Le Sezioni Unite limitano il diritto di difesa del terzo ritenuto intestatario fittizio dei beni

18 Settembre 2025

Le Sezioni Unite hanno affermato che, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto.

La vicenda processuale

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affrontato il  quesito relativo alla confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, e se quest'ultimo possa rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso.

La risposta perentoria delle Sezioni unite è che in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, ma non è legittimato a contestare i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso, che solo il proposto può avere interesse a far valere.

Il caso e la questione di diritto

Era accaduto che la Corte di appello di Bari aveva confermato il provvedimento del Tribunale, che aveva disposto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 (d'ora in avanti c.d. “codice antimafia), la confisca dei beni nei confronti del proposto nonché dei terzi ritenuti intestatari fittizi, rispettivamente moglie, figlia e fratello del proposto stesso.

La Corte di cassazione, rilevando un contrasto giurisprudenziale in ordine alla legittimità del terzo intestatario a far valere con l'impugnazione anche l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto, aveva trasmesso gli atti alla Presidenza della Corte di cassazione, che aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite.

Il contrasto giurisprudenziale

La giurisprudenza di legittimità presentava, in tema di confisca di prevenzione, un evidente contrasto.

Di recente si affermava che il terzo che rivendica l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo è legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell'intestazione, ma anche a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto (Cass. pen., sez. I, 21 maggio 2024, n. 20193).

D'altra parte, si era in passato affermato il contrario principio, per cui, in tema di confisca di prevenzione, il terzo può essere ammesso a documentare la datazione del suo acquisto per espungerla dall'area temporale della pericolosità del proposto; pericolosità che, dunque, viene in esame soltanto in via mediata e non già come motivo principale di censura consentito al ricorrente che sia terzo intestatario fittizio (Cass. pen., sez. V, 16 marzo 2022, n. 8984)

Non mancava la considerazione, sia pure sulla diversa confisca ex art. 240-bis c.p., per cui il terzo intestatario del bene aggredito è legittimato a contestare, oltre la fittizietà dell'intestazione, anche la mancanza dei presupposti legali per la confisca, tra cui la ragionevolezza temporale tra acquisto del bene e commissione del reato che legittima l'ablazione (Cass. pen., sez. I, 14 maggio 2021, n.19094).

Il primo orientamento, maggioritario, riteneva che il terzo potesse solo rivendicare l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non era legittimato a proporre qualsivoglia questione relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la condizione di pericolosità dello stesso, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso, trattandosi di doglianze che solo il proposto può avere interesse a far valere. Secondo questa giurisprudenza, ammettere la possibilità che il terzo intestatario possa contestare i presupposti applicativi della misura si tradurrebbe in una lesione del fondamentale principio secondo cui la legittimazione ad agire deve essere identificata in relazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio, non potendosi consentire al terzo di farsi latore di una sorta di intervento ad adiuvandum in favore del proposto.

Un secondo filone giurisprudenziale, minoritario, sosteneva, al contrario, che il terzo che rivendica l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di confisca di prevenzione fosse legittimato e avesse interesse non solo a contestare la fittizietà dell'intestazione, ma anche a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto.

Un terzo orientamento, intermedio, riteneva che il terzo intestatario potesse essere ammesso a documentare la datazione del suo acquisto per espungerla dall'area temporale della pericolosità del proposto; pericolosità che, dunque, viene in esame soltanto in via mediata e non già come motivo principale di censura consentito al ricorrente che sia terzo intestatario fittizio. Nell'ambito di questo orientamento si collocavano altre pronunce secondo le quali il terzo avrebbe interesse a censurare i presupposti oggettivi della confisca di prevenzione, escludendo solo quelli soggettivi, riguardanti la pericolosità sociale del proposto.

