Tabelle millesimali: i presupposti per la revisione e correzione di errori

La Redazione
19 Settembre 2025

La natura convenzionale delle tabelle (per la cui modifica occorre l’unanimità dei consensi) può ritenersi tale solo laddove dalla tabella risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella “diversa convenzione”, di cui all'art. 1123 c.c., comma 1.

Il diritto del condomino di chiedere la revisione delle tabelle millesimali è subordinato all'esistenza di almeno uno dei due presupposti indicati dall'art. 69 disp. att. c.c., ossia l'errore originario o l'alterazione per più di un quinto del valore proporzionale dell'unità immobiliare. La prova della sussistenza delle condizioni che legittimano la modifica incombe su chi intende effettuarla, potendo la parte che chiede la revisione limitarsi a fornire anche solo la prova implicita della divergenza e dimostrando in giudizio l'esistenza di errori obiettivamente verificabili che comportano una diversa valutazione dei propri immobili rispetto al resto del condominio.

Qualora le tabelle millesimali allegate al regolamento non contengano una deroga espressa al regime legale di ripartizione delle spese di cui all'art. 1123 c.c., la loro revisione può essere disposta anche senza il consenso unanime dei condomini, ma tramite la maggioranza prevista dall'art. 1136 comma 2 c.c., ove sussistano gli altri presupposti di legge.

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