Tribunale di Siena: linee guida per la redazione delle domande di ammissione al passivo e del progetto di stato passivo

La Redazione
11 Settembre 2025

Dal Tribunale senese un vademecum rivolto ai creditori per la redazione della domanda di insinuazione al passivo e delle linee-guida destinate ai curatori per la redazione del progetto di stato passivo, al fine di rendere omogenea la gestione delle procedure concorsuali.

Le linee guida dell’8 settembre 2025 si aprono con una breve premessa relativa alla individuazione e descrizione delle tipologie di crediti, per poi passare all’analisi di quelli più ricorrenti, evidenziando i requisiti necessari e la documentazione indispensabile per il loro riconoscimento.

In particolare, con riferimento ai crediti verso l’erario, si chiarisce che «L’estratto di ruolo è sufficiente a fondare la domanda di ammissione al passivo (…) senza che rilevi il fatto che sui predetti estratti di ruolo siano o meno indicatigli estremi della cartella esattoriale che si assume portata a conoscenza del contribuente o del curatore e la data in cui quest’ultima sarebbe stata notificata al destinatario». Inoltre, si precisa che «L’Amministrazione finanziaria può proporre domanda di ammissione al passivo anche senza avvalersi dell’agente per la riscossione, ma operando direttamente, anche senza la previa iscrizione a ruolo, potendo essere basata anche su titoli diversi quali, ad esempio, titoli erariali, fogli prenotati a ruolo, sentenze tributarie di rigetto dei ricorsi del contribuente, ecc. (Cass. SU 4126/2012), avvisi di accertamento».

Nel caso in cui la domanda di insinuazione venga presentata dall’agente per la riscossione, assume rilevanza sostanziale, in relazione alle eccezioni che il Curatore può muovere e soprattutto alle modalità con cui queste possono essere mosse, l’alternativa tra il caso in cui la domanda si fondi sui soli estratti di ruolo o su estratti di ruolo con allegate le cartelle di pagamento e le relate di notifica. Nel secondo caso, infatti, laddove siano scaduti per la deduzione di fatti estintivi o modificativi del credito, la mancata impugnazione della cartella esattoriale cristallizza in modo definitivo la pretesa dell’ente impositore.

Infine, si ricorda che, trattandosi di crediti tributari, non tutti possono essere fatti valere davanti al giudice delegato: vi sono infatti i crediti il cui accertamento è demandato alla Commissione Tributaria (crediti che si riferiscono a rapporti tributari disciplinati dall’art. 2 d.lgs. n. 546/1992) e i crediti il cui accertamento è di competenza del Giudice delle Procedure concorsuali.

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