Ammissibilità di prodotto sfornito della certificazione tecnica richiesta ma sostanzialmente equivalente
22 Settembre 2025
Il caso. La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione sostenendo che l'offerta della prima classificata doveva essere esclusa, in quanto il prodotto offerto non era rispondente alle caratteristiche tecniche minime richieste dal Capitolato. La soluzione del TAR Lazio. Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso, ribadendo l'applicabilità del principio di equivalenza ed osservando, in particolare, che i requisiti del prodotto riportati come “caratteristiche minime”, altro non sono che le caratteristiche che descrivono il prodotto della ricorrente, laddove la stazione appaltante ha fatto salva nella legge di gara la fornitura di un “prodotto equivalente”. Prosegue il Giudice amministrativo osservando che il principio di equivalenza torva applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica e che la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis (TAR Sicilia, sez. I, 27 giugno 2024, n. 2083; Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2024, n. 1545; TAR Marche, sez. II, 4 marzo 2024, n. 207). Il principio di equivalenza è, infatti, finalizzato ad evitare una irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l'ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta: «le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara non debbono intendersi come vincolanti nel quomodo, ma soltanto quoad effectum, nel senso che le offerte sono ritenute rispettose della suddetta lex specialis laddove siano, comunque, capaci di conseguire il fine ultimo dell'affidamento (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 30 agosto 2022, n. 7558 e Cons. Stato, sez. III, 6 settembre 2023, n. 8189)» (Cons. Stato, sez. III, 1 febbraio 2024, n. 1019). |