Ristrutturazione dei debiti del consumatore ludopatico: no all’omologa se non dimostra l’assenza di colpa grave

La Redazione
16 Settembre 2025

La Corte d’appello di Caltanissetta rigetta una richiesta di omologa di piano di ristrutturazione dei debiti di un consumatore affetto da ludopatia, non avendo costui adeguatamente dimostrato l’assenza di colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento.

Il giudizio presso la Corte d'appello segue l'accoglimento, da parte del Tribunale di Gela, di un'istanza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti presentato da un consumatore.

Il Tribunale aveva omologato il piano affermando la condizione soggettiva di consumatore, la fattibilità del piano stesso e la non sussistenza delle cause soggettive ostative ex art. 69 c.c.i.i. Quanto a quest'ultime, in particolare, il Tribunale aveva accertato che «il ricorrente non ha determinato il suo stato di indebitamento con colpa grave, né tanto meno con mala fede o frode, tenuto conto che il sovraindebitamento è stato determinato dal disturbo della ludopatia, per il quale è stato in cura (…) ma da cui è allo stato guarito».

Avverso l'omologa ha proposto reclamo una società creditrice, la quale riteneva che il Tribunale non avesse rilevato la condizione soggettiva ostativa alla procedura, avendo il debitore «determinato con colpa grave il proprio stato di indebitamento, avendo chiesto il finanziamento ad essa società non tanto per affrontare spese di natura familiare ma unicamente per dare sfogo alla propria ludopatia senza preoccuparsi di diminuire la propria esposizione debitoria o preservare le ragioni di credito dei malcapitati finanziatori».

La Corte ha accolto l'appello, ritenendo sussistente la condizione soggettiva ostativa dell'aver causato, il debitore, il proprio indebitamento con colpa grave.

Premette la Corte che, ai fini dell'ammissibilità della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, occorre effettuare il sindacato giudiziale sulle ragioni del sovraindebitamento del consumatore in modo rigoroso e pregnante, «e ciò in quanto tale sindacato rappresenta l'unico contrappeso alla mancanza del voto dei creditori, i quali non hanno diritto di veto né possono influire con apposite maggioranze alla individuazione della falcidia a detrimento dei rispettivi crediti». Il debitore è, in questo senso, gravato dall'onere assertivo e probatorio di fornire indicazioni in ordine alle circostanze che hanno determinato il sovraindebitamento ed in ordine all'assenza di colpa grave a sé riferibile nella causazione dello stato di insolvenza, informando il giudice sulle ragioni e circostanze che lo hanno indotto ad assumere le obbligazioni oltre che della tempistica degli inadempimenti.

Nel caso di specie, la Corte che tale onere probatorio non sia stato assolto, avendo il debitore «soltanto riferito di essere stato indotto a contrarre i diversi finanziamenti per fare fronte ai debiti contratti a seguito della sua cronica dipendenza dal gioco trasmodata in ludopatia». Il fatto che il debitore si sia fattivamente sottoposto a trattamento terapeutico e che abbia ottenuto le certificazioni attestanti il positivo superamento dello stato di dipendenza «nulla dice circa la sussistenza della di lui colpa grave nella causazione dello stato di insolvenza».

Secondo la Corte, il debitore, oltre a non aver adeguatamente informato in relazione all'epoca dell'insorgenza degli inadempimenti con riferimento ai diversi contratti di finanziamento stipulati, non ha dimostrato l'assenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione del sovraindebitamento, stante l'omessa dimostrazione del ricorso al credito per la soddisfazione di primarie esigenze di vita personale e familiare. «Appare – dice la Corte – piuttosto evidente come continuare a ricorrere al credito dopo aver maturato consistenti ritardi od omissioni nei rimborsi dei precedenti finanziamenti conduca ad una valutazione di assoluta irragionevolezza della condotta del debitore tale da configurare la condizione soggettiva ostativa all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti scrutinato nella presente sede».

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