Sospensione e interruzione del termine di prescrizione dell’azione civile risarcitoria nel processo penale

La Redazione
22 Settembre 2025

La terza sezione civile della Corte di cassazione, con l’ordinanza 17 settembre 2025, n. 25463, ravvisando la necessità di comporre un contrasto interpretativo, ha chiesto alle Sezioni Unite di individuare lo statuto regolatorio della sospensione ed interruzione del termine di prescrizione riguardo all’azione civile di danni esercitata in sede penale.

Le questioni sottese al caso in questione riguardano:

a) se, allo scopo di ritenere accertata la tempestività dell'esercizio dell'azione risarcitoria nel processo penale debba aversi riguardo non al termine di prescrizione dell'illecito aquiliano ma al più lungo termine di prescrizione previsto per il reato (nella fattispecie fissato in sei anni);

b) se sul termine di prescrizione dell'azione risarcitoria, ove il danneggiato si sia costituito parte civile, incidano le cause di interruzione e sospensione del termine verificatesi prima della costituzione di parte civile;

c) se, infine, l'innesto dell'azione risarcitoria nel giudizio penale produca effetti non in relazione alla prescrizione “base” ma solo con riguardo alle cause di sospensione e interruzione del termine di prescrizione che si verifichino dopo l'esercizio dell'azione civile nel giudizio penale.

Con riferimento alla questione sub a), di più agevole soluzione, deve appurarsi – in specie – se ai fini dell'operatività della disciplina recata dalla seconda parte dell'art. 2947, comma 3, c.c., sia necessaria la costituzione di parte civile o altro atto che produca i medesimi effetti interruttivi della prescrizione con effetto permanente.

Al contrario, appare pacifico che la prima parte della suddetta norma si applichi anche quando il danneggiato non si sia costituito parte civile: ne discende che il danneggiato da fatto illecito previsto e punito dalla legge come reato beneficia della prescrizione più lunga e, in coerenza con tale beneficio, soggiace agli oneri interruttivi della prescrizione più lunga automaticamente.

Rispetto alle altre due questioni, richiamate sopra sub b) e c), va osservato che, secondo la giurisprudenza penale, una volta accertata la tempestività della costituzione di parte civile – che costituisce il discrimine per affermare la tempestività o meno dell'azione civile anche nel processo penale – l'azione civile inserita nel processo penale soggiace alle regole della prescrizione penale e delle relative cause di interruzione e di sospensione, ed in specie di quelle previste e disciplinate dagli artt. 159 e 160 c.p.: la conseguenza è che l'azione civile fruisce non solo del termine di prescrizione quinquennale (o quello più lungo ove per il reato in questione sia previsto un termine di prescrizione più lungo) ma anche del prolungamento dei termini conseguenti ad eventi interruttivi e sospensivi della prescrizione penale, non potendosi ritenere che il riferimento contenuto nell'art. 2947, comma 3, c.c. alla durata, eventualmente più lunga, della prescrizione penale operi solo con riguardo al termine base e non anche a tutti gli istituti propri di essa (v. ad es. Cass. n. 11961/2012Cass. n. 12587/2013Cass. 28598/2017Cass. n. 46/2019).

Viceversa, per la giurisprudenza civile, ai fini del diritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste dalla disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di interferenza della disciplina penalistica: ne discende che, una volta verificata la tempestività della costituzione di parte civile, il diritto al risarcimento derivante dal fatto illecito resta disciplinato, per il resto, dalle ordinarie regole civilistiche, a cominciare da quelle dettate dagli artt. 2934 e 2935 c.c.

In sintesi, ciò che deve assumere rilievo è se l'azione risarcitoria fatta valere dalla parte civile nel giudizio penale sia stata esercitata tempestivamente, cioè prima del maturare del termine prescrizionale, perché soltanto la tempestiva costituzione di parte civile deriva l'effetto proprio di ogni domanda giudiziale, cioè quello di interrompere o sospendere il termine di prescrizione fino alla pronuncia della sentenza irrevocabile di estinzione del reato.

Ebbene:

a) o si ritiene, ai fini dell'accertamento dell'efficacia interruttiva del termine prescrizione, che abbia rilievo il solo termine prescrizionale del diritto civile risarcitorio (semmai “allungato” ai sensi della prima parte dell'art. 2947, comma 3, c.c.), in quanto, sebbene innestata nel tronco del processo civile, l'azione civile resta inserita nel quadro generale dell'istituto civilistico della prescrizione;

b) o, al contrario, la tempestività dell'esercizio dell'azione risarcitoria nel processo penale deve tenere conto anche delle cause di interruzione e prescrizione di cui agli artt. 159 e 160 c.p.

La questione non appare risolta in senso univoco ed esaustivo dalla giurisprudenza. Ne consegue la ritenuta opportunità di rimettere la questione alle Sezioni Unite, affinché chiariscano se l'esercizio dell'azione civile risarcitoria nel processo penale che produce l'effetto sospensivo/interruttivo permanente proprio della proposizione di ogni domanda giudiziale sia sottoposto non solo alle cause civilistiche di sospensione e di interruzione del termine di prescrizione, ma anche alle cause penali di interruzione e di sospensione di cui agli artt. 159 e 160 c.p. che si siano verificate prima della costituzione di parte civile.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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