Applicabilità dell’assegnazione dei beni al creditore in sede concorsuale
01 Ottobre 2025
L'istituto dell'assegnazione, pur non essendo espressamente previsto in sede fallimentare, non si pone in contrasto con l'esigenza di massimizzare i profitti della liquidazione dell'attivo, tipica delle procedure concorsuali; il fine prioritario da conseguire non è, pertanto, la liquidazione nelle forme della vendita competitiva, ma la massima soddisfazione delle ragioni dei creditori. Quando si è al cospetto di un valore ipotecario maggiore di quello del bene e la procedura di assegnazione soddisfa il creditore richiedente senza pregiudicare gli altri creditori che comunque non avrebbero ottenuto soddisfazione alcuna, l'assegnazione è consentita, perché è più conveniente della vendita che avrebbe comportato un ulteriore deprezzamento del bene (segnalazione della pronuncia e massima a cura dell'Avv. Biagio Riccio). Il Tribunale inizia con il rilevare che, diversamente da quanto accade nelle procedure esecutive immobiliari (art. 588 c.p.c.) la normativa fallimentare non prevede espressamente la possibilità di applicare tale istituto, dovendo – almeno in linea di principio – osservarsi le disposizioni della Legge Fallimentare che prevedono «un sistema di liquidazione dell'attivo che tende alla trasformazione in denaro dei beni del fallito ed alla successiva ripartizione tra i vari creditori in misura proporzionale ai crediti vantati nel rispetto delle cause di prelazione». In particolare, essendo l'art. 107 l. fall. «posto a garanzia del principio cardine delle procedure concorsuali, la par condicio creditorum», l'assegnazione del bene direttamente al creditore ipotecario si paleserebbe incompatibile con la struttura tipica del fallimento, che per la liquidazione dei beni del fallito prevede un formalismo più intenso rispetto a quello richiesto dalla disciplina codicistica. Ciò posto, il Tribunale di Nola dichiara di aderire ad una più recente giurisprudenza di merito la quale «ha manifestato una significativa apertura verso l'applicabilità dell'istituto dell'assegnazione dei beni ai creditori della procedura concorsuale». Ritiene cioè il giudice che l'istituto dell'assegnazione, pur non essendo espressamente previsto in sede fallimentare, non si pone in contrasto con l'esigenza di massimizzare i profitti della liquidazione dell'attivo, tipica delle procedure concorsuali sia collettive che individuali, e che anzi il fine della massima soddisfazione delle ragioni dei creditori possa armonizzarsi con l'assegnazione, in presenza di peculiari circostanze, quali (come nel caso di specie): i) la sussistenza di un'ipoteca; ii) la difficile liquidabilità del bene, il rispetto della garanzia di pari trattamento dei creditori; iii) il fatto che l'ipoteca vantata sia di gran lunga superiore al valore del bene. |