Discriminazione sul posto di lavoro: la tutela contro le discriminazioni indirette si estende ai genitori di figli disabili
12 Settembre 2025
Il caso trae origine dalla richiesta di una lavoratrice, operatrice di stazione, di essere assegnata in modo permanente a un turno fisso per poter garantire assistenza al figlio, portatore di grave disabilità e invalidità totale. Dopo una prima concessione provvisoria, il datore di lavoro aveva negato la stabilizzazione dell'accomodamento richiesto, generando un contenzioso giunto sino alla Corte di Cassazione italiana, la quale ha rimesso la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE per chiarire la portata delle tutele antidiscriminatorie nei confronti dei lavoratori che prestano assistenza a familiari disabili. La Corte UE ha stabilito che il divieto di discriminazione indiretta fondato sulla disabilità, sancito dalla Direttiva 2000/78/CE, si applica anche quando il trattamento sfavorevole riguarda un lavoratore per il solo fatto di prestare assistenza a un proprio figlio disabile, pur non essendo egli stesso disabile. In tal modo, viene confermato e rafforzato il principio della cosiddetta “discriminazione per associazione”, già riconosciuto nella sentenza Coleman (C-303/06), alla luce sia della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio il 26 novembre 2009). Secondo la Corte, il datore di lavoro è tenuto ad adottare soluzioni ragionevoli per consentire ai genitori lavoratori di garantire la necessaria assistenza ai figli disabili, a meno che ciò non comporti un onere sproporzionato per l'organizzazione. La verifica circa la proporzionalità dell'onere spetta al giudice nazionale, che dovrà valutare caso per caso. |