Fotocopie di atti tributari: valore probatorio pieno salvo disconoscimento puntuale del contribuente

La Redazione
11 Settembre 2025

La questione riguarda la validità probatoria delle copie fotostatiche (fotocopie) di atti tributari, come avvisi di accertamento, cartelle esattoriali e altri documenti, alla luce dell'art. 2719 c.c.. In particolare, il problema giuridico concerne il valore che assume la fotocopia in giudizio e i requisiti necessari perché il contribuente possa efficacemente disconoscerne la conformità all'originale, così da escluderne l'efficacia probatoria.

Quanto alla validità dei documenti prodotti in copia fotostatica, equivalgono all'originale, salvo disconoscimento effettuato formalmente dalla controparte.

A comprova della regolarità della notifica di un avviso di accertamento, di una cartella esattoriale e, più in generale, degli atti tributari, le fotocopie dei documenti relativi al procedimento di notificazione, ivi comprese le fotocopie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate, si hanno per riconosciute fino a quando il contribuente non ne disconosca espressamente la conformità all'originale, ex art. 2719 cod. civ.. Chiaro che il disconoscimento deve essere rituale e non di maniera, indicando i motivi del disconoscimento e le difformità riscontrate.

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