Prelievo di DNA post mortem per la prova della paternità: i principi di diritto nelle conclusioni dell’avvocato generale

La Redazione
15 Settembre 2025

Le conclusioni dell'Avvocato generale, depositate in risposta a una questione pregiudiziale sollevata da un tribunale francese, affrontano il delicato tema dell'acquisizione di prove genetiche post mortem per l'accertamento della paternità nel quadro della cooperazione giudiziaria.  

Un tribunale francese riceveva una richiesta da un tribunale italiano per il prelievo di campioni genetici da una salma sepolta in Francia. Lo scopo era quello di accertare la paternità in un procedimento avviato in Italia, ma la legislazione francese vieta, tramite norma espressamente a tutela dell'ordine pubblico, il prelievo post mortem se il defunto non ha fornito il consenso espresso in vita.

 Il giudice francese si è rivolto alla Corte di giustizia UE, chiedendo l'interpretazione del Regolamento (UE) 2020/1783 sulla cooperazione giudiziaria in materia civile.

Nelle sue conclusioni l'avv. generale Tamara Ćapeta ha evidenziato, innazitutto, come il Regolamento (UE) 2020/1783 non consenta al giudice nazionale di rifiutare l'esecuzione della richiesta di assunzione di prove, salvo che per i motivi espressamente previsti dal Regolamento stesso, non contemplati nel caso di specie. Ciò avviene anche nel caso in cui la disposizione considerata sia una disposizione di ordine pubblico.

Inoltre, il diritto a conoscere le proprie origini è un diritto tutelato in quanto parte integrante del diritto al rispetto della vita privata (art. 7 Carta dei diritti fondamentali UE). È, tuttavia, da considerarsi principio generale del diritto comunitario anche il diritto al rispetto del corpo umano, inteso come espressione del principio della dignità umana.

Tale diritto deve essere, pertanto, tenuto in considerazione al momento di decidere se autorizzare o meno l'esumazione di un corpo ai fini di prelievo genetico.

Tuttavia, il diritto al rispetto del corpo umano non è un diritto assoluto (almeno non nel medesimo senso del rispetto della dignità umana ex art. 1 della Carta) ma deve essere bilanciato con altri diritti fondamentali, tra cui il diritto a conoscere le proprie origini.

Il legislatore comunitario non ha ancora scelto come questi due diritti debbano essere bilanciati, ferma restando l'esigenza di preservarne sempre il contenuto essenziale, ma l'avv. generale sottolinea come la Carta non contenga alcun divieto per l'autorità giudiziaria nazionale di richiedere l'assunzione di prove mediante prelievo post mortem, anche nel caso in cui la persona deceduta non abbia dato in vita il proprio consenso.