Convivenza more uxorio e assegni familiari: ancora lontana la piena equiparazione al rapporto di coniugio

15 Settembre 2025

La convivenza more uxorio è equiparabile al rapporto di coniugio ai fini della percezione degli assegni familiari?

Massima

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, d.P.R. 30 maggio 1975 n. 797 sollevate dalla Corte di Appello di Venezia, sez. lavoro, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui, nell'indicare le cause di esclusione del diritto del lavoratore dipendente a percepire gli assegni familiari, non equipara al rapporto di coniugio la convivenza more uxorio del datore di lavoro e del lavoratore subordinato.

Il caso

La Corte di Appello di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, d.P.R. 30 maggio 1975 n. 797 recante il testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui, nell'indicare le cause di esclusione del diritto a percepire gli assegni familiari, non equipara al rapporto di coniugio la convivenza more uxorio. La norma censurata, infatti, prevede che gli assegni familiari non spettino, tra gli altri, al coniuge del datore di lavoro. Secondo il giudice rimettente tale limitazione si porrebbe in contrasto con l'evoluzione normativa che ha riguardato i rapporti di convivenza, ormai equiparati al rapporto di coniugio sia dal legislatore che dalla Consulta. Né sarebbe possibile un'interpretazione estensiva della norma impugnata, sia a fronte della natura eccezionale della stessa e del disposto dell'art. 14 delle preleggi, sia per via della giurisprudenza costituzionale che ancora di recente ha escluso generalizzazioni nell'equiparazione del convivente al coniuge (cfr. Corte Cost. 148/2024). Nel caso di specie, nondimeno, escludere l'equiparazione tra le due situazioni determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra situazioni analoghe, considerato che la ratio della norma è quella di evitare che il datore di lavoro del coniuge o del convivente – su cui grava il peso economico degli assegni - possa auto finanziarsi mediante la percezione del contributo da parte di un membro dello stesso nucleo familiare anagrafico, ovverosia portando in compensazione l'anticipazione dell'ANF con la contribuzione dovuta. La norma censurata violerebbe altresì l'art. 38 Cost. in quanto determinerebbe un'indebita esenzione contributiva del datore di lavoro.

La questione

La convivenza more uxorio è equiparabile al rapporto di coniugio ai fini della percezione degli assegni familiari?

Le soluzioni giuridiche

La Corte Costituzionale nella pronuncia in commento, senza volersi dichiaratamente discostare dai propri precedenti sul punto, ha ribadito come la convivenza more uxorio non è sempre equiparabile al rapporto di coniugio, dovendosi distinguere le specificità dei casi di specie.

Al fine di inquadrare la questione la Corte ha precisato come gli assegni familiari, disciplinati dal d.l. 69/1988 che rinvia, tra gli altri, all'art. 2 del d.P.R. 30 maggio 1975 n. 797, spettano ai lavoratori dipendenti e sono riconosciuti direttamente dall'INPS o per il tramite del datore di lavoro attraverso il sistema dei conguagli con i contributi dovuti dal datore di lavoro all'INPS. Successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 230/2021 (che ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico), gli assegni familiari non spettano più ai nuclei familiari con figli e a quelli orfanili. Quanto alla norma censurata dal giudice a quo, la Consulta ha chiarito come si tratti non già di una norma eccezionale, come tale non suscettibile di applicazione analogica ex art. 14 disp. prel. c.c., bensì di una norma speciale, in quanto mira a evitare che la prestazione divisata sia erogata allorquando non soddisferebbe l'interesse che tutela e, come tale, rappresenta un adattamento della norma generale al caso specifico senza porsi in contrasto con la sua ratio.

Tanto premesso, la norma non è suscettibile di interpretazione analogica, come correttamente rilevato dal rimettente, in quanto la convivenza more uxorio non è pienamente equiparabile al rapporto di coniugio. Ed è proprio la diversità tra le due situazioni che richiede una valutazione caso per caso delle eventuali differenziazioni sulla base della ratio della norma censurata nella singola ipotesi.