La decisione delle Sezioni Unite

Le Sezioni unite iniziano il loro iter argomentativo, precisando che il procedimento di prevenzione presenta, rispetto al processo penale, connotazioni e finalità del tutto autonomi, al punto che, anche alla luce delle varie riforme succedutesi nel tempo, è ormai incontestata la piena autonomia delle cadenze, delle acquisizioni e degli epiloghi decisori che contraddistinguono il primo rispetto al secondo. Ciò non toglie che, trattandosi di un procedimento giurisdizionale che coinvolge profili attinenti ai diritti fondamentali, costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, alcuni principi generali, quali la imparzialità del giudice, il diritto di difesa, la "equità" del rito, la scansione per gradi e l'impulso pubblico alla relativa celebrazione, finiscano per trovare una naturale allocazione, anche se, per ciascuno dei principi evocabili, la proiezione del procedimento finisca per calibrarne l'essenza. L'azione di prevenzione, che si esprime attraverso una "proposta" formulata ai sensi degli artt. 5 e 17 del “codice antimafia”, mira all'applicazione di determinate misure nei confronti di soggetti che rispondano a requisiti di pericolosità o il cui patrimonio risulti in tutto o in parte frutto di non giustificato accumulo, derivante proprio da quelle condizioni soggettive, riconducibile a condotte illecite o legalmente presunte tali. La regiudicanda di prevenzione, pertanto, è a soggetto e oggetto definiti.

Parti necessarie e parti “terze”?

Le Sezioni unite affermano che il destinatario della misura di prevenzione è parte necessaria (e ineludibile) del procedimento di prevenzione, tanto se esso abbia ad oggetto l'applicazione di una misura di prevenzione personale, quanto se esso concerna l'applicazione di una misura di carattere patrimoniale. Alla luce del quadro normativo (artt. 4,7,16 e 23 “codice antimafia”), l'azione-proposta di prevenzione è diretta esclusivamente nei confronti del proposto anche nel procedimento applicativo di una misura di prevenzione patrimoniale.

 Invece i «terzi» restano tali anche sul piano del rito, giacché la loro legittimazione (ancor prima di qualsiasi richiamo alla categoria dell'interesse) è circoscritta alla posizione di diritto sostanziale che essi vantano sui beni oggetto del sequestro e del futuro provvedimento ablatorio di confisca. Ed invero, l'allegazione sulla legittima provenienza dei beni e quelle relative alla sproporzione e alla provenienza illecita dei beni stessi spettano esclusivamente al proposto (art. 24, comma 1, “codice antimafia”); l'art. 23, comma 2, dello stesso “codice antimafia” espressamente enuclea la posizione dei «terzi» che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, stabilendone la "chiamata" ad «intervenire all'udienza in camera di consiglio»: tale locuzione – secondo le Sezioni Unite - è espressiva, sul piano processuale, di uno ius ad loquendum diverso da quello che caratterizza il diritto di «partecipare» come parte. Il "titolo" partecipativo dei terzi sarebbe, infatti, circoscritto al diritto di cui sono (o appaiono essere) portatori, giacché, altrimenti, non vi sarebbe più alcuna distinzione tra il destinatario della proposta - come detto, indiscutibile parte necessaria del procedimento - e coloro che, in via del tutto eventuale, vantino diritti sui beni sequestrati, come pure è ulteriormente specificato dal quarto comma dello stesso art. 23 del medesimo “codice antimafia”. Del resto, ricordano le Sezioni Unite, nel procedimento di prevenzione per l'applicazione di misure reali, l'omessa citazione del terzo, a differenza della vacatio del proposto, non determina la nullità del procedimento, ma una semplice irregolarità che non inficia il procedimento medesimo, e quindi l'applicazione della misura, ferma restando la facoltà dell'extraneus di esplicare - successivamente e in modo compiuto - le sue difese provocando un incidente di esecuzione.

Il terzo interessato, inoltre, in quanto portatore di un interesse meramente civilistico, può stare in giudizio solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 c.p.p., secondo la regola della domiciliazione ex lege presso quest'ultimo, al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art. 83 c.p.c.  Il ricorso a tale mandato speciale poggia sulla sostanziale "estraneità" del terzo alla domanda di prevenzione e al conseguente giudizio instaurato nei confronti di coloro che manifestano (o hanno manifestato) una condizione di pericolositàal pari di quanto avviene nel processo penale per le parti private diverse dall'imputato, la cui partecipazione al giudizio, riguardando rapporti e interessi di natura civilistica, mutua anch'essa la propria disciplina dalle regole che presiedono il processo civile. Concludono, le Sezioni Unite, che l'interesse del terzo a prendere parte al giudizio di prevenzione non può che risiedere nella scelta di tutelare nell'ambito di tale sedes il proprio interesse a dimostrare l'effettiva titolarità del bene di cui si assume la fittizietà.

