Mancata predisposizione degli adeguati assetti: il Tribunale dispone l’ispezione della società

La Redazione
17 Settembre 2025

Il Tribunale di Venezia ha disposto l’ispezione ex art. 2409 c.c. di una società per gravi irregolarità da parte dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo, riconducibili alla mancata predisposizione di adeguati assetti organizzativi e contabili.

Con ricorso, la socia di Alfa S.r.l. proponeva denunzia ex art. 2409 c.c. lamentando il compimento di gravi irregolarità da parte dell'organo amministrativo e dall'organo di controllo, irregolarità consistenti nella mancata prevenzione e negligente gestione di un conclamato stato di crisi della società Beta, controllata dalla Alfa.

Secondo la ricorrente, tale conclamato stato di crisi denoterebbe un'assenza di adeguati assetti organizzativi e contabili non solo nella controllata ma anche nella controllante «i cui effetti, secondo parte ricorrente, sarebbero prossimi a riverberarsi anche sulla continuità aziendale della stessa».

Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per disporre un'ispezione ex art. 2409 c.c., evidenziando preliminarmente che «secondo l'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di merito e condiviso dall'intestato Tribunale, il procedimento ex art. 2409 cod. civ. non è diretto all'accertamento delle responsabilità in funzione risarcitoria (diversamente, ad esempio, delle norme in materia di azione di responsabilità) o in funzione della irrogazione di sanzioni, avendo invece esso funzione “rimediale” volta al ripristino del corretto funzionamento della società e quindi di consentire all'Autorità Giudiziaria il ripristino della legalità e la regolarità della gestione.

Ciò osservato, l'estensore ricorda che «L'art. 2086 c.c., come novellato dal codice della crisi, stabilisce espressamente che l'imprenditore ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della tempestiva rilevazione della crisi o della perdita della continuità aziendale, ed è inoltre tenuto ad attivarsi senza indugio per l'adozione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi».

L'amministratore che ometta la predisposizione di tali assetti o che ignori i segnali della crisi «commette dunque una violazione gestoria, che può costituire fonte di responsabilità, che certamente lo espone – come nel caso di specie – al rischio di iniziative processuali di reazione da parte della società o dei soggetti legittimati».

Come affermato da Trib Roma, 15 settembre 2020 (richiamata dal giudice veneziano) la verifica circa l'inadeguatezza dell'organizzazione gestoria predisposta dall'amministratore a far emergere la crisi deve essere effettuata sulla base di una valutazione ex ante, tenendo conto delle informazioni conosciute o conoscibili dall'amministratore, ed a prescindere dai risultati concreti che poi sono stati raggiunti. «Se, infatti – prosegue il tribunale – certamente non può attribuirsi all'amministratore la responsabilità per avere adottato delle scelte imprenditoriali rivelatesi ex post inadeguate, e nemmeno ogni insuccesso economico, gli si può al contrario imputare il non aver saputo rilevare, con criterio di valutazione ex ante, i segnali di una crisi o di una precrisi in atto».

Nel caso di specie, il quadro complessivo avrebbe dovuto indurre non solo il C.d.A. della controllata, ma anche il C.d.A. della controllante, composto in parte dagli stessi soggetti, ad adottare delle misure volte a contenere i rischi della situazione di squilibrio finanziario della controllata ed a prevenirne l'aggravarsi.

In conclusione, gli elementi a disposizione del Tribunale “che pure dovranno essere oggetto di compiuto accertamento e accurata analisi da parte dell'ispettore, costituiscono evidenti segnali di allarme e avvalorano il sospetto che la società non sia dotata degli assetti organizzativi e contabili necessari a consentire all'organo amministrativo di rilevare tempestivamente i segnali di crisi, ovvero che l'organo amministrativo non abbia tempestivamente tratto le necessarie conseguenze di una situazione di pre-crisi in realtà già in atto».

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