Rinvio pregiudiziale e sospensione della causa: escluso il riavvio e la decisione qualora sopravvenga la decisione della Corte UE su questione analoga

Redazione Scientifica Processo amministrativo
17 Settembre 2025

Non è prevista alcuna norma che attribuisca al giudice del rinvio pregiudiziale il potere di riattivare o definire il giudizio sospeso senza la risposta della Corte di giustizia dell'Unione europea, neppure se la Corte si sia già pronunciata su questioni analoghe.

La proposizione di una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia UE determina la sospensione necessaria del giudizio nazionale, che permane fino alla decisione della Corte, anche qualora essa si sia già pronunciata su questioni analoghe. Permane l'interesse delle parti alla definizione del giudizio principale e l'esigenza di una risposta specifica al rinvio pregiudiziale.

Nell'ordinamento nazionale non esiste una norma che consenta al giudice di revocare d'ufficio la sospensione o di definire il processo in assenza della pronuncia della Corte: il Codice del processo amministrativo non disciplina tale fattispecie e l'art. 177 c.p.c., relativo alla revocabilità delle ordinanze istruttorie, non è applicabile in via analogica.

La sospensione derivante dal rinvio non è nella disponibilità delle parti, ma è rimessa esclusivamente al potere del giudice e non può essere superata né con un accordo delle parti né in mancanza di istanza di prosecuzione. Le raccomandazioni della Corte del 2019 sulla comunicazione di incidenti processuali rilevanti riguardano solo ipotesi di estinzione del giudizio principale e non si applicano a richieste di chiarimenti della Cancelleria.

La decisione della Corte di Giustizia, resa con sentenza o con ordinanza motivata ex art. 99 del Regolamento di procedura, costituisce presupposto necessario e imprescindibile per la definizione del giudizio sospeso a seguito di rinvio pregiudiziale

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