Alle stesse conclusioni giungono le Sezioni unite nel caso, come quello de quo, in cui la titolarità dei beni in capo al terzo sia frutto di asserita intestazione fittizia ed egli vede la propria legittimazione ad intervenire nel procedimento di prevenzione circoscritta alla contestazione della ritenuta fittizia intestazione dei beni. Contrariamente a quanto previsto dall'art. 1414 c.c. - che si limita a stabilire l'inefficacia del contratto simulato fra le parti -nel caso di confisca di prevenzione l'interposizione fittizia si configura come contratto contra legem, in quanto teso a frustrare la funzione preventiva della confisca volta a ripristinare la effettiva "legalità" del patrimonio del proposto il quale, in forza della sua pericolosità sociale, abbia illecitamente acquisito la titolarità effettiva del cespite, da assoggettare, conseguentemente, al provvedimento di ablazione. Titolarità fittizia equivale a nessuna titolarità, con la conseguenza che il terzo è legittimato esclusivamente a dimostrare la coincidenza tra situazione formale e situazione sostanziale: è questo l'unico tema del contendere in capo al soggetto fittiziamente “interposto".

La giurisprudenza e le fonti sovranazionali

Le Sezioni unite richiamano, a sostegno del proprio ragionamento, la sentenza della Corte Edu, sez. I, 20 gennaio 2025, Garofalo e altri, che si è di recente pronunciata sulla natura e sulla funzione della confisca italiana di prevenzione e, alla luce della normativa interna e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ne ha escluso la natura sanzionatoria o punitiva (e, dunque, la violazione dell'art. 7, comma 1, Conv. e.d.u.) e ne ha affermato la «natura ripristinatoria» (« restorative and not punitive nature ») in quanto mira a garantire che il crimine non paghi e a prevenire l'ingiusto arricchimento («ensure that crime does not pay and to prevent unjust enrichment»).

Pertanto, per la Corte Edu la confisca mira a garantire che il crimine "non paghi" e a prevenire l'arricchimento ingiusto, sottraendo all'individuo interessato e ai terzi che non abbiano un valido diritto sui beni da confiscare i profitti derivanti da attività criminali. Di conseguenza essa ha natura ripristinatoria e non punitiva. Ciò postula una correlazione necessaria tra il quadro patrimoniale preesistente all'ablazione e la sua riconduzione a legalità, attraverso (e nei limiti) della confisca. Dunque, la confisca di prevenzione vede - proprio per soddisfare la sua funzione - patrimonio di sospetta origine illecita e proposto legati fra loro da una corrispondenza biunivoca, rispetto alla quale il terzo fittizio intestatario assume una qualità eventuale ed accessoria, in quanto, in presenza dei relativi presupposti, l'azione di prevenzione è destinata a prevalere sulla titolarità apparente dei beni oggetto di confisca.

Le Sezioni Unite ne traggono il logico corollario che, soltanto ove l'intestatario che si assume fittizio rivendichi la propria qualità di titolare effettivo dei beni, la sua qualità di proprietario reale può legittimare il suo "intervento" nel procedimento di prevenzione, secondo le linee e nei limiti tratteggiati dall'art. 23 del “codice antimafia”.

La pronuncia esamina pure il profilo relativo ai rapporti tra legittimazione e interesse ad impugnare, le cui nozioni sono diverse: la legittimazione è correlata alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, mentre l'interesse postula che, mediante l'impugnazione, si consegua, in termini di concretezza ed attualità, un'utilità mediante la rimozione del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato.

La verifica della legittimazione precede logicamente quella dell'interesse. Infatti, solo dopo avere accertato la sussistenza di una situazione giuridica soggettiva rilevante per l'ordinamento si deve stabilire se l'azione proposta possa comportare, in termini di concretezza ed attualità, la modifica della sfera giuridica del ricorrente. L'interesse a impugnare (art. 568, comma 4, c.p.p.), quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve, quindi, essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione dell'atto pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente.

Secondo le Sezioni unite, il terzo che si assume intestatario fittizio del bene oggetto di confisca è legittimato ad intervenire nel procedimento di prevenzione solo per rivendicare la qualità di proprietario effettivo del bene oggetto di ablazione e, quindi, di titolare di una situazione astrattamente meritevole di tutela secondo l'ordinamento. Il suo interesse sussiste, in termini di "concretezza" e "attualità", quando mediante l'impugnazione si miri ad ottenere l'annullamento della confisca con riferimento alla fittizietà dell'intestazione e il riconoscimento della propria posizione giuridica qualificata. Di conseguenza, la contestazione da parte del terzo della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti del proposto, oltre a provenire da soggetto non legittimato, sarebbe sorretta da un interesse di mero fatto, derivante indirettamente dall'esito della procedura principale, cui l'ordinamento non attribuisce rilievo giuridico alla luce delle considerazioni in precedenza svolte. Di conseguenza, l'interesse del terzo a prendere parte al giudizio di prevenzione risiede nella richiesta di riconoscimento della proprietà effettiva del bene, di cui il provvedimento impugnato assume l'intestazione fittizia al terzo stesso.

