Sull’impugnazione ed interpretazione delle clausole del disciplinare di gara

Redazione Scientifica Processo amministrativo
18 Settembre 2025

L'onere di immediata impugnazione del disciplinare di gara è circoscritto esclusivamente alla contestazione di clausole riguardanti requisiti di partecipazione ex se ostative all'ammissione dell'interessato, non anche di clausole premiali.

Ai fini della interpretazione delle clausole di una lex specialis di gara, vanno applicate le norme in materia di contratti e, oltre al criterio letterale e quello sistematico ex art. 1362 e 1363 c.c., quello funzionale; pertanto, le clausole vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto laddove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall'interprete il significato che emerge dall'interpretazione sistematica e teleologica.

Una Stazione Appaltante aggiudicava il servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale e gestione bar, all'esito delle verifiche della documentazione amministrativa, tecnica ed economica effettuate dalla Commissione di gara presentata dall'operatore economico aggiudicatario rispetto alle prescrizioni del Codice e della lex specialis di gara.

L'appalto, nello specifico, prevedeva la preparazione e distribuzione in modalità self-service della prima colazione, pranzo e cena, nonché la gestione di un bar, presso la sede didattico residenziale dell'amministrazione appaltatrice, con previsione, ancorché non specificata nel bando, della presenza di un nutrizionista/dietologo, funzionale alla scelta dei menù da proporre.

Il secondo operatore economico ricorreva al T.a.r. per l'annullamento, previa sospensione, della determinazione dirigenziale con la quale la Stazione appaltante aveva aggiudicato il servizio, chiedendo altresì la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto stipulato con l'aggiudicataria.

In particolare, la società ricorrente contestava l'operato della Stazione Appaltante nella misura in cui non sarebbe stata fatta corretta applicazione di alcuni articoli del Disciplinare di gara, in merito alla corretta identificazione della figura professionale del dietista rispetto alla categoria professionale del nutrizionista con necessità di iscrizione all'albo.

La società controinteressata eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione immediata del disciplinare di gara.

Tanto esposto, il collegio (Tar Lazio, sez. I-ter, 10 luglio 2025, n. 13620) ha evidenziato, in via preliminare, che la ricorrente non aveva un onere di immediata impugnazione del disciplinare di gara, perché tale onere è circoscritto esclusivamente alla contestazione di clausole riguardanti requisiti di partecipazione ex se ostative all'ammissione dell'interessato, rilevato che, nella fattispecie in esame, la clausola non era ostativa, bensì premiale.

Invero, ai fini della interpretazione delle clausole di una lex specialis di gara, vanno applicate le norme in materia di contratti e, oltre al criterio letterale e quello sistematico ex art. 1362 e 1363 c.c., quello funzionale. Pertanto, le clausole vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione, mentre nel caso in cui il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall'interprete il significato che emerge dall'interpretazione sistematica e teleologica.

In base a queste premesse, il collegio ha ritenuto che il criterio letterale non sia dirimente per la risoluzione della questione posta dalla ricorrente in quanto né il disciplinare di gara né il chiarimento successivo hanno fatto riferimento ad una categoria professionale ben determinata o ad un preciso albo. Pertanto, ha fatto ricorso agli altri criteri di interpretazione e, nello specifico, a quello teleologico, arrivando ad affermare che se l'amministrazione avesse voluto escludere la categoria professionale del dietista lo avrebbe fatto, senza necessità di far riferimento ad alcun albo.

Per quanto innanzi, il collegio, fatte salve le valutazioni future da parte della Commissione di gara sul punteggio da attribuire alla società ricorrente per il criterio premiale in questione e sugli aspetti successivi, ha annullato la determina di aggiudicazione impugnata, in quanto la limitata differenza di punteggio ottenuto dalla ricorrente e dalla controinteressata aggiudicataria può modificare la graduatoria finale.

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