Luglio 2025: responsabilità dell’advisor, piano del consumatore, negligenza della banca nella valutazione del merito creditizio

La Redazione
12 Agosto 2025

Questo mese si segnalano le pronunce della Corte di cassazione in tema, tra l’altro, di motivazione del decreto di liquidazione del commissario giudiziale nel concordato preventivo, consecuzione tra procedimento di prevenzione e amministrazione straordinaria, responsabilità del professionista che assiste il debitore nel concordato preventivo, sovraindebitamento, esdebitazione, prededucibilità del credito del subappaltatore, bancarotta fraudolenta, notifica al creditore dissenziente, piano del consumatore, negligenza della banca nella valutazione del merito creditizio.

Motivazione obbligatoria nel decreto di liquidazione del commissario giudiziale del concordato preventivo

Cass. civ., sez. I, 2 luglio 2025, n.18015

Il decreto di liquidazione del commissario giudiziale del concordato preventivo deve essere motivato in modo specifico riguardo alle opzioni discrezionali del giudice, pena la nullità denunciabile con ricorso per cassazione. La motivazione può essere implicita, ma deve fare riferimento ai parametri applicati e non può limitarsi a un mero rinvio all'istanza del commissario giudiziale (Fonte: Sapient-IA testo creato da A.I. generativa e validato da GFL 2025).

Non si può configurare una consecuzione tra il procedimento di prevenzione e l'amministrazione straordinaria

Cass. civ. sez. I, 2 luglio 2025, n.17877

Il fenomeno della consecuzione delle procedure non è configurabile, stante la diversità di presupposti, destinatari e finalità, tra procedimento di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 (amministrazione giudiziaria) e la procedura di amministrazione straordinaria (nella specie, disposta ex d.l. n. 347 del 2003); - il disposto dell'articolo 111, comma 2, della legge fallimentare, che riguarda i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali regolati dalla legge fallimentare, non è applicabile di per sé e nella sua interezza ai crediti insinuati nell'amministrazione straordinaria, posto che la sorte di essi non è disciplinata per richiamo diretto dalla legge fallimentare, né il rinvio opera in tal senso.

Divieto di eseguire pagamenti di debiti concorsuali dopo il deposito del ricorso: conseguenze dell'omessa informazione per il professionista

Cass. civ. sez. I, 3 luglio 2025, n.18020

In materia di concordato preventivo, l'omessa informazione al debitore che ha presentato domanda di ammissione, da parte del professionista incaricato della predisposizione della proposta di concordato, del divieto giuridico di eseguire, dopo il deposito del ricorso, atti di pagamento di debiti concorsuali, configura un errore professionale che determina un colpevole ed integrale inadempimento degli obblighi assunti con il mandato ricevuto, cui consegue la perdita del diritto al compenso del professionista.

Sovraindebitamento: la liquidazione dei beni può essere interrotta solo dalla volontà unanime dei creditori

Cass. civ. sez. I, 3 luglio 2025, n.18118

In tema di sovraindebitamento, il procedimento di liquidazione dei beni previsto dagli artt. 14-ter e ss. della l. n. 3 del 2012, in seguito all'apertura della procedura da parte del tribunale, può essere arrestato, al pari del fallimento, esclusivamente per effetto della volontà di tutti i creditori che, non presentando le domande di partecipazione, evitano, in fatto, che si proceda alla liquidazione dei beni (se non nei limiti in cui sia necessario per il pagamento delle prededuzioni) e impongono così la pronuncia del decreto di chiusura del procedimento.

Esdebitazione: la sentenza di patteggiamento della pena è equiparabile alla condanna

Cass. civ. sez. I, 7 luglio 2025, n.18517

In tema di riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione, ai fini della sussistenza della condizione ostativa indicata dall'art. 142, comma 1, n. 6, l. fall, la sentenza di patteggiamento della pena è equiparabile alla sentenza penale di condanna, in ragione del disposto normativo contenuto nell'ultimo periodo dell'art. 445, comma 1bis, c.p.p., nella versione applicabile prima della riforma introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. "Riforma Cartabia").