A tale conclusione giungerebbero anche le fonti sovranazionali, dalle quali emergerebbe che i "terzi in buona fede" non possono essere pregiudicati dalla confisca ma sarebbe loro consentito allegare solo la propria buona fede e, dunque, l'effettivo diritto di proprietà sul bene ritenuto nella disponibilità dell'autore del reato.

A tal fine le Sezioni unite citano la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 con la Risoluzione n. 55/25, all' art. 12, dedicato alla confisca e sequestro.

Le Sezioni unite richiamano pure, a sostegno della loro tesi, anche la Convenzione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e ratificata con l. n. 116/2009, all'art. 31, rubricato “Congelamento, sequestro e confisca”.

Alle medesime conclusioni le Sezioni unite giungono esaminando le disposizioni dettate in materia dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo, l'8 novembre 1990, dalle quali (in particolare, dagli articoli 22 e 27) emergerebbe che non vi è assimilazione con l'autore del reato in quanto il terzo, colpito dalla confisca, deve avere avuto sufficiente possibilità di far valere i propri diritti; ossia i diritti che egli può "rivendicare" in quanto proprietario.

Con riferimento al diritto dell'Unione Europea, viene menzionata anche la Direttiva 2024/1260/UE del 24 aprile 2024 sulla confisca che andrà attuata in tutti gli Stati membri entro il 23 novembre 2026. Il contenuto dei considerando posti a fondamento della Direttiva evidenziano una marcata differenziazione tra chi viene assoggettato, in quanto ritenuto autore dell'illecita accumulazione patrimoniale, alla procedura giurisdizionale destinata a concludersi con la statuizione sulla confisca, nelle sue diverse configurazioni (le Sezioni Unite indicano, al riguardo, i considerando 29, 34, 46, 47 e 48) e i reali proprietari dei beni, quali soggetti terzi ai quali deve essere assicurata una specifica tutela tesa a salvaguardare la propria posizione, «compreso il diritto a rivendicare la proprietà del bene interessato» (considerando 28 e 33).

L'art. 3, n. 10, lett. c), della Direttiva, nel definire la qualità di «interessato» dal provvedimento di confisca, distingue la posizione di colui che subisce la misura ablatoria perché ritenuto autore dell'illecito incremento patrimoniale rispetto al «soggetto terzo i cui diritti in relazione ai beni oggetto di un provvedimento di congelamento o di confisca siano pregiudicati direttamente da tale provvedimento». Ponendo la disposizione l'accento sulla situazione di carattere sostanziale che lega il terzo al bene, ne definisce al contempo anche l'ambito di intervento nel procedimento, necessariamente limitato a far valere i fatti costitutivi di quel diritto che si assume illegittimamente compromesso. È, inoltre, significativo per le Sezioni Unite che la norma preveda la necessità di un pregiudizio "diretto", da ciò potendo trarsi un ulteriore elemento in ordine al fatto che, simmetricamente, l'interesse di cui il terzo è portatore deve essere anch'esso diretto e, dunque, necessariamente collegato all'effettiva titolarità del bene oggetto della misura.

Secondo le Sezioni unite il soggetto ritenuto intestatario fittizio dei beni ha un diritto di interlocuzione nel procedimento di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale in quanto rivendichi un proprio effettivo diritto sui beni oggetto del provvedimento ablatorio.

Da ciò deriva la carenza di interesse del terzo a proporre questioni relative ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del propostoquali la condizione di pericolosità dello stesso, la sproporzione tra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, la legittima provenienza del bene e la perimetrazione temporale dell'acquisto da parte del proposto, trattandosi di doglianze che solo il proposto stesso può avere interesse a far valere.

