Il trattamento sanitario obbligatorio: il punto sul procedimento dopo l’intervento della Consulta
Roberta Nardone
24 Settembre 2025
La sentenza della Corte costituzionale del 30 maggio 2025, n. 76, ha dichiarato illegittimo l’art. 35 della legge n. 833/1978 in materia di Trattamento Sanitario Obbligatorio. In particolare, ha previsto la comunicazione dell’ordinanza del Sindaco all’interessato, il suo ascolto da parte del Giudice Tutelare e la notificazione del decreto di convalida sollevando, tuttavia, problematiche prettamente procedurali sui quali gli studiosi e le corti di merito si interrogano.
La sentenza della Corte costituzionale 30 maggio 2025, n. 76
La Corte costituzionale con la sentenza n. 76/2025 ha dichiarato la illegittimità dell’art. 35 della legge n. 833/1978 (istitutiva del servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede che:
- il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, se esistente;
- il giudice tutelare senta la persona sottoposta al trattamento prima di convalidare il TSO;
- il decreto di convalida sia notificato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, se esistente.
Il testo della norma nelle parti interpolate (commi 1-2-3-4), è divenuto il seguente:
«Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere «comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e» notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni «, sentita la persona interessata» e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco «e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente». In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione «alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e» al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso».
Le novità introdotte, in cui l’ascolto del soggetto «trattato» è divenuto momento centrale e la spiccata procedimentalizzazione che è conseguita all’intervento della Consulta, hanno riaperto problematiche preesistenti e sollevato dubbi interpretativi ed applicativi cui i diversi Tribunali hanno dato risposta in modo non sempre uniforme.
I termini e le garanzie procedurali
La legge n. 833/1978 già disponeva per il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera una serie di garanzie procedurali consistenti, quelle che precedono l'adozione del provvedimento sindacale, in un duplice parere medico. Il provvedimento è, infatti, adottato su proposta motivata - in relazione alla sussistenza dei presupposti di cui al terzo comma dell'art. 33 della legge citata - di un medico (c.d. proponente) , sottoposta a «convalida» - così testualmente l'art. 34, comma 4, ultimo periodo - di un secondo medico dell'unità sanitaria locale (c.d. convalidante), dunque appartenente al servizio sanitario nazionale, normalmente uno specialista in psichiatria.
L’art. 35 della legge n. 833/1978 prevede, quindi, tre termini di quarantott’ore, rimasti invariati:
1. Il primo termine intercorre tra la convalida del medico specialista e l’ordinanza (di convalida) del Sindaco. Come molte corti di merito hanno evidenziato è utile e necessario che il Sindaco nel provvedimento inserisca l’orario per garantire il (successivo) controllo del giudice.
2. Il secondo termine decorre tra il «ricovero» e la notifica al giudice tutelare (nel dubbio si chiede ai sanitari di attestare quando effettivamente sia iniziata (non tanto il ricovero in esecuzione dell’ordinanza del Sindaco, quanto) l’obbligatorietà degli interventi cui il paziente è stato sottoposto (ad es. somministrazione di farmaci o contenzioni contro la volontà). In ogni caso, è fondamentale che il medico indichi l’orario della proposta.
3.Il terzo termine decorre tra la notifica al giudice tutelare e la convalida.
In questo lasso di tempo andranno compiuti tutti i nuovi adempimenti. Quanto al giudice, secondo l’orientamento maggioritario, il termine finale può ritenersi rispettato con il deposito telematico del provvedimento, possibilmente indicato dal giudice in calce al decreto e comunque ricavabile dal PCT (o attestato dal cancelliere): sarebbe, infatti, praticamente impossibile garantire comunicazione e notificazione nelle 48 ore, specialmente nei fine settimana.
La proposta e la convalida
La Corte costituzionale non è intervenuta sulla proposta e sulla convalida dei medici. Si può tuttavia desumere dalla sentenza l’opportunità di una maggiore motivazione dei tre requisiti per disporre il trattamento sanitario obbligatorio exart. 34, ossia: a) alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici; b) il fatto che gli stessi non vengano accettati dall’infermo; c) la mancanza di condizioni e circostanze che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospedaliere. Dunque, il medico dovrebbe evitare formule stringate (es. “scompenso psicotico con rifiuto delle cure”): più succinta sarà la motivazione del medico, maggiore sarà l’istruttoria richiesta al giudice.