Nel caso di specie, a detta della Corte, la differenziazione tra le due fattispecie è giustificata e non integra alcuna violazione dell'art. 3 Cost.

Secondo la Consulta, infatti, se la ratio dell'art. 2 d.P.R. 797/1975 è quella di evitare l'erogazione del beneficio a un nucleo familiare comprendente il datore di lavoro dell'avente diritto, tale limitazione non può applicarsi ai rapporti di convivenza, in quanto il nucleo familiare comprende solo il coniuge e non il convivente di fatto (cfr. art. 2 c. 6 d.l. 69/1988 come interpretato dall'INPS nelle circolari del 12 gennaio 1990, 11 gennaio 2007 e dalla circolare dell'ISTAT n. 81/1997). A seguito, poi, dell'introduzione della legge 76/2016 sulle unioni civili, l'INPS con circolare n. 84/2017 ha chiarito che “[a]i fini della misura dell'ANF, per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto, di cui ai commi 36 e 37 dell'art. 1 della legge n. 76/2016, che abbiano stipulato il contratto di convivenza di cui al citato comma 50 dell'art. 1 della legge n. 76/2016, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l'entità dell'apporto economico di ciascuno alla vita in comune”. Le stesse Sez. Un. civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che il legislatore del 2016 ha rimesso ai conviventi la scelta di definire gli aspetti patrimoniali del rapporto mediante la sottoscrizione del contratto di convivenza (Sez. Un. 35385/2023; nel medesimo senso cfr. Corte cost. 148/2024).

La disciplina è di conseguenza armonica, in quanto le medesime circostanze che limitano la concessione dell'assegno ai conviventi ne giustificano la mancata considerazione ai fini della sua esclusione.

Non è fondata nemmeno la questione sollevata in relazione all'art. 38 Cost., dal momento che la mancata esclusione dell'assegno in caso di convivenza tra il datore di lavoro e il lavoratore subordinato è giustificata dal fatto che il nucleo familiare non include il convivente di fatto del lavoratore.

Osservazioni

La pronuncia in commento, pur non volendo apparentemente prendere le distanze dalla giurisprudenza interna e sovranazionale che da tempo ormai ha ridotto le distanze tra le unioni di fatto e quelle fondate sul matrimonio (v. sent. Oliari e altri c. Italia del 21.7.2015 con cui l'Italia è stata condannata per violazione dell'art. 8 CEDU per non avere adeguatamente tutelato i diritti delle unioni omosessuali; sent. Orlandi e altri c. Italia del 14.12.2017 con cui l'Italia è stata condannata per non avere consentito la trascrizione in Italia del matrimonio contratto all'estero da coppie omosessuali in forma anche diversa dal matrimonio prima dell'entrata in vigore della l. 76/2016; Cass. sez. un. 32198/2021 che hanno riconosciuto un progressivo rilievo ai rapporti di convivenza finendo per affermare che l'instaurazione di uno stabile rapporto di convivenza fa sorgere un preciso dovere di assistenza morale e materiale; Cass. sez. un. 35385/2023, che hanno statuito che ove il matrimonio sia stato preceduto da una convivenza prematrimoniale stabile e continuativa, orientata alla formazione di un progetto di vita comune, connotata da reciproche contribuzioni al rapporto e legata senza soluzione di continuità alla celebrazione del matrimonio, ai fini della valutazione della componente compensativa dell'assegno divorzile non può aversi riguardo solo durata legale del vincolo ma anche al periodo di convivenza che l'ha preceduto), ha voluto precisare come nell'attuale panorama normativo e giurisprudenziale il rapporto di convivenza non è sempre equiparabile al rapporto di coniugio, dovendosi distinguere caso per caso. Nel caso esaminato dalla Consulta è stata esclusa l'equiparazione tra i due rapporti, pure invocata dal giudice a quo sulla base della ratio della normativa impugnata, in quanto la diversità di trattamento è giustificata dall'impianto normativo esaminato, che limita la percezione degli assegni familiari al solo nucleo familiare comprendente i coniugi, i figli ed eventualmente i fratelli (art. 2 comma 6 d.l. 69/1988) e, quindi, non accorda alcun rilievo ai rapporti di convivenza, né a favore né a discapito degli stessi, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la convivenza ricada nella disciplina di cui ai commi 36 e 37 dell'art. 1 della legge n. 76/2016 e i conviventi abbiano stipulato il contratto di convivenza di cui al comma 50 dell'art. 1 della legge n. 76/2016, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l'entità dell'apporto economico di ciascuno alla vita in comune.

