione pari al 45%, mentre il rimanente 55% era intestato al terzo soggetto di cui si è detto. Avverso detta ordinanza veniva presentato ricorso lamentando la non sequestrabilità della somma in quanto depositata su conto corrente bancario intestato non già all’indagato per fatti di bancarotta, ma all’associazione professionale cui lo stesso partecipa. In proposito, si evidenziava come l’associazione professionale venga in dottrina e giurisprudenza ricondotta, alternativamente, alla figura della società semplice ovvero a quella dell’associazione non riconosciuta, ma, in entrambi i casi, il patrimonio sociale o il fondo comune sono insensibili alle vicende particolari dell’associato, così da garantire, in primo luogo, i creditori dell’aggregato. Ne conseguiva che il richiamo, presente nell’ordinanza impugnata, al principio della contitolarità con persona estranea al reato non si attagliava al caso di specie, che vedeva, invece, la somma sequestrata appartenere non già a più persone ma solo all’associazione. In secondo luogo, si contestava che l’indagato avesse disponibilità di fatto delle somme dell’associazione, disponibilità non accertata. La questione La decisione della Cassazione richiama le argomentazioni presenti nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 13783 del 26 settembre 2024 (per un primo commento, Finocchiaro, L'attesa sentenza delle Sezioni Unite sul sequestro e la confisca nel concorso di persone nel reato: un'importante svolta in tema di natura (ripristinatoria) della confisca “per equivalente” e di (ri)qualificazione della confisca del denaro, in Sistemapenale.it, 15 aprile 2025). All'attenzione della Suprema Corte era stato portato il seguente quesito: «se, in caso di pluralità di concorrenti nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l'intero nei confronti di ciascuno di essi, indipendentemente da quanto da ognuno eventualmente percepito, oppure se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno; od ancora se, in quest'ultimo caso, la confisca debba comunque essere ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ognuno oppure in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali» (su tale argomento, Troncone, Alla ricerca di uno statuto normativo di coerenza sistematica nel conflitto tra confisca e istanza risarcitoria nel processo penale, in Arch. pen. web, 2023, 3; T. Epidendio, Le confische tra principi costituzionali e obblighi sovranazionali, in T. Epidendo e G. Varraso (a cura di), Codice delle confische, II ed., Milano, 2024, 19; D. Fondaroli, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione patrimoniale, criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche, Bologna 2007; G. Civello, Da misure di sicurezza patrimoniali a nuove pene: le confische collegate al reato, in Lo statuto ancora incerto della confisca, a cura di N. LA Rocca, Padova, 2022). Di fatto, però, nel risolvere il contrasto, la decisione delle Sezioni Unite ha ridisegnato in termini assolutamente significativi i contorni e la natura della confisca, intervenendo su numerosi aspetti della materia. Una prima questione esaminata dalla Cassazione attiene alla definizione ed individuazione del “profitto del reato”. Sul punto le Sezioni Unite affermano che lo stesso va inteso quale valore che deriva dall'illecito che lo presuppone: si parla in proposito di pertinenzialità del profitto ovvero di principio di "causalità" del reato rispetto al profitto, anche se la presenza di un tale collegamento illecito-ricavo economico si riteneva ricorresse anche con riferimento a beni acquisiti attraverso l'immediato impiego o trasformazione del profitto diretto del reato (Cass., sez. un., 25 ottobre 2007, n. 10280, Miragliotta). In secondo luogo, si richiede, perché possa parlarsi di profitto confiscabile, che esso sia effettivamente entrato nel patrimonio del destinatario della misura. Questa parte della decisione, tuttavia, non presenta profili di novità rispetto ai precedenti orientamenti. I profili di novità attengono all'ipotesi in cui si provveda a confiscare somme di denaro. Dopo che per lungo tempo si era affermato un orientamento contrario (Cass., sez. un., 24 maggio 2004, n. 29951), le Sezioni Unite, a partire dalla cd. sentenza Gubert (Cass., sez. un., 30 gennaio 2014, n. 10561. A commento di tale decisione, Varraso, Punti fermi, disorientamenti interpretative motivazioni "interesse" delle Sezioni Unite in tema di sequestro a fini di confisca e reati tributari, in Cass. Pen., 2014, 2806; Todaro, Sequestro preventivo, finalizzato