È necessario, come noto, che la convalida provenga da un medico dell’unità sanitaria locale.
Per le proroghe secondo alcuni tribunali non è richiesta la convalida e quindi le 48 ore per il sindaco decorreranno dalla proposta di proroga, che deve essere fatta dal «sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale». Si può lasciare questa assunzione di responsabilità al medico, non conoscendo il giudice l’organigramma interno dei reparti. Il tribunale di Genova ritiene necessaria anche per la proroga la convalida giudiziale.
L'ordinanza del sindaco
L’ordinanza del Sindaco necessita di attenta motivazione in relazione alle tre condizioni per disporre il trattamento sanitario obbligatorio e precisamente:
a) la esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici; b) il fatto che gli stessi non vengano accettati dall’infermo; c) la mancanza di condizioni e circostanze che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospedaliere. Inoltre, il medico, la cui proposta è in genere richiamata nell’ordinanza sindacale, dovrebbe evitare formule stringate (es. «scompenso psicotico con rifiuto delle cure»): più succinta sarà la motivazione del medico e, quindi, del sindaco, maggiore sarà l’istruttoria richiesta al giudice.
La proposta e, quindi, il provvedimento del sindaco dovrebbe contenere il riferimento a:
- l'esistenza di alterazioni psichiche che richiedano urgenti interventi terapeutici;
- le attività compiuta per acquisire il consenso al trattamento e condotte che configurino il rifiuto delle cure;
- l'impossibilità di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospedaliere;
- la prova della comunicazione all’interessato dell’atto da convalidare;
- l'indicazione precisa dell’ospedale dove la persona è ricoverata.
Inoltre, sarebbe bene che l’ordinanza contenesse i seguenti avvertimentiall’interessato:
1.che può comunicare con chiunque ritenga opportuno;
2. che chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o modifica del Trattamento Sanitario Obbligatorio;
3.che il Giudice Tutelare procederà al suo ascolto e all’eventuale convalida dell’ordinanza entro 48 ore dalla sua notificazione in Cancelleria.
La comunicazione dell'ordinanza del sindaco all'interessato
La Corte costituzionale ha previsto che il provvedimento sindacale sia comunicato all’interessato o al suo legale rappresentante, ove esistente, come ad es. il genitore in caso di TSO per minorenni; l’eventuale amministratore di sostegno munito di poteri sanitari e il tutore. Il messo comunale deve consegnare alla cancelleria del giudice tutelare i seguenti documenti, tutti insieme e completi:
Poiché al momento non è previsto che il nome dei predetti sia inserito nel fascicolo sanitario elettronico, per accertare l’esistenza di un legale rappresentante, il Sindaco potrebbe fare una verifica all’anagrafe; la Cancelleria nel registro di volontaria giurisdizione; il giudice nella sezione «ricerca fascicoli» della Consolle (ma solo per il suo circondario). Qualora dovesse emergere l’esistenza di un legale rappresentante diverso da colui che ha ricevuto la comunicazione, il vizio andrebbe sanato dal giudice, magari disponendone la comparizione in udienza (la comunicazione al legale rappresentante e l’ascolto dell’interessato paiono adempimenti distinti: uno non sana l’altro).
La Corte costituzionale ha affermato che “il diritto di ricevere comunicazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale non è inficiato dalla condizione di alterazione psichica in cui versa la persona sottoposta a trattamento sanitario coattivo” (§ 7 della sentenza); per garantire il diritto di difesa diviene dunque necessaria l'audizione (§ 8 della sentenza).
Ne discende che, qualora il paziente fosse sedato al momento della comunicazione dell’ordinanza, il messo comunale o l’agente notificatore si limiterà a darne atto nella relata. Non è infatti deontologicamente accettabile somministrare al paziente un antidoto agli anestetici solo per permettergli di firmare per ricezione l’atto.”
Ove il giudice riceva l’ordinanza priva della prova della comunicazione all’interessato, sarà il giudice stesso, nel corso dell’audizione, ad informare il predetto dell’ordinanza del Sindaco, sanando la mancata comunicazione (scrive la stessa Corte costituzionale: «Sono assorbiti, altresì, i profili di censura attinenti all'omessa previsione degli avvisi da inserirsi nelle comunicazioni rivolte alla persona sottoposta a trattamento sanitario coattivo virgola in quanto reso sottese esigenze sono soddisfatte dall'obbligo di audizione del giudice tutelare prima della convalida» (§11).
