Inopponibilità della cessione di credito “futuro” alla procedura di concordato preventivo

La Redazione
19 Settembre 2025

In una controversia relativa ad una cessione di credito operata da un debitore successivamente entrato in concordato preventivo, il Tribunale di Piacenza valuta la natura “futura” del credito derivante dall’affitto d’azienda, l’opponibilità alla massa della cessione di tale credito e la legittimazione della debitrice in concordato in continuità aziendale ad agire per l’inefficacia di atti pregiudizievoli ai creditori.

Secondo il Tribunale di Piacenza, anche nel caso di cessione del credito tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 c.c., se il credito viene ad esistenza successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo, la cessione deve ritenersi inopponibile alla massa dei creditori. (Nel caso di specie, in applicazione del principio secondo cui la cessione di credito futuro non è opponibile alla procedura concorsuale se il credito non è ancora sorto al momento del deposito della domanda, viene ritenuta inopponibile alla procedura di concordato preventivo la cessione di un credito “futuro”, corrispondente una rata semestrale di un canone di affitto non ancora maturata alla data di deposito del concordato).

Per giungere a tale conclusione, il Tribunale ha svolto le seguenti considerazioni.

Il tribunale ha, dapprima, chiarito che ha «inequivocabilmente natura di credito futuro» il credito derivante da un contratto di affitto d'azienda, in quanto tale contratto, al pari dei contratti di locazione, genera crediti che sorgono in corrispondenza del perdurare del godimento del bene, di cui i canoni costituiscono il corrispettivo. Tant'è che, nella liquidazione giudiziale, la continuazione del contratto di affitto di azienda a norma dell'art. 172, comma 3, e 184 c.c.i.i. (a seguito di liquidazione dell'affittuario) comporta l'obbligo del pagamento in prededuzione dei canoni maturati dopo l'apertura della procedura, proprio in quanto "sorgono" in costanza della procedura stessa, a differenza di quelli sorti anteriormente, sottoposti alla falcidia concorsuale.

Il Tribunale ha poi richiamato la giurisprudenza secondo la quale «nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria» (Trib. Nocera Inferiore, sent. n. 738/2025). In caso di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo (Cass. civ., sez. I, ord. n. 28198/2023).

Infine, segnala il Tribunale che l'espresso richiamo operato dall'art. 169 l. fall. all'art. 45 l. fall. determina la piena equiparazione tra concordato preventivo e fallimento quali procedure di esecuzione forzata collettiva (Cass. civ., sez. I, ord. n. 34385/2023) con conseguente applicazione dei medesimi principi in materia di opponibilità delle cessioni alla massa dei creditori concordatari, tenuto anche conto della continuità normativa a tali principi espressa dal combinato disposto ex artt. 96 e 145 c.c.i.i.

La pronuncia si occupa anche di un altro tema: la legittimazione attiva del cedente a far valere l'inefficacia di atti pregiudizievoli alla massa dei creditori nel concordato preventivo in continuità aziendale, e ad agire per il recupero al proprio patrimonio un asset attivo, distribuibile ai creditori.

Il tribunale nota innanzitutto come nell'impianto del c.c.i.i., la legittimazione per l'esercizio di azioni di inefficacia o, più in generale, di azioni conservative e recuperatorie è generalmente attribuita, anche per ragioni di efficienza, al soggetto deputato alla gestione del patrimonio del debitore, non solo nelle preocedure connotate dal c.d. “spossessamento”, ma anche nelle procedure liquidatorie negoziali. Nel concordato preventivo, l'art. 94, comma 1, c.c.i.i. mantiene in capo al debitore la gestione del proprio patrimonio, obbligandolo a compiere ogni atto necessario alla esecuzione del piano di concordato (art. 118, comma 3, c.c.i.i.), anche quindi nell'interesse dei creditori. Peraltro, a differenza di quanto accade nelle procedure liquidatorie negoziali (concordato liquidatorio e semplificato), manca nel concordato in continuità la previsione legislativa di un organo della procedura deputato all'esercizio delle azioni finalizzate al conseguimento dell'attivo, che agisca quale mandatario nell'interesse dei creditori.

Pertanto, il quadro normativo risultante dal codice della crisi induce ad una interpretazione evolutiva che riconosca al debitore in concordato in continuità la legittimazione a far valere l'inefficacia di atti nei confronti della massa, qualora dall'azione consegua un recupero di attivo concordatario ed un beneficio per l'intera massa, coerentemente del resto con la maggiore responsabilizzazione del debitore che connota le procedure in continuità aziendale.

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