Novità in tema di: riservatezza della corrispondenza tra avvocati, dovere di verità, testimonianza dell’avvocato e ascolto del minore, incompatibilità dell’arbitro, condizioni ostative alla nomina di mediatore, introduzione di norma deontologica sulla negoziazione assistita, modifica dell’intitolazione del IV Titolo del Codice.
Premessa
Il Consiglio Nazionale Forense, consultati i Consigli dell'Ordine circondariali degli avvocati, nella seduta amministrativa del 21 marzo 2024, ha adottato la delibera n. 636 con la quale ha apportato modifiche a ben sette articoli, l’introduzione di un nuovo articolo del Codice Deontologico Forense e una nuova intitolazione del IV Titolo, pubblicate in G.U. n. 202 del 1° settembre 2025, che qui di seguito si analizzano.
Ampliamento del divieto di consegna al cliente e alla parte assistita della corrispondenza contenente proposte transattive e relative risposte. Art. 48, comma 3, C.D.F.
È stato precisato al comma 3 dell’art. 48 C.D.F. che l’avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza di cui al comma 1, cioè - oltre a quella intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata - si aggiunge la corrispondenza contenente le proposte transattive e le relative risposte.
In caso di cessazione del mandato l’avvocato può trasmetterla al collega che gli succede, che a sua volta è tenuto a osservare il medesimo dovere di riservatezza. Tale modifica consolida un indirizzo giurisprudenziale del Consiglio Nazionale Forense («L’art.48 CDF vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa. (Conformi tra le molte CNF sent. n. 20 del 28 febbraio 2023, CNF sent. n. 108 del 16.10.2019, CNF sent. n. 362 del 15 Dicembre 2016)» in Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Palma), sentenza n. 356 del 7 ottobre 2024) che mira a tutelare la correttezza, l’affidabilità e la lealtà nello svolgimento dell’attività professionale. Si veda in dottrina: «Sulla base di tali principi, è evidente che l’avvocato deve svolgere la propria attività consentendo al collega di svolgere del pari la sua funzione, senza ritorcere (l’uno all’altro) proposte conciliative, ammissioni o consapevolezze di torti; ciò che si ottiene con la riservatezza della corrispondenza tra colleghi (obbligo particolare, rispetto al dovere più generale di segretezza e riservatezza, che abbiamo già esaminato). Invero, se tale principio non esistesse, i patroni sarebbero indotti a non far ricorso ad atti scritti, e verrebbe meno ogni possibilità di iniziative conciliative, con mortificazione dei principi di collaborazione che sono per contro a base dell’attività legale» (Remo Danovi, Commentario del Codice deontologico Forense, Milano Giuffrè, 2001, 410, 411).
Art. 48 - Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
1. L’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.
2. L’avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:
a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
b) assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.
3. L’avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza (riservata tra colleghi)di cui al comma 1; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.
4. L’abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.
5. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Dovere di verità. Indicazione di istanze e provvedimenti ottenuti di cui l’avvocato sia a conoscenza. Art. 50, comma 6, C.D.F.
Il dovere di verità, già imposto all’avvocato dal sesto comma dell’art. 50, secondo il quale l’avvocato nel presentare istanze per il medesimo fatto, è tenuto ad indicare i provvedimenti già ottenuti, anche di rigetto, è stato integrato con la locuzione “di cui sia a conoscenza” a maggiore tutela del difensore, pur nel rispetto della massima diligenza professionale.
Art. 50 - Dovere di verità
1. L’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi.
2. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi.
3. L’avvocato che apprenda, anche successivamente, dell’introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato
4. L’avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
5. L’avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull’esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato.
6. L’avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto, di cui sia a conoscenza.
7. La violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 6 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
La testimonianza dell’avvocato e l’obbligo di astensione dal deporre anche in ordine al contenuto di istanze transattive e relative risposte intercorse con i colleghi. Art. 51, comma 2, C.D.F.