alla confisca e reati tributari, ibidem, 2822; Dell'osso, Confisca diretta e confisca per equivalente nei confronti della persona giuridica per reati tributari commessi dal legale rappresentante: Le sezioni Unite innovano ma non convincono, in Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., 2014, 401; CORSO, Reato non presupposto di responsabilità amministrativa e limiti del sequestro/confisca nei confronti dell'ente, in Giur. It, 2014, 990; Soana, Le Sezioni Unite pongono limiti alla confisca nei confronti delle persone giuridiche per i reati tributari, in Riv. Giur. Trib., 2014, 388; Fondaroli, “Essere o non essere?”: reati tributari, sequestro preventivo e confisca del profitto (di nuovo) al vaglio delle Sezioni unite, in Arch. Pen. web, 2015, 2), hanno sostenuto che «qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato», con la precisazione che tale conclusione doveva ritenersi operante anche quando l'accrescimento fosse consistito (non in un accrescimento economico, ma) in un risparmio di spesa (Cass., sez. un., 26 giugno 2015, n. 31617). Si sosteneva, infatti, che «ove il profitto del reato [fosse] rappresentato da una somma di denaro, questa, non soltanto si confonde automaticamente con le altre disponibilità economiche dell'autore del fatto, ma perde - per il fatto stesso di essere ormai divenuta una appartenenza del reo - qualsiasi connotato di autonomia quanto alla relativa identificabilità fisica», per cui non avrebbe avuto senso «accertare se la massa monetaria percepita quale profitto dell'illecito [fosse] stata spesa, occultata o investita: ciò che rileva[va] è che le disponibilità monetarie del percipiente si [fossero] accresciute di quella somma, legittimando, dunque, la confisca in forma diretta del relativo importo, ovunque o presso chiunque custodito nell'interesse del reo» (si veda anche Cass., sez. un., 27 maggio 2021, n. 42415). Con la più recente decisione delle Sezioni Unite questo orientamento è stato superato, evidenziandosene le criticità [già sottolineate in dottrina: Scoletta, La confisca di denaro quale prezzo o profitto del reato è sempre “diretta” (ancorché il denaro abbia origine lecita). Esiste un limite azionabile all'interpretazione giudiziaria della legge penale?, in Sistemapenale.it, 23 novembre 2021; Borsari, Percorsi interpretativi in tema di profitto del reato nella confisca, in Leg.pen.it, 8 settembre 2019; Mucciarelli - Paliero, Le Sezioni unite e il profitto confiscabile: forzature semantiche e distorsioni ermeneutiche, in Dir.pen.cont. – Riv. trim., 4/2015, 246] con riferimento a) alla configurabilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro che non sia ancora presente nel patrimonio del reo, in quanto destinato a confluirvi in epoca successiva anche rispetto alla data di adozione della misura cautelare, b) all'ipotesi in cui oggetto della confisca diretta sia denaro di provata provenienza lecita (tanto antecedente che successiva rispetto alla commissione del reato) ovvero c) in cui vi sia la prova che il prezzo del reato o il profitto sia stato, in un dato momento precedente al sequestro o all'ablazione, consumato, occultato, disperso, d) ai casi di denaro depositato su conto corrente cointestato con soggetti diversi dall'autore del reato, che siano in grado di dimostrare la provenienza lecita del bene, e) alle ipotesi in cui il denaro sia già nella disponibilità del reo prima ancora della commissione del reato. Modificando quindi in radice il precedente orientamento – secondo cui la natura fungibile del denaro e la confusione che si determina con altri attivi monetari avrebbero consentito di prescindere dalla dovuta pertinenzialità – le Sezioni Unite hanno affermato che «la confisca del denaro è per equivalente tutte le volte in cui si smarrisce la rintracciabilità fisica del bene … per effetto della contaminazione del denaro nel patrimonio del reo, il bene perde la sua individualità e l'ablazione ha ad oggetto il suo valore corrispondente: una confisca che attiene al tantundem». Di contro, la confisca del denaro è diretta nei casi in cui, secondo esempi formulati dalla stessa decisione in esame, quando a) la somma confiscata è proprio "quella" derivata dal reato, b) si è in presenza di "metamorfosi" del profitto o del prezzo del reato, cioè si sia in presenza di una utilità economica mediata ed indiretta acquisita successivamente al reato (surrogato, reimpiego), ma, in ogni caso, collegata eziologicamente all'illecito e, soprattutto, all'uso del profitto o del prezzo