Affidamento dei minori, violenza domestica e obblighi di interpretazione conforme del giudice nazionale

La Redazione
15 Settembre 2025

La Suprema Corte, nella sentenza del 7 settembre 2025, n. 24725, ribadisce la necessità di un’interpretazione delle norme interne conforme alla Convenzione di Istanbul, con l’obiettivo di prevenire la vittimizzazione secondaria e garantire la sicurezza dei minori. 

La vicenda riguardava un reclamo proposto da una madre, affidataria esclusiva dei figli, contro il provvedimento con cui il tribunale per i Minorenni aveva respinto la richiesta di modificare le modalità di frequentazione del padre, condannato per reati di violenza domestica. La Corte d'appello aveva rigettato il reclamo, evidenziando che il tribunale per i Minorenni aveva correttamente esaminato la situazione e tenuto conto degli atteggiamenti violenti del padre, tanto che aveva disposto l'affido esclusivo dei minori e la collocazione della prole presso la madre, il monitoraggio degli incontri e la vigilanza sul percorso presso il Sert del padre. 

Contro la decisione della Corte d'Appello, la madre proponeva ricorso in cassazione lamentando, tra gli altri motivi di ricorso, l'omessa motivazione del giudice per non aver considerato i fatti nuovi sopravvenuti a carico del padre, nonché la nullità della sentenza di secondo grado per la mancata applicazione della Convenzione di Istanbul che impone all'autorità giudiziaria di evitare l'esposizione dei minori al rischio di reiterazione delle condotte violente del genitore.

La Corte, in accoglimento del secondo e del quarto motivo di ricorso, ha preliminarmente evidenziato che il diritto convenzionale derivante dai trattati internazionali entra a far parte dell'ordinamento nazionale attraverso l'art. 117, comma 1, Cost. e, conseguentemente le sue eventuali antinomie con il diritto interno possono essere risolte dal giudice, interpretando le norme interne in senso conforme a quelle convenzionali, salva la possibilità di sollevare la questione di legittimità costituzionale delle prime nell'ipotesi in cui l'interpretazione conforme non risulti possibile.

In tale prospettiva, occorre considerare le disposizioni di cui agli artt. 3, 18, 31, 51 della Convenzione di Instanbul, operando una interpretazione delle norme interne in senso conforme a quelle convenzionali richiamate. In particolare, il giudice, anche con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, qualora sia chiamato a adottare i "provvedimenti convenienti" sulla responsabilità genitoriale a sensi dell'all'art. 333 c.c., e venga dedotta la commissione di condotte di violenza domestica (come definita dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la l. n. 77/2013), se non esclude l'esistenza di tali fatti, è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte con l'eventuale esigenza di evitare, nel caso concreto, situazioni di vittimizzazione secondaria (Cass. civ. 30 aprile 2024, n. 11631).

La Corte ha, inoltre, reiteratamente affermato che trascurare l'allegazione di violenza domestica e di violenza assistita costituisce un errore rilevante poiché si tratta di fatti che integrano, ove provati, quei motivi tali da giustificare, secondo i casi e il prudente apprezzamento del giudice, la sospensione dei contatti tra il genitore e il figlio ovvero la limitazione dei contatti e il loro svolgersi in modalità protetta o assistita (Cass. civ. 20 marzo 2025, n. 9888). È oramai consolidato, infatti, il principio secondo il quale la violenza anche solo assistita è violenza nei confronti del minore e, pertanto, non può non incidere sulla la titolarità o anche solo l'esercizio della responsabilità genitoriale di chi tiene siffatte condotte.

Nel caso in esame, dunque, la Corte d'appello non aveva considerato che la ricorrente aveva dedotto non solo l'inadempimento agli obblighi economici di inadempimento (l'unico fatto specificamente richiamato dalla Corte), ma anche altri fatti e avvenimenti sopravvenuti suscettibili di essere valutati al momento della determinazione delle modalità di visita e di frequentazione, ai fini della verifica delle sussistenze delle garanzie di sicurezza della donna e dei bambini nei contatti con l'intimato, in relazione ai quali non vi è motivazione che giustifichi le ragioni della loro non considerazione, operando il giudice di secondo grado un generico riferimento alla ritenuta assenza di fatti significativi realmente e sostanzialmente nuovi e richiamando valutazioni dei Servizi sociali non meglio collocate temporalmente, ma certo riferite a situazioni pregresse (la carcerazione, la detenzione domiciliare...), dato che non ha ritenuto di dover attendere la relazione di aggiornamento.

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