Compensatio lucri cum damno e polizza infortuni: il Tribunale di Monza esclude il defalco sull’indennizzo quando la causa del contratto è previdenziale

La Redazione
11 Settembre 2025

Con la sentenza n. 130 del 29 aprile 2025, il Tribunale di Monza affronta il tema della compensatio lucri cum damno in relazione a una polizza infortuni stipulata dal danneggiato. In una complessa vicenda di sinistro stradale con concorso di colpa, il giudice – richiamando e interpretando i più recenti orientamenti di legittimità e merito – esclude la detrazione dell'indennizzo assicurativo dal risarcimento del danno quando il contratto di assicurazione rivela finalità prevalentemente previdenziali. La decisione valorizza la rilevanza della volontà delle parti e della rinuncia alla surrogazione, ponendosi in linea con una giurisprudenza minoritaria ma autorevole che distingue tra funzione indennitaria e funzione di risparmio/previdenza nelle polizze private contro gli infortuni.

In tema di risarcimento del danno alla persona, la compensatio lucri cum damno non trova applicazione automatica rispetto alle somme percepite dal danneggiato in forza di una polizza infortuni, allorché dal complesso delle pattuizioni risulti che l'indennizzo assicurativo abbia una funzione prevalentemente previdenziale – quale espressione di una scelta autonoma e onerosa delle parti e non meramente indennitaria – e sia stata convenuta la rinuncia alla surrogazione ex art. 1916 c.c. In tal caso, l'indennizzo non va detratto dal risarcimento, essendo il vantaggio conseguito frutto di un sacrificio personale del danneggiato e non integrando un arricchimento ingiustificato.

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