D'altronde, non è stato previsto un «termine a difesa», cioè uno spazio da lasciare al paziente tra la comunicazione e l’audizione.
Ovviamente l’audizione del giudice non potrà sanare la omissione della comunicazione dell’ordinanza sindacale al legale rappresentante del soggetto trattato e al vizio l’Ufficio dovrà porre rimedio nei termini di legge.
Sarebbe opportuno che agli atti fosse allegato da parte del Comune una fotocopia del documento ove possibile.
Se la persona non parla italiano, la richiesta di convalida comunicata all’interessato deve essere tradotta in una lingua che il predetto conosce, a cura, sembra preferibile, del Comune, e deve includere il nome e i contatti dell’interprete nominato dal medesimo ente affinché possa essere contattato dal Giudice tutelare perché partecipi all’audizione del paziente (sia che avvenga in presenza che a distanza).
In caso di mancanza anche di uno solo di questi documenti, il giudice potrebbe richiedere al Comune di completare la trasmissione entro i termini previsti per la convalida.
Il comma 3 dell’art. 35 cit. prevede altresì, da sempre, che il provvedimento «di cui al primo comma», ossia l’ordinanza del Sindaco, sia eventualmente comunicato mediante messo comunale:
al Sindaco del Comune di residenza dell’infermo, se diverso;
al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il diverso Comune di residenza nel termine di 48 ore dal «ricovero» .
in caso di stranieri o apolidi, al Ministero dell’Interno e al Consolato tramite il Prefetto.
La omissione delle comunicazioni dell’ordinanza sindacale con cui si dispone il TSO o si proroga al Giudice tutelare determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio (art. 35 legge n. 833/1978).
L'audizione dell'interessato e l'istruttoria del giudice
Il comma 2 dell’art. 35 legge n. 833/1978 a seguito dell’intervento della Corte costituzionale detta i seguenti compiti del giudice tutelare, di cui solo il secondo è una novità:
1. assumere informazioni;
2. sentire l’interessato;
3. disporre eventuali accertamenti.
La norma è applicabile anche in caso di proroghe. Il comma 4, infatti, dell'art. 35legge n. 833/1978, integrato dalla Corte costituzionale, rinvia infatti agli adempimenti del comma 1 e del comma 2.
Tra le «informazioni» che il G.T. può assumere non è escluso l'ascolto dei medici (che può rivelarsi molto utile per la decisione), come pure quello, eventuale, dei familiari.
L’audizione della persona interessata ha assunto, a seguito della decisione della Consulta, una importanza essenziale.
Nella sentenza n. 76/2025 la Corte costituzionale ha osservato che detto adempimento «assume la valenza di strumento di primo contatto, che consente di conoscere le reali condizioni in cui versa la persona interessata, anche dal punto di vista dell'esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale» (8.2.2.§), oltrechè essere “adempimento essenziale della procedura” (8.3.§), un «presidio giurisdizionale minimo... necessario per la verifica in concreto dei presupposti sostanziali che giustificano il trattamento, funzionale alla sua convalida» (8.2.1.§).
A tale atto deve certamente provvedere il giudice tutelare e (o altro magistrato all'uopo designato per turno), non un soggetto estraneo alla giurisdizione (quale, ad es., un membro dell'Ufficio del processo, etc.).
Secondo alcuni studiosi la qualifica della convalida del TSO come “misura cautelare” renderebbe l’incombente precluso ai giudici onorari, atteso il disposto dell’art. 1 della legge n. 51/2025 (che ha modificato l'art. 30 d.lgs n. 116/2017) che espressamente inibisce l'assegnazione ai giudici non togati dei «procedimenti cautelari e possessori».
Ricevuta la documentazione (ed ottenuti gli eventuali atti mancanti) la cancelleria addetta al settore volontaria giurisdizione provvederà a contattare immediatamente il giudice tutelare di turno e a contattare il referente della struttura affinché lo stesso, in ragione dello stato di salute e condizioni generali del paziente, indichi al giudice la fascia oraria in cui si potrà procedere all’audizione (in presenza o a distanza) in condizioni tali da consentire una fattiva collaborazione. A tale proposito è necessaria una interlocuzione anche non formale tra la ASL e il Tribunale affinché l’ente sanitario indichi un indirizzo mail presso cui ricevere le comunicazioni e l’eventuale il link per il collegamento audiovisivo, che dovrà avvenire a mezzo della piattaforma Microsoft Teams e comunque un recapito presso il presidio ospedaliero per concordare tempi e modalità dell’accesso del giudice tutelare per l’audizione del paziente o il collegamento on line.