La pronuncia in commento desta alcune perplessità.

In primo luogo la Consulta, dopo avere richiamato la circolare dell'INPS n. 84/2017 - che ha chiarito come ai fini della determinazione della misura degli assegni familiari ai nuclei familiari coniugali sono assimilabili quelli fondati sulla convivenza di fatto solo ove i conviventi abbiano stipulato un contratto di convivenza ai sensi della legge n. 76/2016-, non ha stabilito nemmeno in via interpretativa che nella medesima situazione al convivente del datore di lavoro non spetti il riconoscimento degli assegni familiari, cosa che ben avrebbe potuto fare mediante una pronuncia interpretativa di rigetto.

In secondo luogo, lo stesso richiamo alla su richiamata circolare INPS è suscettibile di applicazioni incerte nella pratica, dal momento che l'INPS nella predetta circolare ha ritenuto non determinante il solo fatto che i conviventi abbiano stipulato un contratto di convivenza, ma anche che nello stesso abbiano con chiarezza definito l'entità dell'apporto economico di ciascuno alla vita in comune. Il concetto di chiarezza è di per sé ambiguo e suscettibile di interpretazioni divergenti che, inevitabilmente, non potranno che alimentare possibili contenziosi. Tale interpretazione, peraltro, si pone in apparente contrasto con il disposto dell'art. 1 della l. 76/2016 che, nel dare una definizione normativa della convivenza di fatto (art. 1 comma 36), l'ha qualificata quale rapporto non regolato da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio e unione civile ma da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, con ciò significando che la solidarietà materiale sta alla base dei rapporti di convivenza, come di recente riconosciuto dalla stessa Corte cost. 148/2024.

Tale interpretazione, d'altronde, è stata a più riprese offerta dalla stessa giurisprudenza di legittimità e costituzionale sopra richiamata che, nel colmare la maggior parte delle lacune normative relative alla mancata equiparazione del rapporto di convivenza a quello di coniugio, ha richiamato proprio i doveri di solidarietà morale e materiale gravanti sui conviventi more uxorio.

Proprio rispetto alla nozione di nucleo familiare, poi, si ponga mente al disposto dell'art. 76, comma 2 d.P.R. 115/2002 che, nel definire i limiti reddituali per l'ammissione al beneficio al Patrocinio a Spese dello Stato, prevede espressamente, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 92 del medesimo decreto, che ove il richiedente conviva con il coniuge o altri familiari, si tiene conto anche dei redditi dei componenti della famiglia.

La giurisprudenza è costante nell'includere tra i componenti della famiglia anche i conviventi ai fini della determinazione del limite reddituale di cui alla norma sopra richiamata (cfr. Cass. civ. 3501/2024; Cass. civ. 18134/2023) e ciò proprio in virtù degli obblighi di assistenza morale e materiale che gravano sui conviventi.

Né per sostenere un'interpretazione che escluda dal concetto di nucleo familiare i conviventi more uxorio può richiamarsi la maggiore stabilità del vincolo coniugale, dal momento che con l'introduzione del c.d. divorzio breve per effetto della l. 55/2015 e della possibilità di richiedere nello stesso giudizio la pronuncia di separazione personale e di divorzio con il d.lgs. 149/2022, è stata messa in discussione anche la stabilità dello stesso rapporto di coniugio.

Certamente in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 230/2021, che ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, l'ambito di applicazione degli assegni familiari si è notevolmente ridotto, nondimeno la pronuncia in commento costituisce un indicatore dell'orientamento della Consulta nel lungo cammino volto a una piena equiparazione dei rapporti di convivenza al rapporto di coniugio.

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