Sanzionato per lite temeraria l’avvocato che crea il ricorso con l’intelligenza artificiale senza un’adeguata verifica
23 Settembre 2025
La vicenda esaminata riguardava un ricorso proposto al Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro, con il quale veniva proposta opposizione nei confronti di un'ingiunzione di pagamento e dei titoli sottesi, costituiti da otto avvisi di addebito. Con la sentenza del 16 settembre 2025, il Tribunale di Torino ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, evidenziando, tra l'altro, che tutte le doglianze relative al merito della pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento e alla validità formale degli stessi erano «espresse in termini del tutto astratti, privi di connessione con gli specifici titoli impugnati e che, pertanto, risultano in larga parte inconferenti». Per tali ragioni, i giudici, in sede di liquidazione delle spese di lite, hanno ritenuto di dover condannare parte attrice, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento della somma di euro 500 in favore di ciascuna delle parti convenute. La ricorrente – evidenzia la sezione lavoro – «ha infatti agito in giudizio con malafede o, quantomeno con colpa grave, dal momento che ha proposto opposizione nei confronti di avvisi di addebito che le erano stati tutti notificati in precedenza, già oggetto di plurimi atti di esecuzione anch'essi tutti regolarmente notificati ed ha svolto – tramite un ricorso redatto “col supporto dell'intelligenza artificiale”, costituito da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti, senza allegazioni concretamente riferibili alla situazione oggetto del giudizio – eccezioni tutte manifestamente infondate». A tale statuizione consegue, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. la condanna ad una somma in favore della cassa delle ammende determinata equitativamente in € 500. Il provvedimento del Tribunale di Torino merita di essere segnalato in quanto si tratta uno dei primi casi in cui un giudice nazionale ha censurato il comportamento della parte processuale per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale senza un'adeguata verifica delle fonti e degli output generati. |