Le Sezioni Unite chiariscono che, in tema di sequestro e confisca di beni intestati a terzi correlati all'applicazione di misure di prevenzione, incombe sull'accusa l'onere di provare, sulla base di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, l'esistenza di situazioni idonee ad avallare concretamente il carattere puramente formale di detta intestazione, e, corrispondentemente, la disponibilità effettiva dei beni da parte del proposto. Ciò in quanto - laddove non operino le presunzioni di fittizietà, pur sempre relative, di cui all'art. 26, comma 2, “codice antimafia” - deve applicarsi la disciplina generale sulla prova della disponibilità indiretta dei beni in capo al soggetto proposto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 20 dello stesso codice, secondo cui il Tribunale ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta «risulta» poter disporre direttamente o indirettamente. Intanto, infatti, il giudice, con il decreto che dispone la confisca, può dichiarare la nullità dei relativi atti di disposizione, in quanto abbia «accertato» che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi.

Secondo le Sezioni unite, il terzo ha un onere di allegazione che consiste nel confutare la tesi accusatoria, secondo la quale egli è un mero intestatario formale, ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua proprietà e nella sua esclusiva disponibilità. E rispetto a tale thema probandum il diritto di difesa del terzo non incontra limitazioni di sorta allorché l'indicazione probatoria sia volta a contestare le circostanze indotte dall'accusa che riverberano sul fatto costitutivo del diritto fatto valere. La sentenza riconosce almeno che l'ambito di allegazione da riconoscersi al terzo deve essere il più ampio possibile, altrimenti rendendosi privo di contenuto il diritto azionabile, e deve comprendere tutti i fatti positivi anche contrari o presuntivi rispetto a quelli su cui si fonda la ritenuta disponibilità del bene in capo al proposto. Non solo, pertanto, circostanze volte a dimostrare di avere sostenuto, iure proprio e con esclusione di qualsiasi interferenza determinata dai proventi illeciti del proposto, l'acquisto del bene, ma anche quelle dirette a contestare la valenza indiziante degli elementi ricostruttivi e dichiarativi in forza dei quali si sostiene che l'intestazione del bene sia avvenuta nomine alieno.

Le Sezioni unite, dopo aver limitato il diritto di difesa del terzo,  concludono con una generica affermazione di principio, secondo cui, in un giudizio che coinvolge la proprietà, uno dei diritti fondamentali del sistema giuridico italiano e convenzionale impone la necessità di un accertamento esaustivo che, in ossequio anche al principio di effettività del diritto di difesa, rifugga da scorciatoie ed automatismi probatori e si fondi su un quadro circostanziato che renda legittima e proporzionata la privazione, nei confronti del proposto e dei terzi che non abbiano un valido diritto sui beni da confiscare, dei profitti derivanti da attività criminali.

Osservazioni critiche

La sentenza, pur abbondantemente motivata, non convince appieno.

Essa inizia con solenni proclamazioni di principi, per cui “trattandosi di un procedimento giurisdizionale che coinvolge profili attinenti ai diritti fondamentali, costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, alcuni principi generali, quali la imparzialità del giudice, il diritto di difesa, la "equità" del rito, la scansione per gradi e l'impulso pubblico alla relativa celebrazione”, per poi ridimensionare nettamente il tanto proclamato diritto di difesa per “i «terzi» [che] restano tali anche sul piano del rito”: un “convitato di pietra” con prova limitata.

Ma il diritto di difesa, che per l'art. 24, comma 2, Cost. è “inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”, non può subire limitazioni basate sulla situazione soggettiva della parte. Non è ammesso distinguere, nell'ambito del diritto di difesa, tra il diritto di semplice “intervento” (che spetterebbe al terzo) e il diritto di “partecipazione” (che spetta al proposto per la misura di prevenzione): entrambi devono esercitare il loro diritto di difesa con i contenuti e le modalità ritenute, nel caso concreto, più opportune dalla parte.

Escludere per il terzo la possibilità di dimostrare l'insussistenza dei presupposti della confisca è come dire che la parte civile non può dimostrare che l'imputato ha commesso il fatto oppure che il responsabile civile non può fornire la prova dell'insussistenza del fatto dannoso.

Perciò la sentenza annotata, che segue l'indirizzo giurisprudenziale meno garantista, merita qualche appunto.

