Sull’impossibilità di pretendere il risarcimento del danno da perdita di chance finché il bene della vita può essere ancora conseguito

Redazione Scientifica Processo amministrativo
23 Settembre 2025

L'annullamento per difetto di motivazione non dà diritto a risarcimento, neppure per perdita di chance.

Non spetta il risarcimento del danno per l'illegittimo rigetto di una proposta di variante urbanistica annullato per difetto di motivazione, poiché il potere di adozione della variante urbanistica proposta dall'appellante è riesercitabile dall'amministrazione, per cui non è possibile stabilire se il privato può conseguire l'utilità finale correlata al proprio interesse legittimo pretensivo e riconoscere ex ante alcun diritto al risarcimento del danno.

Il danno da lesione di un interesse legittimo pretensivo correlato a un potere discrezionale non è risarcibile ex ante, finché l'amministrazione conserva la possibilità di esercitare quel potere, poiché non è possibile formulare il giudizio di spettanza del bene della vita che condiziona la valutazione di ingiustizia del danno ex art. 2043 c.c. senza addentrarsi nel merito della scelta riservata alla pubblica amministrazione; il giudice non può sostituirsi alla P.A. nel valutare la spettanza del bene della vita.

Neppure è configurabile un risarcimento a titolo di perdita di chance poiché in tal caso il bene della vita resta potenzialmente conseguibile. Il danno da perdita di chance si configura solo se l'illegittimo esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo ha reso definitivamente impossibile conseguire il bene della vita, altrimenti ancora potenzialmente ottenibile. La chance, infatti, presuppone una situazione di fatto immodificabile e un potere non più esercitabile; se il potere permane, il risultato resta conseguibile e il risarcimento non è dovuto. Se il potere amministrativo è ancora esercitabile, il privato non può chiedere il risarcimento per perdita del bene della vita, poiché questo rimane conseguibile.

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