La rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare è un atto lecito, unilaterale e non recettizio

Redazione Scientifica Processo amministrativo
12 Settembre 2025

La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale ex art. 832 c.c. non recettizio, che trova causa nella rinuncia in sé, quale esercizio della facoltà di disposizione ex art. 832 c.c., producendo ex lege l'acquisto da parte dello Stato ex art. 827 c.c.

Le Sezioni Unite della Cassazione, pronunciandosi in materia di rinuncia alla proprietà immobiliare, hanno enunciato il principio di diritto per cui la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare è lecita, quale atto unilaterale e non recettizio, che trova causa nella sola volontà del titolare di dismettere il diritto ex art. 832 c.c., producendo ex lege l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario ex art. 827 c.c. e senza la necessità di un contraente.

Anche quando la rinuncia alla proprietà immobiliare mossa da finalità egoistiche non può essere dichiarata nulla né per contrarietà all'art. 42, comma 2, Cost., né per illeceità della causa o del motivo, poiché solo il legislatore può imporre limiti alla proprietà e l'art. 42 Cost. non impone l'obbligo di mantenere la proprietà per “motivi di interesse generale”.

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