derivante dal reato, c) vi sia la prova che proprio il denaro che costituisce il prezzo o il profitto del reato - versato sul conto- sia poi stato prelevato e utilizzato per l'impiego e per l'acquisto di un ulteriore bene. La soluzione giuridica Il ricorso è stato dichiarato fondato ma per ragioni diverse da quelle indicate nel ricorso ed inerenti invece alle conclusioni assunte dalle Sezioni Unite con la decisione n. 13786 del 26 settembre 2024. Sulla scorta delle riflessioni sviluppate dalle Sezioni Unite e che si sono sopra riassunte, la decisione in commento trae la conseguenza secondo cui non può qualificarsi come diretta la confisca che ha ad oggetto somme sopravvenute o preesistenti rispetto al reato ovvero, comunque, a questo certamente non riconducibili; in particolare, la confisca di somme giacenti sul conto corrente non è diretta in tutti i casi in cui, attraverso il "tracciamento" degli incrementi patrimoniali in denaro, non sia provato che si tratti di denaro derivante da reato. Questa conclusione, a sua volta, impone un riesame delle conclusioni assunte dai giudici di merito. Infatti, posto che in relazione ai reati di bancarotta non è possibile disporre una confisca per equivalente del profitto ricavato da tale illecito, il sequestro preventivo della somma rinvenuta sul conto corrente dell'associazione professionale è legittimo – ai sensi dell'art. 240 c.p. - solo se è possibile qualificarlo come diretto, ma tale qualificazione richiede, per l'appunto, che si dimostri l'esistenza di un diretto nesso di derivazione del denaro appreso rispetto ai reati per cui si procede a carico, accertandone la diretta derivazione della somma sequestrata sul conto dell'associazione dai reati quale profitto. La Cassazione, peraltro, al termine della pronuncia evidenzia come, laddove si dimostri la natura diretta della confisca operata – in via cautelare a mezzo di sequestro –, la questione dell'autonomia patrimoniale dell'associazione professionale perderebbe ogni rilevanza. Sarebbe, infatti, consentito comunque assicurare quella somma alle ragioni del procedimento penale, al di là della formale appartenenza del denaro all'aggregato ed a prescindere dalla natura di quest'ultimo e delle eventuali ragioni dell'altro associato, in quanto “quel” denaro si identificherebbe non già nel tandundem, ma esattamente nella somma provento dell'attività delittuosa posta in essere dall'indagato, che, in quanto tale, dovrebbe essere vincolata a prescindere dalla sua collocazione su un conto non intestato o non intestato esclusivamente all'indagato. Osservazioni La sentenza della Cassazione, nella parte in cui ridimensiona fortemente la possibilità di qualificare la confisca di denaro come diretta, determina significative ricadute nelle ipotesi in cui si riscontra una dissociazione fra il soggetto che ha posto in essere la violazione penale e colui in capo al quale matura il profitto derivante dall’illecito: una tale ipotesi si riscontra tipicamente nell’ambito dei reati tributari quando l’evasione va a vantaggio di una società mentre l’illecito penale è commesso da legale rappresentante della stessa, ma può ricorrere anche nell’ambito del diritto penale fallimentare laddove, ad esempio, l’amministratore di una società fallita distragga fondi dalle casse di quest’ultima per destinarli a vantaggio di altra persona giuridica. In questi casi, infatti, se si riesce ad individuare, nell’ambito del patrimonio del soggetto effettivamente avvantaggiato dal reato, il profitto dello stesso – ovvero, secondo la definizione resa dalle Sezioni Unite e che si è riportata in precedenza, il valore di immediata e diretta derivazione dall’illecito, che ne ha determinato l’insorgenza nel patrimonio del reo –, sarà possibile procedere a confisca (in via diretta) ovunque lo stesso si trovi e quindi nei confronti di qualsiasi soggetto che tale profitto abbia ottenuto, anche se non responsabile del delitto - salvo che si tratti di persona estranea al reato. Di contro, quando l’apprensione di tale profitto (o meglio, dei beni costitutivi dello stesso) non è possibile, il ricorso allo strumento della confisca per equivalente per un valore corrispondente sarà possibile da un lato a) se la fattispecie incriminatrice prevede il ricorso a tale misura e dall’altro b) la stessa sarà applicabile solo ed esclusivamente nei confronti ed in relazione al patrimonio della persona fisica autrice del delitto e non verso terzi, anche se si tratta di coloro che hanno effettivamente tratto vantaggio dall’illecito. |