Sugli atti difensivi depositati dall’amministrazione non costituita in giudizio e sul rapporto tra sentenza di patteggiamento e procedimento disciplinare

Redazione Scientifica Processo amministrativo
24 Settembre 2025

Nel processo amministrativo la P.A. non costituita anche se non può depositare documentazione difensiva, deve depositare i documenti richiesti dal giudice; la sentenza di patteggiamento non può essere utilizzata come prova ai fini disciplinari ma consente l'avvio del procedimento disciplinare.

Nel processo amministrativo, la P.A. non può depositare scritti difensivi motu proprio, senza il proprio rappresentante processuale, ma deve comunque depositare i documenti richiesti dal giudice in via istruttoria, adempiendo al dovere di collaborazione nell'interesse della giustizia anche senza l'intervento dell'Avvocatura dello Stato.

L'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., modificato dalla c.d. riforma Cartabia esclude che la sentenza di patteggiamento possa essere utilizzata come prova nei giudizi disciplinari, ma non preclude all'Amministrazione di valutare autonomamente i fatti emersi nel processo penale e negli atti di indagine per accertare l'eventuale responsabilità disciplinare del dipendente pubblico.

L'autonomia tra giudizio penale e disciplinare consente all'Amministrazione di avviare e concludere discrezionalmente il procedimento disciplinare anche in caso di assoluzione, archiviazione o non luogo a procedere, se la condotta rileva sul piano disciplinare.

La c.d. riforma Cartabia preclude che sentenza di patteggiamento sia equiparata a una sentenza di condanna per cui il termine per l'avvio di un procedimento disciplinare all'esito di un giudizio penale per il personale militare e della Polizia di Stato è di 120 giorni, ex art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 737/1981, decorrete non dalla data di pubblicazione della sentenza, ma di avvenuta conoscenza della sentenza che definisce il processo penale, che deve essere “integrale” e non mera conoscenza del dispositivo o di estratti della stessa, oltre che “legalmente certa”.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.