Sugli atti difensivi depositati dall’amministrazione non costituita in giudizio e sul rapporto tra sentenza di patteggiamento e procedimento disciplinare
24 Settembre 2025
Nel processo amministrativo, la P.A. non può depositare scritti difensivi motu proprio, senza il proprio rappresentante processuale, ma deve comunque depositare i documenti richiesti dal giudice in via istruttoria, adempiendo al dovere di collaborazione nell'interesse della giustizia anche senza l'intervento dell'Avvocatura dello Stato. L'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., modificato dalla c.d. riforma Cartabia esclude che la sentenza di patteggiamento possa essere utilizzata come prova nei giudizi disciplinari, ma non preclude all'Amministrazione di valutare autonomamente i fatti emersi nel processo penale e negli atti di indagine per accertare l'eventuale responsabilità disciplinare del dipendente pubblico. L'autonomia tra giudizio penale e disciplinare consente all'Amministrazione di avviare e concludere discrezionalmente il procedimento disciplinare anche in caso di assoluzione, archiviazione o non luogo a procedere, se la condotta rileva sul piano disciplinare. La c.d. riforma Cartabia preclude che sentenza di patteggiamento sia equiparata a una sentenza di condanna per cui il termine per l'avvio di un procedimento disciplinare all'esito di un giudizio penale per il personale militare e della Polizia di Stato è di 120 giorni, ex art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 737/1981, decorrete non dalla data di pubblicazione della sentenza, ma di avvenuta conoscenza della sentenza che definisce il processo penale, che deve essere “integrale” e non mera conoscenza del dispositivo o di estratti della stessa, oltre che “legalmente certa”. |