Legittimazione del liquidatore giudiziale a proporre l'opposizione di terzo in caso di esecuzione nei confronti di società in concordato preventivo “liquidatorio”

Cass. civ. sez. III, 8 luglio 2025, n.18626

In caso di esecuzione nei confronti di società in concordato preventivo con cessione dei beni, il liquidatore giudiziale nominato ai sensi dell'art. 182 l. fall. è legittimato a proporre l'opposizione di terzo, trattandosi di soggetto diverso dalla debitrice esecutata (la quale è comunque litisconsorte necessario nell'opposizione ex art. 619 c.p.c.) e di figura distinta da quella del liquidatore volontario, in quanto mandatario ex lege dei creditori della società per il compimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione dell'attivo concordatario, che ha natura di patrimonio separato, vincolato alla soddisfazione dei creditori.

Non è prededucibile il credito del subappaltatore per fatture non scadute alla data dell'ultima autocertificazione dell'impresa affidataria

Cass. civ. sez. I, 13 luglio 2025, n.19226

A termini dell'art. 11, comma 11-bis, del d.l. n. 76 del 2013, conv., con modificazioni, dalla l. n. 99 del 2013, non può riconoscersi natura prededucibile al credito del subappaltatore per fatture non ancora scadute alla data dell'ultima autocertificazione rilasciata dall'impresa affidataria dei lavori precedente la rata finale del pagamento, in quanto il pagamento del credito del subappaltatore è privo del requisito dell'inerenza necessaria ai fini della conservazione dei valori aziendali dell'impresa.

La prova del dolo specifico nella bancarotta fraudolenta documentale è ricavabile dall'accertamento di condotte distrattive

Cass. pen. sez. V, 15 luglio 2025 (ud. 15 luglio 2025, dep. 12 agosto 2025), n. 29449

Dalla accertata attuazione di condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale ben può trarsi la prova, in difetto di elementi di segno contrario, della finalizzazione della sottrazione delle scritture ad impedire la ricostruzione della gestione e con essa delle condotte distrattive.

Mancata notifica al creditore dissenziente del decreto di apertura del procedimento di omologazione del concordato preventivo

Cass. civ. sez. I, 17 luglio 2025, n.19981

Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, il creditore dissenziente - al quale non sia stato notificato il decreto di formale apertura del procedimento, a norma dell'art. 180, comma 1, l. fall. - è legittimato a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione, pur se pronunciato senza opposizioni e purché non sia ancora divenuto cosa giudicata, al solo fine di denunciare le violazioni della legge processuale che gli hanno impedito di partecipare al precedente grado innanzi al tribunale.

Piano del consumatore: anche il creditore corresponsabile del dissesto può contestare la legittimità della proposta

Cass. civ. sez. I, 22 luglio 2025, n.20672

In sede di omologa del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124-bis d.lg. 1° settembre 1993, n. 385, può presentare opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimità della proposta, essendogli inibita - ai sensi dell'art. 69, comma 2, c.c.i.i. - soltanto la presentazione di opposizione e reclamo per contestare la convenienza della proposta.

La negligenza della banca non esclude la colpa grave del sovraindebitato

Cass. civ. sez. I, 24 luglio 2025, n. 21048

In tema di sovraindebitamento, non è condivisibile la tesi di una stretta interferenza tra negligenza della banca nella valutazione del merito creditizio del cliente consumatore e colpa di quest'ultimo nel determinare il suo sovraindebitamento, tale per cui la prima escluderebbe la seconda.

Bancarotta fraudolenta da operazioni dolose: il dolo deve riguardare le “operazioni” e non il “dissesto”

Cass. pen., sez. V, 31 luglio 2025 (ud. 17 giugno 2025), n. 28178

Nell’ipotesi della bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, il dolo deve colpire le “operazioni” - nel senso che è necessaria la consapevolezza e volontà dell'amministratore di porre in essere la complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici in contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società-ma non anche il dissesto, che deve essere "soltanto" prevedibile.

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