Nel solco della tutela della riservatezza e correttezza nei rapporti tra colleghi, viene ampliato il divieto di testimoniare su quanto emerso dai colloqui riservati, nella corrispondenza riservata e nelle proposte di transazione, comprese le relative risposte ricevute.
Art. 51 - La testimonianza dell’avvocato
1. L’avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.
2. L’avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata e di quella contenente proposte transattive e relative risposte intercorsa con questi ultimi.
3. Qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.
4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Cautele sull’ascolto del minore. Art. 56, comma 1 e comma 1-bis, C.D.F.
Al primo comma dell’art. 56 C.D.F. è stata introdotta un’eccezione al divieto di ascolto del minore da parte dell’avvocato, senza il consenso degli esercenti la potestà genitoriale, relativa al caso in cui a minore sia stato nominato un curatore speciale.
È stato, inoltre, introdotto il comma 1-bis, a salvaguardia del minore, prevedendo che in caso di ascolto debbano essere utilizzate modalità che “assicurino il preminente interesse dello stesso”. Principio cardine sancito dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (1989) che rafforza l’approccio deontologico volto a tutelare la vulnerabilità del minore, assicurando che l’intervento dell’avvocato sia sempre improntato al rispetto della sua dignità della sua autonomia e del suo benessere psicologico.
Art. 56 - Ascolto del minore
1. Salvo che sia stato nominato curatore speciale del minore, l’avvocato non può procedere all’ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.
1-bis. L'avvocato procede all'ascolto del minore secondo modalità che assicurino il preminente interesse dello stesso.
2. L’avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.
3. L’avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all’atto, fatto salvo l’obbligo della presenza dell’esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.
4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi ad un anno.
Ampliamento delle incompatibilità con la funzione di arbitro. Art. 61, comma 3; art. 61, comma 5, lett. d); 61, comma 7, C.D.F.
In materia di arbitrato, le modifiche all’art. 61 del Deontologico Forense introducono ulteriori cautele volte a garantire l’imparzialità chiamato a svolgere la funzione di arbitro. Al divieto di accettare l’incarico arbitrale si aggiunge, oltre al caso in cui una delle due parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da altro professionista di lui socio o con lui associato, l’incompatibilità anche nell’ipotesi di esercizio di attività negli stessi locali o con collaborazioni professionali in maniera non occasionale.
Con l’introduzione della lettera d) al comma 5 del medesimo articolo, viene inoltre sancito l’obbligo per l’avvocato di rendere con chiarezza e lealtà le dichiarazioni di cui all’art. 813 del codice di procedura civile (accettazione degli arbitri).
Infine con il comma 7, del medesimo articolo, la novella estende l’incompatibilità con l’incarico di arbitro al caso in cui l’avvocato collabori con soggetti professionalmente in maniera non occasionale.
Art. 61 - Arbitrato
1. L’avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
2. L’avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.
3. L’avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali o collabori professionalmente in maniera non occasionale.
In ogni caso l’avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.
4. L’avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
5. L’avvocato nella veste di arbitro:
a) deve mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del
procedimento arbitrale;
b) non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
c) non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.
d) deve rendere con chiarezza e lealtà le dichiarazioni di cui all’art. 813 del codice di procedura civile.
6. L’avvocato che ha svolto l’incarico di arbitro non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
7. Il divieto di intrattenere rapporti professionali di cui al comma precedente si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali o collaborino professionalmente in maniera non occasionale.
8. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi ad un anno.
Imparzialità del mediatore. Art. 62, comma 3, lettera b), art. 62, comma 4, dopo la lettera b)
In tema di mediazione, le novità riguardano l’ampliamento delle condizioni ostative alla nomina del mediatore e il divieto di intrattenimento di rapporti professionali con una delle parti con l’espansione dei commi 3 e 4, lettera b), dell’art. 62 del Codice Deontologico Forense.
