I principi in tema di assegno “divorzile” valgono anche in caso di scioglimento dell’unione civile

La Redazione
18 Settembre 2025

La Corte di cassazione, nell’ordinanza del 17 settembre 2025, n. 25495, ha stabilito che nell’ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l’assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa.

La vicenda esaminata riguardava lo scioglimento di un'unione civile tra due donne, M.G. ed L.C., nell'ambito della quale quest'ultima aveva chiesto il riconoscimento dell'assegno. A seguito di alterne vicende processuali, M.G. proponeva ricorso avvero la sentenza della Corte di appello di Trieste che – a seguito di cassazione con rinvio delle sezioni unite – aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nei confronti di L.C. Secondo la ricorrente la Corte di merito avrebbe erroneamente applicato l’art. 5 comma 6 della legge sul divorzio e ritenuto sussistente tanto il requisito assistenziale che quello compensativo.

In tale ambito la Corte ha preliminarmente evidenziato che «in tema di assegno divorzile, di esigenza assistenziale può parlarsi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quando l'ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze di vita, sì da vivere autonomamente e dignitosamente, e non possa in concreto procurarsele, con la conseguenza che non può affrontare autonomamente, malgrado il ragionevole sforzo che gli si può richiedere in virtù del principio di auto-responsabilità, il percorso di vita successivo al divorzio. La sola funzione assistenziale può giustificare l'assegno divorzile, ma in tal caso l'assegno resta parametrato tendenzialmente ai criteri di cui all'art. 438 c.c. (Cass. n. 19306/2023); diversamente, ove ricorra anche la funzione perequativa compensativa, se lo squilibrio economico sia conseguenza delle scelte fatte nella vita matrimoniale, esso va parametrato al contributo che il richiedente dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale».

Questi principi sono – ad avviso dei giudici – senz'altro valevoli anche in tema di assegno “divorzile” chiesto a seguito di scioglimento della unione civile. L'unione civile disegnata dal nostro legislatore consente di formalizzare e dare rilevanza giuridica piena al rapporto tra due persone legate da una relazione omoaffettiva, è un istituto diverso dal matrimonio, si può sciogliere con minori formalità e non conosce la fase della separazione e gli istituti ad essa connessi, come l'assegno di mantenimento; ad essa si applica però - per espressa disposizione di legge - il comma 6 dell'art. 5 della legge sul divorzio, secondo i principi già elaborati dalla giurisprudenza in tema di scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio.

Alla luce di quanto appena esposto, i giudici hanno quindi conclusivamente affermato  il principio secondo cui  «nell'ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l'assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa. Mentre la prima va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo, la seconda ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell'altra parte. Con la precisazione che la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell'avente diritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l'assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell'altra parte».

Nel caso sub iudice, la Corte di merito avrebbe dovuto quindi verificare, ai fini del requisito assistenziale, se le risorse, attuali e potenziali, di cui godeva la L.C. fossero sufficienti ad assicurarle una vita dignitosa e autonoma, anche se attestata su un tenore di vita più basso di quello che le risorse della sua partner le avrebbero consentito. Ciò non si coglie nella sentenza impugnata, nella quale si accertano soltanto, da un lato, la disparità economica tra le parti e, dall’altro, il sacrificio di una prospettiva di carriera. Quanto alla funzione compensativa, essa presuppone non soltanto un sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, ma anche un contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla famiglia. Anche tale accertamento manca nella sentenza d’appello, non essendovi cenno all’accertamento che il sacrificio della L.C. fosse stato fatto per ragioni altruistiche e solidali, per potere meglio contribuire al benessere materiale morale della formazione sociale costituita e consentire all'altro partner di potersi maggiormente dedicare alla carriera e alla produzione di reddito.

L'ORDINANZA SARA' DISPONIBILE A BREVE

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