Fotocopie di atti tributari: valore probatorio pieno salvo disconoscimento puntuale del contribuente
11 Settembre 2025
Quanto alla validità dei documenti prodotti in copia fotostatica, equivalgono all'originale, salvo disconoscimento effettuato formalmente dalla controparte. A comprova della regolarità della notifica di un avviso di accertamento, di una cartella esattoriale e, più in generale, degli atti tributari, le fotocopie dei documenti relativi al procedimento di notificazione, ivi comprese le fotocopie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate, si hanno per riconosciute fino a quando il contribuente non ne disconosca espressamente la conformità all'originale, ex art. 2719 cod. civ.. Chiaro che il disconoscimento deve essere rituale e non di maniera, indicando i motivi del disconoscimento e le difformità riscontrate. |