Banco Popular: la Corte UE apre alle azioni proposte prima della risoluzione bancaria
24 Settembre 2025
Nel giugno 2017 Il Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU) ha adottato un programma di risoluzione nei confronti dell'ente creditizio spagnolo Banco Popular, approvato dalla Commissione europea. Il programma ha azzerato il capitale sociale della banca, svalutato le sue azioni in circolazione e convertito in azioni i suoi strumenti di classe 2, poi trasferiti al Banco Santander. Nel 2018, quest'ultimo è diventato successore universale del Banco Popular. Un numero elevato di acquirenti di diversi strumenti di capitale del Banco Popular ha intentato azioni dirette alla dichiarazione di nullità dei contratti di acquisto e alla restituzione del prezzo versato, nonché azioni di responsabilità per le informazioni fornite dalla banca. La Corte suprema spagnola ha interpellato la Corte di giustizia UE, alla luce della Direttiva 2014/59/UE, nutrendo dubbi circa la legittimità delle obbligazioni convertite in azioni prima dell'adozione dell'azione di risoluzione, così come sulla possibilità che l'azione di nullità del contratto di sottoscrizione delle medesime obbligazioni e la correlata azione di responsabilità siano proposte prima della risoluzione del Banco Popular. La Corte di giustizia ha ricordato, innanzitutto che, secondo la Direttiva 2014/59/UE sulla risoluzione bancaria, in caso di svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di un ente creditizio soggetto a procedura di risoluzione, i suoi azionisti possono opporre a tale ente o al suo successore unicamente le obbligazioni o i crediti derivanti dagli strumenti di capitale svalutati che erano già «maturati» al momento della risoluzione. Infatti, quando la procedura di risoluzione implica l'applicazione dello strumento del «bail-in» ai sensi della Direttiva, la svalutazione e la conversione degli strumenti di capitale effettuate ai fini di detto bail-in contribuiscono direttamente alla realizzazione degli obiettivi della procedura di risoluzione. Di conseguenza, azioni di nullità o di responsabilità intentate successivamente a tale procedimento comportano il rischio che l'importo degli strumenti di capitale oggetto di bail-in sia retroattivamente ridotto, nei limiti in cui esse mirano a un risarcimento o a una restituzione pari ai fondi versati per l'acquisto di tali strumenti di capitale prima della risoluzione. La Corte dichiara anche che il caso in cui le azioni di nullità e di responsabilità siano state proposte prima della risoluzione si differenzia in modo sostanziale rispetto alla situazione in cui tali azioni siano proposte dopo. Le azioni proposte prima della risoluzione non sono tali da mettere in discussione la previa valutazione delle attività e passività dell'ente, né la decisione di risoluzione fondata su quest'ultima e non sono, tali da privare di effetto utile o da ostacolare l'attuazione di una procedura di risoluzione. Non possono, pertanto, essere considerate aventi effetto retroattivo e i rischi finanziari derivanti dalle controversie pendenti sono obbligatoriamente presi in considerazione nella contabilità delle banche quotate in Borsa. Per quanto riguarda la circostanza che la valutazione non prende in considerazione la totalità dei ricorsi proposti, un tale grado di incertezza è insito in qualsiasi attività di «inventario» e può essere considerato parte integrante del rischio generale accettabile nell'ambito della risoluzione. La Corte precisa, inoltre, che la Direttiva prevede una valutazione «equa, prudente e realistica» delle attività e passività dell'ente creditizio, senza esigere che le attività e passività siano valutate in modo completo e nei minimi dettagli. In particolare, qualora non sia possibile redigere l'elenco delle passività in bilancio e fuori bilancio a causa dell'urgenza dettata dalle circostanze del caso, l'autorità di risoluzione può, secondo le disposizioni di detta Direttiva, limitarsi a una valutazione provvisoria. I diritti derivanti dalle azioni di nullità e di responsabilità proposte prima della risoluzione possono essere considerati «maturati» senza necessità che siano stati oggetto di una sentenza definitiva anteriore alla risoluzione. Diversamente, l'opponibilità di tali diritti dipenderebbe da circostanze che sfuggono fondamentalmente al controllo della persona che ha intentato siffatte azioni, anche qualora avesse dato prova della diligenza necessaria a ottenere il pagamento dei crediti prima della risoluzione. Inoltre, nel caso in cui tali diritti non siano considerati «maturati», la decisione di risoluzione priverebbe di oggetto i procedimenti giurisdizionali pendenti, che dovrebbero essere chiusi, generando una grave ingerenza nel diritto a un ricorso effettivo, previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. D'altro canto, l'interpretazione che consente agli azionisti e ai creditori di proseguire azioni di nullità e/o di responsabilità già in corso al momento della risoluzione della crisi non è tale da compromettere la stabilità finanziaria dell'Unione, in quanto non arreca alcun pregiudizio sproporzionato ai diritti degli acquirenti di un ente creditizio soggetto a procedura di risoluzione, né a quelli dell'ente succeduto a seguito della risoluzione, dal momento che tali soggetti possono altresì venire a conoscenza delle passività costituite prima di formulare la loro offerta. |