Il criterio premiale del prodotto a chilometro zero e della filiera corta

Redazione Scientifica
12 Settembre 2025

La distanza corrente tra luogo di produzione e luogo di utilizzazione del prodotto va calcolata non in linea d'aria ma in rapporto all'itinerario concretamente percorribile da un mezzo di locomozione.

Non sussiste ai sensi del d.m. 10 marzo 2020 sui Criteri Ambientali Minimi un utilizzo generalizzato della nozione di distanza da intendersi come uno spazio compreso in un “raggio di chilometri”, tale da ritenere questa accezione sottesa ad ogni disciplina o previsione nella lex specialis che dia rilevanza alla distanza esistente tra il luogo di produzione e il luogo di utilizzazione del prodotto.

Pertanto, il chilometro zero – soprattutto ove previsto, come nel caso di specie, quale criterio per l'attribuzione di punteggio premiante funzionale alla riduzione dell'emissione di anidride carbonica legata ai trasporti – va riferito alla distanza astrattamente percorribile in un tragitto che sia concretamente utilizzabile da un mezzo di locomozione e non ad una distanza in linea d'aria. Ciò che rileva è, dunque, la distanza effettivamente percorsa e percorribile posto che una distanza misurata in linea d'aria percorribile solo con veicolo aereo – peraltro non utilizzabile su distanze brevi attesa la sproporzione dei costi che ne deriverebbe – appare altresì del tutto incoerente con l'intenzione di ridurre emissione di CO2 in relazione a spostamenti contenuti sotto la soglia dei 150 km.

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