Mancato superamento delle soglie dimensionali: l’onere della prova grava sul debitore
24 Settembre 2025
I fatti: Il Tribunale di Bolzano rigettava l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale di una S.r.l. avanzata da una creditrice di questa, ritenendo che dagli elementi raccolti potesse desumersi la sostanziale inattività della debitrice almeno dall'anno 2020 e che, conseguentemente, risultasse provato il mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, coma 1, lett. d), c.c.i.i. In particolare, il Tribunale riteneva che – seppur in via indiziaria – costituissero elementi idonei e sufficienti a comprovare l'assenza in capo alla debitrice dei requisiti dimensionali:
La creditrice agiva quindi con reclamo ex art. 50 c.c.i.i. per ottenere la riforma del decreto e la dichiarazione di fallibilità della resistente, evidenziando come, in mancanza di prova positiva circa il mancato superamento delle soglie di fallibilità, la società dovesse presumersi assoggettabile alla procedura concorsuale. La Corte d'appello rileva, in primo luogo, che, dalla formulazione dell'art. 121 c.c.i.i., risulta che l'onere della prova in ordine al mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, coma 1, lett. d), c.c.i.i. «grava sul debitore, il quale, per evitare l'assoggettamento alla procedura concorsuale, deve dimostrare positivamente, mediante il deposito dei bilanci e documentazione contabile o altra idonea evidenza, di non aver superato le soglie previste per attivo patrimoniale, ricavi e debiti». La regola generale risultante dal quadro normativo vigente, dunque, è quella della assoggettabilità degli imprenditori commerciali alla procedura di liquidazione giudiziale. L'eccezione, invece, corrisponde alla non assoggettabilità, subordinata alla rigorosa dimostrazione, da parte del debitore, del mancato superamento delle soglie dimensionali stabilite dalla legge (interpretazione confermata dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sulla legge fallimentare, che la Corte ritiene pienamente valida anche alla luce della disciplina del codice della crisi). Quanto agli elementi valorizzati dal Tribunale per sostenere la non assoggettabilità della S.r.l. (soggetto senz'altro rientrante nella nozione di imprenditore commerciale) alla procedura, la Corte segnala quanto segue: «Il mancato superamento delle soglie dimensionali deve essere dimostrato mediante prova diretta, non potendo essere desunto sulla base di meri indizi in via presuntiva, giacché ciò si tradurrebbe inammissibilmente in un sovvertimento del criterio legale di riparto dell'onere della prova, con l'effetto di ritenere sufficiente una prova negativa – ossia l'assenza di elementi attestanti il superamento delle soglie – in luogo della necessaria prova positiva che, per espressa previsione normativa, deve essere fornita dal debitore. |