Compensatio lucri cum damno e polizza infortuni: il Tribunale di Monza esclude il defalco sull’indennizzo quando la causa del contratto è previdenziale
11 Settembre 2025
In tema di risarcimento del danno alla persona, la compensatio lucri cum damno non trova applicazione automatica rispetto alle somme percepite dal danneggiato in forza di una polizza infortuni, allorché dal complesso delle pattuizioni risulti che l'indennizzo assicurativo abbia una funzione prevalentemente previdenziale – quale espressione di una scelta autonoma e onerosa delle parti e non meramente indennitaria – e sia stata convenuta la rinuncia alla surrogazione ex art. 1916 c.c. In tal caso, l'indennizzo non va detratto dal risarcimento, essendo il vantaggio conseguito frutto di un sacrificio personale del danneggiato e non integrando un arricchimento ingiustificato. |