Il nuovo concordato nella liquidazione giudiziale: adesso è finalmente e per davvero una soluzione ottimale?

18 Settembre 2025

Tra le modifiche che il Correttivo-ter ha apportato al c.c.i.i. non manca una serie di interventi che hanno avuto ad oggetto l’istituto del concordato nella liquidazione giudiziale, il “vecchio" concordato fallimentare, che, aggiornato e rivisitato nel nuovo impianto normativo, viene sempre più considerato soluzione ottimale per una chiusura anticipata della liquidazione giudiziale, in particolare nell’ottica del miglior soddisfacimento dei creditori. Tra le novità, spicca la possibilità della domanda di gruppo e un’innovativa applicazione del cram-down fiscale e contributivo.

Il nuovo concordato nella liquidazione giudiziale di gruppo

Una delle novità principali è riscontrabile nel nuovo art. 240 c.c.i.i., il quale, attraverso l'inserimento del nuovo comma 4-bis, introduce una nuova disciplina dettagliata in riferimento alla possibilità di presentazione del concordato nella liquidazione giudiziale di gruppo, andando così a colmare quella che poteva rappresentare una lacuna nel contesto delle liquidazioni giudiziali di gruppo.

Adesso, infatti, in presenza di una procedura di liquidazione unitaria ai sensi dell'art. 287 c.c.i.i., la nuova disposizione consente la presentazione di una proposta di concordato ai sensi dell'art. 240 comma 1 in molteplici modalità, tra cui l'unica domanda, più domande tra loro coordinate e le domande autonome; la possibilità di plurime opzioni è considerabile una scelta saggia da parte del legislatore, poiché permette una maggiore flessibilità nella gestione delle eterogenee situazioni che si possono verificare all'interno dei gruppi di imprese.

Appare facilmente intuibile come lo strumento più innovativo di tale nuova disciplina specifica sia la domanda unica – insieme alle domande coordinate –, introdotta con lo scopo di semplificare e razionalizzare la gestione strutturata dei gruppi di imprese fortemente interconnessi sotto gli aspetti non solo giuridici ma anche sostanziali e operativi, in linea con gli obiettivi del c.c.i.i. di preservazione del valore delle attività produttive e di tutelare gli interessi collettivi.

Tuttavia, la scelta di utilizzare la domanda unica o coordinata non è liberamente attuabile a totale discrezione del proponente: tale domanda deve obbligatoriamente contenere una dettagliata illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza rispetto all'alternativa della presentazione di singole domande autonome, con l'obiettivo di tutelare gli interessi dei creditori di ciascuna impresa distinta appartenente al gruppo evitando soluzioni che possano risultare pregiudizievoli per determinate categorie di creditori.

Ruolo cruciale viene rivestito dagli organi della procedura, ognuno dei quali è chiamato ad esprimersi sulla proposta presentata, secondo le disposizioni previste dall'art. 241 c.c.i.i. In particolare, a fronte del giudizio di congruità previsto per il giudice delegato e per il comitato dei creditori, rilevanza cruciale è rivestita dal parere obbligatorio redatto dal curatore, il quale è adesso chiamato a esaminare non solo la fattibilità tecnica della proposta, ma anche la sua convenienza economica, tenendo conto delle peculiarità di ciascuna impresa, garantendo massima trasparenza nei confronti dei creditori, consentendo loro di esprimere un voto consapevole e informato con riferimento alle singole masse debitorie. Il fulcro di tale impostazione è il coordinamento applicativo, presente proprio all'interno del nuovo comma 4-bis, con l'articolo 286, commi 5, 6 e 8, c.c.i.i. che disciplinano il procedimento di concordato di gruppo.

Presentazione e valutazione delle proposte

L'art. 241 comma 2 subisce una profonda e significativa modifica che incide sulla dinamica della presentazione (ergo delle votazioni) delle proposte di concordato, andando a depotenziare il ruolo del comitato dei creditori e attribuendo maggiori possibilità decisionali all'intera massa.

Nella precedente versione di tale disposizione, il potere di scegliere quale proposta sottoporre ai creditori era attribuito esclusivamente al comitato dei creditori, con il rischio di decisioni arbitrarie o non sufficientemente rappresentative degli interessi collettivi; dopo le modifiche introdotte dal Correttivo-ter, tutte le proposte devono essere sottoposte al voto dei creditori, salvo che il curatore e il comitato, congiuntamente, individuino una o più proposte maggiormente convenienti.