La cancelleria dovrà anche:
– trasmettere il decreto del Giudice tutelare di fissazione dell’audizione alla polizia municipale (o carabinieri territorialmente competenti) del Comune affinché provvedano alla comunicazione dello stesso al rappresentante legale – se esistente – della persona sottoposta al TSO) giacché ove il paziente non abbia un rappresentante legale l’avviso contenuto nel provvedimento del sindaco che lo stesso sarebbe stato sottoposto a convalida del giudice tutelare entro le 48 ore successive previa audizione dell’interessato vale come comunicazione al paziente);
– comunicare al Comune e all’Azienda Sanitaria coinvolta il decreto di fissazione dell’udienza;
– le informazioni necessarie sull’udienza stessa (data, ora, modalità);
– il link per il collegamento se l’udienza si svolge da remoto;
– attivare eventualmente il collegamento da remoto;
– assicurare la presenza dell’interprete, ove necessario.
L’opzione più garantista per l’ascolto – e rispettosa della dignità del paziente – è sicuramente l’udienza in presenza, recandosi il giudice presso il nosocomio. Vi è del resto un passaggio della sentenza della corte costituzionale – non recepito però nel dispositivo – che allude a questo incombente, per verificare concretamente le condizioni del ricovero e l’assenza di violenza sul paziente («L’audizione da parte del giudice tutelare presso il luogo in cui la persona si trova – normalmente un reparto del servizio psichiatrico di diagnosi e cura – è certamente garanzia che il trattamento venga eseguito nel rispetto dell’art. 13, quarto comma, Cost., che sancisce il divieto di violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni della libertà personale, e nei limiti imposti dal rispetto della persona umana, ai sensi dell’art. 32, secondo comma, Cost.», § 8.2.2).
Alcuni tribunali, tuttavia, hanno ritenuto che non si possa ricavare da questo obiter dictum l’incostituzionalità dell’udienza da remoto, anche perché la Corte stessa richiama l’art. 473-bis.54 c.p.c.
Secondo alcuni interpreti , più che il richiamo all'art. 473-bis.54 c.p.c. (“se l'interdicendo o l'inabilitando non può comparire per legittimo impedimento o la comparizione personale può arrecargli grave pregiudizio, il giudice, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo in cui si trova. Valutata ogni circostanza, può disporre che l'udienza si svolga mediante collegamento audiovisivo a distanza, individuando le modalità idonee ad assicurare l'assenza di condizionamenti”) che è disposizione specifica, concernente procedura volta alla pronunzia di interdizione o inabilitazione (oltreché di amministrazione di sostegno: art. 473-bis.58 c.p.c.), varrebbe il richiamo alla disposizione generale di rito di cui all'art. 127-bis c.p.c., con riguardo all'udienza svoltasi in videoconferenza. Peraltro l'interessato, seppur in tempi molto ristretti, potrebbe esercitare il diritto di opposizione, chiedendo che l'audizione si svolga in presenza.
L’ascolto della persona sottoposta a TSO in ambito ospedaliero sarà effettuato dal Giudice tutelare, alternativamente, in presenza o tramite collegamenti audiovisivi exart. 127-bis c.p.c., previa identificazione del paziente da parte del personale sanitario della struttura a tanto abilitato. La verbalizzazione sarà assicurata dal cancelliere o dal funzionario addetto all’Ufficio per il processo.
L’audizione è limitata a verificare che non emerga ictu oculi la insussistenza delle condizioni di cui all’art. 34, comma 4, l. cit. (le dichiarazioni del paziente potrebbero infatti risultare superflue a tale scopo giacché, dopotutto, l’assenza di consapevolezza di malattia e il rifiuto delle cure sono i presupposti stessi del TSO)
Si ritiene che debba essere escluso il diritto di terzi di assistere all’audizione (salvo il personale dell’ufficio, della struttura medica, l’interprete e il legale rappresentante dell’interessato ove esistente). Caso per caso il giudice valuterà come opportunamente sintetizzare il contenuto dell’ascolto per il quale potrebbe essere non necessaria un autonoma verbalizzazione essendo sufficiente che il giudice riporti il contenuto dell’ascolto nel decreto, dando atto di chi era presente.
