Mancata riassunzione del giudizio d’appello ed effetti della sentenza dichiarativa di fallimento

La Redazione
15 Settembre 2025

Secondo la reclamante, a seguito dell’accoglimento del ricorso per Cassazione e al rinvio dinanzi alla Corte d’appello per nuovo esame, la mancata riassunzione del giudizio determinerebbe, ex art. 393 c.p.c., l’inefficacia della sentenza dichiarativa di fallimento con la quale sarebbero travolti tutti gli atti successivi.

Secondo il Tribunale, «Il criterio distintivo per comprendere se l'intero processo debba considerarsi caducato quale conseguenza dell'estinzione del giudizio di rinvio è da individuarsi nell'esistenza  di una pronuncia che abbia sostituito il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. I, 16 agosto 2024, n. 22874; Cass., Sez. III, 23 aprile 2020, n. 8114). Tale impostazione non può operare quando oggetto di reclamo sia la sentenza dichiarativa di fallimento, perché a differenza di quanto accade nel processo civile, sotto la vigenza della legge fallimentare l'unico organo al quale è demandata la dichiarazione di fallimento è il Tribunale. Ne consegue che la Corte di appello può revocare il fallimento, perché accerterà la insussistenza dei presupposti, ma non potrà mai dichiararlo, ove ritenga che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto l'insussistenza di essi».

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