Terzo trasportato, possibile il cumulo dell’azione diretta e dell’azione generale di danno

La Redazione
13 Settembre 2025

La Corte di cassazione, nella sentenza 9 settembre 2025, n. 24840, ha stabilito che il terzo trasportato può cumulativamente proporre, nel caso di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro, sia l’azione diretta prevista dall’art. 141 del d.lgs. n. 209/2005, sia l’azione generale di danno di cui all’art. 144 del medesimo d.lgs.

In relazione ad un sinistro stradale subito in qualità di terzo trasportato, quest'ultimo proponeva ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Corte d'appello di Reggio Calabria aveva dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria dallo stesso proposta, cumulativamente e contestualmente, sia nei confronti del vettore che del responsabile del sinistro, oltre che delle rispettive compagnie assicuratrici.

Con una prima censura, il ricorrente lamentava l'erroneità della decisione in quanto essa non poteva essere assunta in difetto di impugnazione incidentale di Ina Assitalia in relazione al rigetto dell'eccezione con cui la medesima aveva chiesto di dichiarare inammissibile la domanda verso di essa per divieto di cumulabilità con la domanda ex art. 141 cod. assicurazioni proposta anche nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore.   

Con una seconda censura, poi, la sentenza impugnata veniva criticata per aver mal interpretato quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza del 30 novembre 2022, n. 35318, ovvero, che l'azione ex art. 141 cod. assicurazioni costituirebbe uno strumento eventuale e alternativo rispetto alle azioni previste per il traportato dagli artt. 2043, 2054 e 1681 c.c. (quest'ultima esperibile allorché il trasporto avvenga per titolo contrattuale), nonché dall'art. 144 cod. assicurazioni.

La Corte, nella sentenza 9 settembre 2025, n. 24840, ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, in relazione ad entrambe le censure.

Quanto alla prima, si evidenzia che dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che il giudice di pace ha affermato la cumulabilità dell'azione ex art. 141 cod. assicurazioni con quella esperibile nei confronti dell'assicuratore del responsabile. Ne consegue, quindi, che non era sufficiente per Ina Assitalia, riproporre, a norma dell'art. 346 c.p.c., l'eccezione relativa al divieto di cumulo delle due azioni, operando a riguardo il principio secondo cui l'appello incidentale è necessario per ogni questione che risulti, comunque, considerata dalla sentenza impugnata, la quale su di essa ha adottato una statuizione (Cass., sez. un., n. 11799/2017).

In accoglimento pure della seconda censura, i giudici ribadiscono, anche a fini nomofilattici, che in tema di risarcimento danni da circolazione stradale, «il terzo trasportato può cumulativamente proporre, nel caso di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro, sia l'azione diretta prevista dall'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, sia l'azione generale di danno di cui all'art. 144 del medesimo d.lgs., avendo il legislatore previsto una tutela rafforzata per il terzo trasportato che trova fonte direttamente nella legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti, salvo il limite del sinistro cagionato da caso fortuito» (Cass., ord., 26 luglio 2024, n. 21021).

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