La videoconferenza è prevista in generale dall’art. 127-bis c.p.c. e – per il caso parzialmente simile dell’ascolto della persona da interdire, inabilitare o sottoporre ad amministrazione di sostegno – dall’art. 473-bis.54, comma 3, c.p.c. («Se l’interdicendo o l’inabilitando non può comparire per legittimo impedimento o la comparizione personale può arrecargli grave pregiudizio, il giudice, con l’intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo in cui si trova. Valutata ogni circostanza, può disporre che l’udienza si svolga mediante collegamento audiovisivo a distanza, individuando le modalità idonee ad assicurare l’assenza di condizionamenti”).
Salvo casi particolari, in cui ad es. ovviare a malfunzionamenti tramite una videochiamata WhatsApp, l’applicazione fornita dal Ministero per l’udienza da remoto è Microsoft Teams.
Sarebbe opportuno che ogni tribunale concordasse con la struttura sanitaria :
a. il link dedicato per il collegamento (ciò eviterebbe al giudice di turno di dover creare un nuovo link per ogni fascicolo e alla Cancelleria di doverlo comunicare ogni volta);
b. che al link dedicato abbiano accesso tutti i giudici tutelari che si alternano nei turni.
Ricevuto il fascicolo, la cancelleria telefonerà all’ospedale per concordare l’orario del collegamento, considerate le condizioni del paziente. Si ritiene che – anche quando il paziente sia totalmente incapace di collegarsi, nonostante alcuni tentativi – non si possa mai derogare al termine di 48 ore a disposizione del giudice: si potrà decidere sulla convalida del TSO, dando conto degli altri elementi a disposizione.
Problematiche possono sorgere nel caso, ormai non raro, di paziente straniero, non in grado di comprendere la lingua italiana.
La difficoltà ad avere la disponibilità in tempi così celeri di un interprete (nominato exart. 122 c.p.c.) potrebbe essere superata con l'utilizzo di un traduttore simultaneo, quale Microsoft Translator. Alcuni hanno suggerito, quale extrema ratio (in caso di impossibilità di nomina del traduttore), l'applicazione analogica dell'art. 407, comma 3, c.c., dettato in tema di audizione del beneficiario di a.d.s.
La norma dispone che il G.T., “in caso di mancata comparizione dell'interessato provvede comunque sul ricorso”: infatti se non è possibile a nominare l'interprete; in ipotesi di paziente trasferito in luogo di cura privo di video collegamento e non sia possibile audirlo in presenza; in caso di paziente oppositivo che rifiuta ogni dialogo, ovvero che sia in sedazione, ovvero, si trovi in gravi condizioni cliniche, il G.T., tenuto comunque a provvedere a pena di inefficacia sulla richiesta di convalida.
In questi casi il giudice tutelare utilizzerà le fonti di conoscenza a sua disposizione che sono presenti nel fascicolo telematico e che potrebbero al più essere integrate con l'ascolto dei medici e familiari.
Dell'audizione compiuta va redatto processo verbale di udienza (redatto in modalità telematica: art. 196-quater, comma 2, disp. att. c.p.c.) in cui sono descritte le attività compiute, le dichiarazioni rese dal paziente in TSO, le sue condizioni cliniche, le risposte che egli fornisce, oltrechè le dichiarazioni rilasciate dai medici intervenuti, senza peraltro necessità di sottoscrizione del verbale, ma solo di darne lettura (exart. 126, capoverso, c.p.c., novellato dal d.lgs. n. 164/2024).
Il decreto del giudice (di convalida o non convalida)
Ai sensi del comma 2 dell’art. 35 cit., il giudice, all'esito dell'audizione, provvede con decreto “motivato” che viene depositato nell'applicativo consolle del magistrato.
La motivazione sarà più ampia del passato, non dovendosi il giudice limitare al controllo dei termini, ma anche rendere conto dell’istruttoria svolta. Inoltre, ai sensi dell'art. 35, comma 6, della legge n. 833/1978 è compito del giudice «qualora ne sussista la necessità, adottare i provvedimenti urgenti che possono concorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo» (anche se per soli 7 giorni è raro rilevare questa esigenza).
