Art. 105 c.p.a.: nullità della sentenza di inammissibilità del ricorso per errata applicazione dei termini del rito accelerato e rimessione al primo giudice

Redazione Scientifica Processo amministrativo
22 Settembre 2025

Ricorre il vizio di nullità della sentenza che impone il rinvio della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a. allorquando la pronuncia ha dichiarato il ricorso inammissibile in base a un errore palese, così omettendo integralmente l'esame del merito della causa.

I ricorrenti, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, hanno chiesto l'annullamento della determinazione dirigenziale dell'Amministrazione di regolazione con la quale era stata rilasciata alla società l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaico".

La controinteressata, con atto di opposizione, ha chiesto la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorrenti hanno, quindi, provveduto, mediante deposito del ricorso, alla trasposizione in sede giurisdizionale della controversia innanzi al T.A.R., che ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardiva trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, alla luce dell'art. 119, comma 1, lett. f), e comma 2, del c.p.a., con conseguente dimezzamento dei termini per il deposito dell'atto di costituzione in giudizio dall'atto di ricevimento dell'opposizione (da proporre quindi entro trenta giorni).

Tanto esposto, il collegio ha accolto l'appello, ritenendo che alla presente controversia non possa, invece, applicarsi l'art. 119, comma 1, lett. f), del c.p.a. che si riferisce ai provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e ai provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale.

Invero, l'impugnazione ha ad oggetto l'autorizzazione unica e non i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale. Infatti, per potersi applicare il rito accelerato con conseguente dimezzamento dei termini processuali non basta che l'autorizzazione unica comporti ex lege dichiarazione di pubblica utilità delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, essendo, invece, necessario ai fini dell'applicazione in concreto della citata disciplina processuale, verificare se per realizzare le opere progettate occorra o meno l'attivazione di un autonomo procedimento espropriativo.

Il collegio ha ritenuto applicabile il rito ordinario, e non il rito accelerato ex art.119, comma 1, lett. f), c.p.a., in quanto nella fattispecie specifica non risultano emanati provvedimenti riferibili ad una delle fasi del procedimento espropriativo.

Per quanto innanzi, il collegio ha accolto l'appello con rimessione del giudizio al giudice di primo grado per nullità della sentenza, ex art. 105, comma 1, c.p.a., in quanto l'erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso non si è basata su una motivazione adeguata, ragionevole e coerente con i principi processuali, ma si è basata su una motivazione tautologica e di mero stile, limitandosi a precisare che l'autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (servitù di elettrodotto): un caso di "chiaro errore", che ha privato totalmente le parti dell'esame di merito della controversia.

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