Accertamento delle imposte sui redditi e onere della prova ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973

La Redazione
10 Settembre 2025

Nel contesto dell’accertamento delle imposte sui redditi, l’Agenzia delle Entrate può fondare la propria pretesa fiscale sulle risultanze dei conti correnti bancari intestati al contribuente. L’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 attribuisce infatti valore probatorio ai dati e agli elementi acquisiti tramite indagini finanziarie, quali movimenti attivi (versamenti) e passivi (prelevamenti) sui conti bancari, consentendo che tali risultanze possano costituire presunzione di redditi non dichiarati siano o meno coerenti o compatibili con il reddito/volume d'affari dichiarato dal contribuente.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.

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