Il giudice tutelare provvede alla immediata emissione del provvedimento di convalida appena terminata l’audizione del paziente, on line o in presenza .
Il decreto del giudice tutelare deve essere comunicatoalSindaco dalla Cancelleria, cosa già prevista e possibile anche con PEC (infatti il termine delle 48 ore da rispettare è riferito al solo deposito del provvedimento del G.T. in cancelleria; ovviamente in caso di mancata convalida il provvedimento va immediatamente comunicato al paziente, al sindaco e al nosocomio per gli adempimenti immediati).
La Corte Costituzionale ha disposto inoltre la notificazione del decreto all’interessato.
Per la notifica all’interessato del decreto del giudice tutelare, ove la convalida avvenga alla presenza del paziente verrà predisposto un doppio originale del provvedimento di cui uno, all’esito dell’audizione, verrà consegnato all’interessato e fatto inserire nella cartella clinica del predetto. Lo stesso Giudice tutelare darà atto in calce al provvedimento che la notifica dello stesso avviene ai sensi dell’art.151 c.p.c. con consegna a mani del paziente che prende visione della convalida ovvero, ove il paziente non intenda firmare per ricevuta, ne verrà dato atto in calce al provvedimento. Uno dei due originali così completato sarà consegnato al responsabile medico per l’inserimento nella cartella clinica del paziente.
Ove l’audizione avvenga in via telematica il provvedimento dovrà essere immediatamente depositato per la consegna di copia conforme anche a mezzo PEC alla polizia municipale o ai carabinieri che ne cureranno la consegna al paziente (anche per detta notifica da intendersi nelle forme speciali di cui all’art.151 c.p.c. resta inteso che ove il paziente non voglia firmarne la ricezione il notificante ne darà atto e il provvedimento, in ogni caso, sarà consegnato al responsabile medico per l’inserimento in cartella). Anche in questo caso l’ufficio – che in tal modo avrà adottato una modalità di notifica speciale ai sensi dell’art. 151 c.p.c. darà atto della circostanza in calce al provvedimento che si intenderà in ogni caso ricevuto (analogamente a quanto previsto per le notifiche ex art.138, comma 2, c.p.c.) .
Come già detto ove si riproponga il problema della totale incapacitànaturale della persona sottoposta al trattamento di ricevere la notifica del decreto, sarà sufficiente darne atto nella “relata” o dal giudice nel decreto redatto in situ.
Il comma 7 dell’art. 35 cit. prevede che l’omissione delle comunicazioni di cui al comma 1 (cioè, quella dell’ordinanza del Sindaco all’interessato e al giudice), al comma 4 (cioè, quella dell’ordinanza del Sindaco in caso di proroga) e al comma 5 (cioè, quella delle dimissioni) – dunque con esclusione delle comunicazioni del comma 2 (cioè, quella del decreto del giudice al Comune e all’interessato) e del comma 3 (cioè, quelle agli altri sindaci) – se omesse comportano «la cessazione di ogni effetto del provvedimento» e, salvo che costituiscano delitto più grave, configurano il reato di omissione di atti di ufficio.
Riferimenti
Masoni R., Nuove garanzie difensive del paziente sottoposto a TSO dopo la Corte Costituzionale, nota a Corte Cost., 30 maggio 2025, n. 76 in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 22 Luglio 2025;
Caradonna L., Opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio, in IUS processo civile (ius.giuffrefl.it), 18 Giugno 2019;
Masoni R., Insufficienti garanzie difensive per il paziente sottoposto a T.S.O.: il dubbio di legittimità costituzionale sollevato dalla Suprema Corte, nota a Cass. civ. sez. I, 9 settembre 2024, n. 24124, in IUS processo civile (ius.giuffrefl.it), del 6 Dicembre 2024;
Dalla Balla F., Vecchi e nuovi trattamenti obbligatori: dalla legge n. 833/1978 all'amministrazione di sostegno, in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. 3, 1 marzo 2022, pag. 1030.
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Sommario
La sentenza della Corte costituzionale 30 maggio 2025, n. 76
L'ordinanza del sindaco
La comunicazione dell'ordinanza del sindaco all'interessato
L'audizione dell'interessato e l'istruttoria del giudice
Il decreto del giudice (di convalida o non convalida)