Compensatio lucri cum damno: niente doppio risarcimento se l’indennizzo assicurativo supera il danno

La Redazione
23 Settembre 2025

Il Tribunale di Ancona, con sentenza 7 maggio 2025 n. 3745, affronta la questione del cumulo tra risarcimento del danno da RCA e indennizzo da polizza infortuni privata in caso di sinistro stradale. Il giudice, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite e una recente pronuncia della Cassazione, afferma il divieto di cumulo tra le due forme di ristoro: il danneggiato che ha già ricevuto un indennizzo assicurativo non può pretendere ulteriori somme a titolo di risarcimento del medesimo danno, onde evitare un ingiustificato arricchimento. Nel caso specifico, la domanda dell'attore è stata dichiarata improcedibile, poiché l'indennizzo ricevuto (310.000 euro) superava il danno richiesto a titolo risarcitorio (260.000 euro). Integrale compensazione delle spese processuali per la particolarità della questione e la presenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali.

In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, quando il danneggiato ha già percepito da una polizza infortuni privata un indennizzo di importo superiore al danno lamentato, la domanda di risarcimento nei confronti dell'assicurazione della responsabilità civile auto è improcedibile per il divieto di cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno. Il giudice deve detrarre dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa già percepita, in ossequio al principio della compensatio lucri cum damno, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 12565/2018) e ribadito da Cass. civ. n. 3249/2025.

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