Tuttavia, seppur sia stata scritta con l'intenzione di una maggior interazione tra il curatore ed il comitato dei creditori, appare evidente come tale nuova formulazione sia carente di una regolamentazione del rapporto tra tali organi: sulla base di quali criteri i due organi decidono quante proposte escludere, oppure cosa accade se si trovano in disaccordo su tale scelta di esclusione?

È opportuno sottolineare come tale disposizione vada a completare un trittico di compiti che il curatore assolve nel concordato nella liquidazione giudiziale, andandosi ad aggiungere al già citato parere di convenienza della proposta e alla condizione preliminare di presentazione della domanda di concordato da parte di creditori e terzi, ossia la (possibilità di) predisposizione di un elenco provvisorio dei creditori basato sulle scritture contabili – tenute dal debitore – dell'impresa e approvato dal giudice delegato, entrambi già previsti dalla legge fallimentare.

La nuova formulazione dell'art. 244, comma 4, c.c.i.i. è frutto dell'integrazione con la precedente modifica normativa: tale norma disciplina le modalità di approvazione delle proposte di concordato in caso di sottoposizione al procedimento di votazione di più domande; in particolare, ferme restando l'approvazione della domanda che ottiene la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto e, in caso di parità, di quella presentata per prima, è da sottolineare la soppressione del riferimento al ruolo del giudice delegato, il quale, sulla base dell'analizzato nuovo art. 241 comma 2, “cede” alla coppia formata da curatore e comitato dei creditori il ruolo da protagonista nella scelta delle domande da sottoporre all'iter di approvazione da parte della massa.

La fase dell'omologazione

L'art. 245 c.c.i.i. è l'articolo che, quantitativamente, ha subito il maggior numero di modifiche, seppure alcune siano semplici riscritture effettuate al fine di armonizzare i nuovi contenuti della disciplina oppure indicazioni di carattere processuale.

Il Correttivo-ter ha aggiornato il comma 2 inserendo un termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione della proposta per presentare il ricorso di omologazione, stabilendo pertanto un arco temporale ben definito entro cui il debitore deve agire, prevenendo suoi potenziali comportamenti dilatori nonché garantendo steps procedurali più certi; tale previsione, inoltre, ben si inserisce nell'immutato prosieguo del comma in esame, poiché pone il termine di presentazione del ricorso di omologazione sicuramente prima dell'altro termine – stavolta fissato dal giudice delegato – relativo alla possibilità di proposizione di eventuali opposizioni da parte dei creditori o di qualsiasi altro interessato e per il deposito della relazione motivata con il parere definitivo del comitato dei creditori, non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni, richiamato anche nel novellato comma 3.

Una delle principali modifiche – se non la più importante in assoluto – apportate all'intero istituto del concordato nella liquidazione giudiziale è contenuta nella riscrittura del comma 5, che prevede l'introduzione del cram-down fiscale e contributivo, andando a ricalcare sostanzialmente (seppur mai richiamandolo) il nuovo art. 88, comma 3, c.c.i.i. relativo al cram-down nel concordato preventivo liquidatorio, anch'esso oggetto di riscrittura introdotta dal Correttivo-ter; si ha, in questo modo, un tentativo di armonizzazione del codice rispetto alla possibilità di usufruire di tale possibilità nei vari strumenti di regolazione della crisi che prevedono il voto da parte dei creditori, tra cui, appunto, l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

In concreto, andando ad attingere alla disciplina del cram-down fiscale e contributivo già previsto in altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, il nuovo comma 5 stabilisce che il tribunale debba omologare il concordato anche in presenza di voto contrario da parte degli enti fiscali o previdenziali, qualora esso risulti determinante al fine del raggiungimento delle maggioranze previste per l'approvazione e, contestualmente, la relazione del professionista indipendente attesti che la proposta risulti più conveniente rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale; pertanto, anche il concordato nella liquidazione giudiziale adesso può usufruire di tale possibilità coattiva nei confronti degli enti fiscali e contributivi, neutralizzandone comportamenti silenti o ostruzionistici a fronte dell'attestazione indipendente di convenienza economica basata su parametri oggettivi, ossia il confronto tra il trattamento dei crediti nella proposta di concordato e quello atteso dalla prosecuzione della liquidazione giudiziale.