Il divieto di assumere la funzione di mediatore di cui al comma 3 e il divieto di intrattenimento di intrattenimento di rapporti professionali di cui al comma 4 si estendono, inoltre, a tutti i professionisti legati da rapporti organizzativi non occasionali, al fine di eliminare possibili conflitti di interesse.
Art. 62 - Mediazione
1. L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice.
2. L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.
3. Non deve assumere la funzione di mediatore l’avvocato:
a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali e collabori professionalmente in maniera non occasionale.
In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.
4. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.
5. L’avvocato non deve consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione.
6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura; la violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.
Negoziazione assistita. Art. 62-bis.
La riforma introduce anche l’art. 62-bis, rubricato “Negoziazione assistita”, che prevede per l’avvocato che assiste la parte:
l’obbligo di comportarsi con lealtà nei confronti delle parti, dei difensori e dei terzi nel corso del procedimento e nella attività di istruzione stragiudiziale;
l’obbligo di riservatezza delle informazioni ricevute, che non possono essere utilizzate né riferite in giudizio, tranne le dichiarazioni acquisite nell’attività stragiudiziale;
il divieto di intrattenersi con terzi, chiamati a rendere dichiarazioni, con pressioni o suggestioni dirette a ottenere dichiarazioni compiacenti;
il divieto di impugnare l’accordo alla cui redazione ha partecipato salvo che emergano fatti sopravvenuti o dei quali si dimostri di non averne avuto conoscenza.
In caso di violazione:
Censura per le violazioni delle norme di lealtà, pressioni e suggestioni su terzi e impugnazione ingiustificata dell’accordo;
Sospensione da due a sei mesi per violazione dell'obbligo di riservatezza.
Art. 62-bis - Negoziazione assistita
1. All'avvocato che assiste la parte in negoziazione è fatto obbligo di comportarsi con lealtà nei confronti delle parti, dei loro difensori e dei terzi nel corso del procedimento e nella attività di istruzione stragiudiziale.
2. All'avvocato che assiste la parte in negoziazione è fatto obbligo di mantenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate ne' riferite nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto, ad eccezione delle dichiarazioni acquisite nell’attività di istruzione stragiudiziale.
3. L'avvocato che assiste la parte in negoziazione non deve intrattenersi con i terzi chiamati a rendere le dichiarazioni nell'ambito del procedimento o con le persone informate sui fatti con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
4. All'avvocato che assiste la parte in negoziazione è fatto divieto di impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.
5. La violazione del divieto di cui ai commi 1, 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.
Nuova intitolazione del IV Titolo: “Doveri dell'avvocato nel processo l’indicazione e nei procedimenti di risoluzione alternativa e complementare delle controversie”
Da ultimo la riforma modifica il IV Titolo del Codice Deontologico Forense al quale si aggiunge, conseguentemente alla riforma appena delineata, ai “Doveri dell'avvocato nel processo” l’indicazione “e nei procedimenti dirisoluzione alternativa e complementare delle controversie”.
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Sommario
Ampliamento del divieto di consegna al cliente e alla parte assistita della corrispondenza contenente proposte transattive e relative risposte. Art. 48, comma 3, C.D.F.
Dovere di verità. Indicazione di istanze e provvedimenti ottenuti di cui l’avvocato sia a conoscenza. Art. 50, comma 6, C.D.F.
La testimonianza dell’avvocato e l’obbligo di astensione dal deporre anche in ordine al contenuto di istanze transattive e relative risposte intercorse con i colleghi. Art. 51, comma 2, C.D.F.
Cautele sull’ascolto del minore. Art. 56, comma 1 e comma 1-bis, C.D.F.
Ampliamento delle incompatibilità con la funzione di arbitro. Art. 61, comma 3; art. 61, comma 5, lett. d); 61, comma 7, C.D.F.
Imparzialità del mediatore. Art. 62, comma 3, lettera b), art. 62, comma 4, dopo la lettera b)
Nuova intitolazione del IV Titolo: “Doveri dell'avvocato nel processo l’indicazione e nei procedimenti di risoluzione alternativa e complementare delle controversie”