Così si deve rilevare che il richiamo che le Sezioni unite operano alla sentenza della Corte Edu, sez. I, 20 gennaio 2025, Garofalo e altri, è inconferente. I giudici di Strasburgo hanno escluso la natura sanzionatoria o punitiva della confisca di prevenzione e ne hanno affermato la «natura ripristinatoria» in quanto mira a garantire che il crimine non paghi e a prevenire l'ingiusto arricchimento. Ma il terzo, per tutelare il suo diritto di proprietà, ha l'interesse di dimostrare non solo la sua buona fede, ma anche l'assenza dei presupposti della confisca e non si tratta di un interesse di “mero fatto” o “indiretto”, ma di un interesse giuridico e diretto del terzo perché dall'accoglimento o dal rigetto della sua istanza deriva il mantenimento o la perdita del suo diritto di proprietà.

Le Sezioni unite citano anche l'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Ma detta Convenzione si occupa di “(a) proventi di reato derivanti da reati di cui alla presente Convenzione o beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi; (b) beni, attrezzature e altri strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per la commissione di reati di cui alla presente Convenzione”, esigendo la prova del reato e del suo provento, non riguarda certo beni solo sospettati di essere provento di reato. La stessa disposizione aggiunge, al comma 8, che “l'interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve ledere i diritti dei terzi in buona fede”, senza limitare in alcun modo il loro diritto di difesa.

Le Sezioni unite richiamano pure, a sostegno della loro tesi, anche l'art. 31 della Convenzione delle Nazioni unite contro la corruzione. Ma tale Convenzione disciplina la confisca: “a) dei proventi del crimine provenienti da reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione o di beni il cui valore corrisponde a quello dei proventi; b) dei beni, materiali o altri strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione”. Lo stesso art. 31, al comma 9, stabilisce che “L'interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve in alcun caso pregiudicare i diritti di terzi in buona fede”, senza limitare in alcun modo il diritto di difesa del terzo.

Anche la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato disciplina la confisca di strumenti o proventi da reato, mentre nel procedimento di prevenzione non si accertano reati, ma si formulano solo sospetti. E infatti l'art.1 definisce «provento» “ogni vantaggio economico derivato da reati” e «strumento» “qualsiasi oggetto usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati”.

Le Sezioni unite richiamano pure la Direttiva 2024/1260/UE del 24 aprile 2024 sulla confisca, ma va precisato che anch'essa – che non è ancora in vigore -  presuppone la condanna per un reato e a tal fine  individua la possibilità di ricorrere a numerose forme di confisca (diretta, per equivalente, allargata, presso terzi, per sproporzione), tenendo contestualmente in considerazione i diritti dei terzi in buona fede, il diritto al risarcimento delle vittime e l'importanza del riutilizzo sociale dei beni confiscati.  Le disposizioni generali individuano l'oggetto della Direttiva (art. 1) e i reati ai quali la stessa si applica (art. 2)

È vero che tale direttiva prevede anche una confisca senza condanna (art. 15), ma solamente nei casi in cui un procedimento penale sia stato avviato ma non sia stato possibile farlo proseguire a causa della malattia, della fuga o del decesso dell'indagato o imputato, ovvero quando i termini di prescrizione per il reato in questione stabiliti dal diritto nazionale siano inferiori a 15 anni e siano scaduti dopo l'avvio del procedimento penale. Per disporre la confisca in questi casi è necessario che il procedimento penale pertinente avrebbe potuto portare a una condanna penale perlomeno per i reati che possono produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico considerevole, e se l'organo giurisdizionale nazionale è convinto che i beni strumentali, i proventi o i beni da confiscare derivino dal reato in questione o siano ad esso connessi direttamente o indirettamente. Tutte le tipologie di confisca sinora citate erano già previste nella Direttiva UE/42/2014, mentre rappresenta una novità la confisca residuale di cui all'art. 16 : in questa ipotesi, in caso di patrimonio ingiustificato, ma pur sempre  collegato a condotte criminose, gli Stati membri potranno prevedere una forma di confisca di beni identificati nel contesto di un'indagine connessa a un reato purché l'organo giurisdizionale nazionale sia convinto che i beni identificati derivino da condotte criminose commesse nel quadro di un'organizzazione criminale e tali condotte possano produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico considerevole. Sia per i provvedimenti di sequestro, sia per quelli di confisca, gli Stati membri prevedono per i destinatati di tali provvedimenti la possibilità di impugnarli dinanzi a un giudice imparziale (art. 24). Dunque, anche la direttiva 2024/1260/UE presuppone l'accertamento di un reato e del conseguente provento e non ammette confische basate su meri sospetti.

In conclusione, ci si sarebbe aspettati una maggiore apertura garantista da parte del supremo Collegio.

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