AI, il ddl è legge: l'impatto su giustizia e professioni

La Redazione
19 Settembre 2025

Il Senato, nella seduta di mercoledì 17 settembre 2025, ha approvato definitivamente il disegno di legge recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, collegato alla manovra di finanza pubblica.  

Tra le principali novità, è stata eliminata la norma che imponeva l’installazione dei sistemi di IA pubblici su server ubicati in Italia. Il provvedimento promuove un uso dell’intelligenza artificiale «corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica», per «coglierne le opportunità» e nello stesso tempo punta a garantire la «vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali» dell’AI. 

Il testo, dopo una terza lettura in Senato, introduce rilevanti novità per le professioni intellettuali, la pubblica amministrazione, la giustizia, il diritto d’autore e il diritto penale. Vediamole insieme.

  • Professioni intellettuali: secondo l’art. 13, l’IA può essere utilizzata solo come strumento di supporto; l’attività principale resta affidata al pensiero critico umano. I professionisti devono informare i clienti, in modo chiaro ed esaustivo, sull’uso di sistemi di IA. Gli avvocati possono servirsi dell’IA (ad esempio per l’analisi documentale o la redazione di atti), ma solo come ausilio, mantenendo sempre la centralità del giudizio umano e garantendo trasparenza verso i clienti.
  • Pubblica amministrazione: l’art. 14 consente l’impiego dell’IA per migliorare efficienza e qualità dei servizi e ridurre i tempi, a condizione che siano assicurate conoscibilità, tracciabilità e trasparenza. Le decisioni restano comunque di competenza dei funzionari responsabili. Gli avvocati amministrativisti dovranno vigilare sul rispetto di questi principi, possibili nuove azioni legali proprio sulla trasparenza algoritmica, o su discriminazioni e errori automatizzati.
  • Attività giudiziaria: l’art. 15 stabilisce che solo i magistrati possono prendere decisioni su interpretazione della legge, valutazione dei fatti e adozione di provvedimenti, escludendo la cosiddetta “giustizia predittiva”. L’IA può essere usata solo per attività organizzative e amministrative. È prevista una formazione specifica per magistrati e personale giudiziario.
  • Codice di procedura civile: l’art. 17 modifica l’art. 9 c.p.c., attribuendo al Tribunale la competenza esclusiva sulle controversie relative al funzionamento dei sistemi di IA, escludendo il giudice di pace. Si prevede quindi un nuovo ambito di contenzioso specializzato per i legali.
  • Diritto d’autore: l’art. 25 precisa che possono essere protette solo le opere di origine umana, ma tutela anche quelle realizzate con l’ausilio dell’IA, purché frutto del lavoro intellettuale dell’autore. Sarà quindi importante distinguere tra opere create automaticamente e opere create con assistenza dell’IA, aprendo nuovi spazi per consulenza e contenzioso sulla titolarità dei diritti.
  • Diritto penale: l’articolo 26 introduce nuove fattispecie di reato per l’uso illecito dell’IA. Modifica, inoltre, la disciplina su aggiotaggio, plagio e manipolazione del mercato, includendo condotte realizzate con l’IA (come deepfake e plagio digitale). I professionisti dovranno quindi acquisire nuove competenze tecniche per valutare responsabilità e nesso causale.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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