Efficacia e reclamo del decreto di omologazione

Anche l'art. 246 c.c.i.i. è stato oggetto di importanti revisioni, compresa l'introduzione di un nuovo comma.

Innanzitutto, il nuovo comma 1 è stato completamente riscritto: in precedenza, la proposta di concordato diventava efficace alla scadenza dei termini per l'opposizione all'omologazione o di quello in cui si esaurivano le impugnazioni ex art. 245 c.c.i.i.; adesso, invece, il decreto che omologa il concordato produce i propri effetti dalla data di pubblicazione, attribuendo una maggior stabilità temporale e processuale all'intera procedura, poiché si va ad eliminare la subordinazione rispetto all'incertezza legata al passaggio in giudicato.

È invece una totale novella il comma 2-bis, la cui introduzione prevede che i giudizi pendenti di impugnazione dello stato passivo si interrompano automaticamente quando il decreto di omologazione diventa definitivo; viene comunque fatta salva la possibilità di riassumere il giudizio dal proponente o nei confronti del proponente secondo le forme previste dall'art. 207 c.c.i.i., ossia il procedimento tipico di impugnazione dello stato passivo della liquidazione giudiziale.

A completamento delle modifiche concernenti il decreto di omologazione: ricordando che il decreto di omologazione è reclamabile dinnanzi alla corte di appello, il cui decreto è, a sua volta, impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art.247, comma 12, c.c.i.i. è da segnalare l'introduzione del nuovo comma 12-bis: è ad oggi previsto un meccanismo di inibitoria che consente alla corte d'appello di sospendere temporaneamente la liquidazione dell'attivo o l'attuazione del piano – su richiesta di parte o del curatore e quando ricorrono gravi e fondati motivi, –  in caso di reclamo o ricorso per cassazione, garantendo così una tutela adeguata per le parti coinvolte e soprattutto limitando i potenziali danni derivanti da provvedimenti non definitivi.

La fase esecutiva del concordato

Non mancano le modifiche alle disposizioni sull'esecuzione del concordato, attraverso le modifiche e le integrazioni apportate all'art. 249 c.c.i.i.

Il nuovo comma 1-bis sancisce la salvezza degli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato ed i provvedimenti ad essi collegati, anche in caso di riforma o cassazione del decreto di omologazione; la disposizione rientra naturalmente nell'ottica di voler conferire una maggior stabilità dei rapporti giuridici, attribuendo una certezza del diritto alla fase esecutiva.

L'integrazione del comma 3 persegue il medesimo obiettivo di stabilità giuridica, introducendo la disciplina per la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli una volta riscossa l'intera somma derivante dalla cessione dei beni: infatti, in caso di cessione di uno o più beni compresi nella liquidazione giudiziale, eseguito il trasferimento e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

Conclusioni critiche

Le modifiche apportate dal Correttivo-ter evidenziano un chiaro intento di rafforzamento della funzionalità del concordato nella liquidazione giudiziale come strumento di soluzione concordataria e di accelerazione del processo liquidativo; si potrebbe persino osare definire tali migliorie come un incentivo a fare assurgere il concordato nella liquidazione giudiziale a miglior soluzione tra le possibili chiusure della procedura liquidatoria.

Tra i principali punti di forza emergono maggiore chiarezza normativa e procedurale, nonché incentivi per l'adozione di soluzioni concordatarie – come il cram-down fiscale e contributivo – e razionalizzazione della fase esecutiva, che garantiscono stabilità e certezza nelle operazioni; è importante segnalare come le modifiche apportate alla definizione dello strumento concordatario siano allineate a caratteristiche proprie degli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Tuttavia, pur non potendo avere certezze relative ad un futuro monitoraggio, resta da verificare se tali modifiche riusciranno a tradursi in un effettivo incremento dell’utilizzo dello strumento e nella riduzione dei tempi della liquidazione giudiziale; sicuramente, l'efficacia delle nuove disposizioni dipenderà, in larga misura, dalla capacità degli operatori – in particolare gli advisors che prepareranno le proposte concordatarie – di adattarsi alle novità e di sfruttarne appieno le potenzialità.

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